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Circolare

Circolare numero 18 del 30-1-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la proroga, per l’anno 2004, dello sgravio contributivo previsto per le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, confermando la misura del beneficio al 70% della contribuzione dovuta. Indica le modalità operative di esposizione nel modello DM10/2, introduce il nuovo codice causale R830 e precisa che non deve più essere utilizzato il codice R810. Fornisce inoltre le istruzioni contabili, con l’istituzione dei conti GAW 37/171 e GAW 37/101, distinguendo tra competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti.

Proroga per il 2004 dello sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

Proroga dello sgravio contributivo per la pesca costiera e lagunare

La circolare illustra la proroga, per l’anno 2004, dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Vengono richiamate la base normativa della proroga, le modalità di esposizione nel modello DM10/2 e le conseguenti variazioni del piano dei conti per la rilevazione degli oneri.

Quadro normativo

L’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2004, cioè la legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone la proroga per l’anno 2004 delle agevolazioni fiscali e contributive già previste dall’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare precisa che resta invariata la misura del beneficio, pari al 70% della contribuzione complessivamente dovuta. Tale percentuale comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore.

Per gli ulteriori aspetti di natura normativa, come l’individuazione delle imprese destinatarie e dei lavoratori interessati, la circolare rinvia espressamente alla circolare n. 120 del 26 giugno 2002.

Modalità di fruizione del beneficio

A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2004", i datori di lavoro devono operare il conguaglio dello sgravio secondo le seguenti modalità:

  • esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri "B-C" del modello DM10/2, secondo le modalità comuni richiamate dall’Istituto;
  • calcolare l’importo complessivo del beneficio spettante, pari al 70% della contribuzione dovuta, e indicarlo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2;
  • precedere l’importo con la dicitura "sgravio ex art. 2 c.5 L. 350/2003" e con il codice di nuova istituzione "R830".

La circolare richiama inoltre l’attenzione dei datori di lavoro sulla corretta utilizzazione dei codici statistici "C000", "X000" e "N000", secondo le modalità già stabilite dalle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.

Nuovo codice e cessazione del precedente

Il nuovo codice R830 è stato istituito per consentire che gli oneri relativi alla proroga 2004 siano rendicontati allo Stato in modo distinto rispetto a quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 11 della legge n. 388/2000. Di conseguenza, dal periodo di paga gennaio 2004 non deve più essere utilizzato il codice "R810", che era stato in precedenza previsto per la medesima area agevolativa.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, la circolare introduce due nuovi conti per la registrazione degli sgravi indicati con il codice R830:

  • GAW 37/171, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso;
  • GAW 37/101, per gli sgravi di competenza degli anni precedenti.

Il conto GAW 37/101 sarà movimentato a partire dall’esercizio 2005. Nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, per la movimentazione di tali conti deve essere utilizzato il codice documento "95", sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili.

Trattamento degli sgravi riferiti a periodi pregressi

Gli sgravi contributivi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2003 continuano a essere imputati al conto GAW 37/068, già esistente e riferito alla competenza di anni precedenti.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato alla circolare riporta le denominazioni dei nuovi conti istituiti:

  • GAW 37/101: sgravi di oneri contributivi di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000 a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, prorogati dall’art. 2, comma 5, della legge n. 350/2003, di competenza degli anni precedenti;
  • GAW 37/171: medesimi sgravi, ma di competenza dell’anno in corso.

In sintesi, la circolare disciplina sia la fruizione del beneficio contributivo per il 2004 sia la sua corretta contabilizzazione, introducendo un nuovo codice di conguaglio e nuovi conti per distinguere le competenze temporali degli oneri.

Punti principali

Proroga dello sgravio per il 2004

L’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) proroga per l’anno 2004 le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 11 della legge n. 388/2000 per le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari. La misura dello sgravio resta fissata al 70% della contribuzione complessivamente dovuta, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore.

Modalità operative nel modello DM10/2

Con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2004, i datori di lavoro devono indicare il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le modalità ordinarie. L’importo del beneficio spettante, pari al 70% della contribuzione dovuta, va esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10/2, con la dicitura "sgravio ex art. 2 c.5 L. 350/2003" e il nuovo codice R830.

Cessazione del codice precedente e distinzione contabile

La circolare precisa che il nuovo codice R830 è necessario per consentire la distinta rendicontazione allo Stato degli oneri relativi alla proroga 2004, separatamente da quelli derivanti dall’art. 11 della legge n. 388/2000. Dal periodo di paga gennaio 2004 non deve più essere utilizzato il codice R810, già previsto in precedenza.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile degli oneri indicati con il codice R830 sono istituiti i conti GAW 37/171 e GAW 37/101. Il conto GAW 37/171 va utilizzato per gli sgravi di competenza dell’anno in corso, mentre il conto GAW 37/101 riguarda gli sgravi di competenza degli anni precedenti; quest’ultimo sarà movimentato a partire dall’esercizio 2005. Nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili deve essere utilizzato il codice documento 95, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili.

Gestione degli sgravi relativi a periodi anteriori al 31 dicembre 2003

Gli sgravi contributivi riferiti a periodi fino al 31 dicembre 2003 continuano a essere imputati al conto GAW 37/068, già esistente e relativo alla competenza di anni precedenti.

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