Circolare Inail n. 22 del 16 giugno 2016
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, restano fermi i livelli di reddito familiare e i corrispondenti importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già previsti per il 2015, in ragione della rivalutazione negativa dell’indice dei prezzi e del meccanismo di salvaguardia che impedisce adeguamenti sotto zero. Vengono ricordati i soggetti che possono presentare domanda, il termine del 4 luglio 2016 per l’invio delle richieste riferite ai redditi 2015 (CU 2016), l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni del nucleo familiare e le modalità di diffusione della circolare al personale interessato.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017
La circolare disciplina l’applicazione dei livelli reddituali e degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. In considerazione della rivalutazione negativa dell’indice ISTAT, viene confermata la tabella reddituale già vigente nel 2015, senza adeguamenti in aumento o in diminuzione.
Quadro normativo
Il documento richiama il fondamento normativo dell’istituto e i precedenti provvedimenti applicativi. In particolare, sono citati:
- il decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, comma 12;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2005;
- le circolari Inail n. 39/1999, n. 50/2005, n. 38/2006 e n. 36/2007.
Rivalutazione delle fasce di reddito
La circolare chiarisce che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2016 la variazione è indicata in -0,1%.
Viene però richiamato l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero. Di conseguenza, per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 restano fermi:
- i livelli reddituali contenuti nelle tabelle dell’anno 2015;
- i corrispondenti importi mensili dell’assegno.
Le tabelle aggiornate sono rese disponibili in Intranet, nel minisito della Direzione centrale risorse umane.
Soggetti legittimati a presentare domanda
La circolare indica i soggetti che possono presentare istanza di attribuzione o rivalutazione dell’assegno sulla base delle nuove fasce di reddito:
- dipendenti;
- ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
- titolari di trattamento ai superstiti;
- coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in servizio sia in quiescenza, la domanda deve invece essere presentata all’Inps, salvo il caso di coloro che beneficiano di pensione sociale.
Domande: termine e documentazione
Le domande devono essere presentate entro il 4 luglio 2016, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2015, indicati nella CU 2016. La presentazione deve avvenire utilizzando il modello allegato alla circolare.
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità operative di presentazione, la circolare rinvia alla disciplina già illustrata nella circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50.
Variazioni del nucleo familiare
Ogni variazione del nucleo familiare che comporti la perdita del beneficio oppure la rideterminazione dell’importo dell’assegno deve essere comunicata tempestivamente alla Struttura di appartenenza. Il documento non disciplina in dettaglio le conseguenze delle singole variazioni, ma impone un obbligo di aggiornamento immediato.
Diffusione interna e notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale:
- con le modalità previste dalla circolare Inail n. 3/1973;
- mediante affissione agli albi di ciascuna unità fino al 4 luglio 2016, termine ultimo per la presentazione delle domande.
Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale - posizione contributiva.
La documentazione attestante l’avvenuta notifica deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Allegati
La circolare segnala la presenza di sei allegati:
- domanda dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare;
- domanda del coniuge dell’avente diritto;
- dichiarazione redditi per assegno nucleo familiare;
- dichiarazione per il riconoscimento del nucleo familiare numeroso;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- informazioni sull’assegno per il nucleo familiare.
Per quanto non espressamente previsto, resta ferma la disciplina già in vigore.
Punti principali
Oggetto e decorrenza dei nuovi livelli reddituali
La circolare riguarda l’assegno per il nucleo familiare e i nuovi livelli reddituali applicabili dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. Per effetto della rivalutazione negativa dell’indice dei prezzi, i livelli di reddito familiare e i corrispondenti importi mensili restano confermati rispetto all’anno precedente.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, comma 12, nonché il decreto ministeriale 4 aprile 2005 e le precedenti circolari Inail in materia di assegno per il nucleo familiare, rivalutazione delle fasce di reddito ed estensione del beneficio a specifiche categorie di familiari.
Rivalutazione delle fasce di reddito
I livelli reddituali utili per il calcolo dell’assegno sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2016 la variazione è pari a -0,1%, ma l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che l’adeguamento non può essere inferiore a zero; pertanto si applicano le tabelle del 2015 anche per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono chiedere l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, secondo le nuove fasce, i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, in servizio o in quiescenza, ad eccezione dei titolari di pensione sociale, devono presentare la domanda all’Inps.
Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 4 luglio 2016, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2015 (CU 2016), utilizzando il modello allegato. Per i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione la circolare rinvia alla circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.
Diffusione della circolare
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare Inail n. 3/1973 e mediante affissione agli albi delle unità fino al 4 luglio 2016. Le singole Unità devono inoltre notificare la circolare con lettera raccomandata a/r agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale - posizione contributiva. La documentazione delle notifiche va conservata agli atti.
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