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Regolamento

R.R. Puglia 14/2019

Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”

Normativa regionaleR.R. Puglia 14/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce in Puglia l’albo docenti della Scuola di formazione e aggiornamento della polizia locale, ne disciplina finalità, aree di insegnamento, requisiti di iscrizione e mantenimento, prevedendo anche incarichi eccezionali a soggetti esterni non iscritti. È stato abrogato dal R.R. n. 3/2023 dal 2023.

Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale

Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale

Il regolamento della Regione Puglia disciplinava l’istituzione e la gestione dell’albo docenti della Scuola di formazione e aggiornamento della polizia locale, in attuazione dell’art. 22 della l.r. n. 37/2011. La disciplina mirava a selezionare i docenti con criteri di trasparenza, pari opportunità e controllo omogeneo delle prestazioni. Il testo risulta però abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.

Finalità e funzione dell’albo

L’albo era configurato come strumento organizzativo per individuare i soggetti cui affidare incarichi di docenza nelle attività formative destinate agli operatori di polizia locale. La sua funzione era quella di supportare l’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale, garantendo standard qualitativi elevati e condivisi.

Istituzione e utilizzo

L’albo era istituito presso la Scuola di formazione e aggiornamento della polizia locale ed era utilizzato per predisporre le attività formative. Il sistema comprendeva professionalità interne ed esterne all’amministrazione ed era strutturato come strumento aperto e flessibile, organizzato per aree disciplinari.

Era inoltre prevista una facoltà eccezionale: la scuola poteva indicare al comitato didattico-scientifico, per singole giornate di studio o approfondimento, docenti non iscritti all’albo purché dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale o di significativa esperienza maturata in pubbliche amministrazioni, enti o aziende pubbliche e private. Tale deroga serviva a garantire continuità e qualità della formazione quando nell’albo non fossero presenti professionalità adeguate.

Materie di insegnamento e aree formative

I contenuti formativi erano suddivisi in tre macroaree:

  • aree tematiche a carattere normativo-teorico, considerate indispensabili per la preparazione di base;
  • aree di professionalità, dedicate a strumenti tecnico-operativi per lo sviluppo delle capacità professionali;
  • aree di competenza specialistica, riferite a materie tecniche con rilievo trasversale o operativo specifico.

Tra gli argomenti elencati figuravano, tra gli altri, ordinamento degli enti locali, diritto costituzionale e amministrativo, diritto e procedura penale, legislazione edilizia, diritto dell’ambiente, sicurezza stradale, infortunistica, funzioni di polizia amministrativa, commerciale, sanitaria, fiscale, urbanistica, oltre a tecniche operative, TSO e ASO, comunicazione, gestione dei conflitti, informatica, lingue straniere, primo soccorso, deontologia, procedimenti disciplinari, randagismo e impiego dei droni.

Requisiti per l’iscrizione

L’iscrizione all’albo aveva durata triennale ed era subordinata alla verifica, da parte del comitato didattico-scientifico, di requisiti generali e professionali. L’iscrizione era gratuita e non comportava un diritto al conferimento dell’incarico.

Tra i requisiti generali figuravano, in sintesi:

  • assenza di condanne passate in giudicato o di patteggiamenti per reati incidenti sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  • assenza di errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
  • assenza di false dichiarazioni su requisiti e titoli;
  • non essere stati licenziati o decaduti da pubbliche amministrazioni per ragioni disciplinari, penali o per documentazione falsa;
  • presenza di eventuale autorizzazione dell’ente di appartenenza, se richiesta;
  • assenza di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali.

Per le diverse aree tematiche erano poi richiesti specifici requisiti professionali, coerenti con l’art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011. In particolare, per le aree normativo-teoriche erano richieste lauree giuridiche, economiche o equipollenti e provenienza da ambiti quali ricerca, università, magistrature, avvocatura dello Stato o pubbliche amministrazioni; per l’area di professionalità erano previsti comandanti e commissari di polizia locale o dirigenti/responsabili/funzionari di protezione civile con laurea; per l’area specialistica comandanti, commissari, ispettori e sovrintendenti di polizia locale con laurea e competenza specifica nelle materie dell’area.

Mantenimento dell’iscrizione

La permanenza nell’albo non dipendeva solo dal mantenimento dei requisiti originari, ma anche da una valutazione positiva della prestazione resa, effettuata dal comitato didattico-scientifico. In caso di esito negativo, il mantenimento dell’iscrizione poteva essere precluso.

Ambito territoriale ed efficacia attuale

La disciplina riguardava esclusivamente la Regione Puglia e le strutture regionali competenti. Poiché il regolamento è stato espressamente abrogato dal R.R. n. 3/2023, non è più applicabile come fonte vigente, pur restando rilevante per la ricostruzione di rapporti o procedure riferiti al periodo di efficacia precedente.

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