R.R. Puglia 16/2019
Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 16/2019 approva i manuali di accreditamento per strutture ospedaliere, territoriali extraospedaliere, ambulatoriali e di medicina di laboratorio. Definisce i requisiti ulteriori e un’applicazione graduale, con obblighi di autodichiarazione e autovalutazione per strutture già accreditate o istanti entro un semestre dall’entrata in vigore, e disciplina la revoca per mancato adeguamento.
Approvazione dei manuali regionali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in Puglia
Manuali regionali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Il regolamento della Regione Puglia approva i Manuali di accreditamento per diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie e ne disciplina l’applicazione graduale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio pugliese e si coordina con la legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sull’accreditamento istituzionale.
Oggetto e ambito di applicazione
Sono approvati quattro Manuali di accreditamento:
- per le strutture ospedaliere, allegato A;
- per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, allegato B;
- per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, allegato C;
- per le strutture di medicina di laboratorio, allegato D.
I manuali stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 22 della l.r. 9/2017 e s.m.i.
Struttura tecnica dei manuali
I manuali sono organizzati secondo una logica per criteri, requisiti ed evidenze. Le evidenze sono ricondotte alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA):
- Plan, cioè pianificazione/programmazione;
- Do, cioè attuazione/implementazione;
- Check, cioè monitoraggio/controllo;
- Act, cioè azione di miglioramento della qualità.
Prima applicazione per strutture già accreditate o con istanza presentata entro il semestre successivo
Per le strutture già accreditate e per quelle che avevano presentato istanza di accreditamento prima dell’entrata in vigore del regolamento o entro il semestre successivo, l’adeguamento avviene in modo progressivo:
- entro sei mesi dall’entrata in vigore: solo evidenze della fase Plan;
- entro il 9 febbraio 2022: anche evidenze della fase Do;
- entro il 9 agosto 2022: anche evidenze delle fasi Check e Act.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da griglia di autovalutazione compilata e firmata, da presentare alla sezione regionale competente e all’OTA. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, l’OTA deve predisporre e diffondere le griglie di autovalutazione con note esplicative.
Disciplina per le istanze presentate dopo il semestre successivo
Per le istanze di accreditamento presentate oltre il semestre successivo all’entrata in vigore, i manuali si applicano così:
- alla data della domanda: requisiti della fase Plan;
- entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento: anche fase Do;
- entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento: anche fasi Check e Act.
Anche in questo caso è richiesta dichiarazione sostitutiva con griglia di autovalutazione da presentare alla sezione regionale competente e all’OTA.
Regime speciale introdotto nel 2021 per alcune strutture già accreditate
Per le strutture con istanza presentata dal 9 febbraio 2020 e già accreditate all’entrata in vigore della modifica del 2021, l’adeguamento segue una scansione specifica:
- entro 12 mesi dall’entrata in vigore del comma: evidenze della fase Do, oltre alla fase Plan;
- entro 18 mesi: anche evidenze delle fasi Check e Act.
Verifiche e controllo del possesso dei requisiti
Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dei commi relativi alla prima applicazione e ai procedimenti successivi costituiscono atto preliminare alle verifiche dell’OTA. Le verifiche sono svolte sulla base del programma previsto dal regolamento o su incarico della sezione regionale competente nell’ambito del procedimento di accreditamento.
Effetti del mancato adeguamento e mantenimento dell’accreditamento
Il rispetto delle scadenze e l’attestazione del possesso dei requisiti ulteriori sono condizione necessaria per il mantenimento dell’accreditamento. In caso di mancato rispetto, opera la revoca-decadenza secondo la legge regionale 9/2017.
Disposizioni transitorie sulle istruttorie già avviate
Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento, le verifiche dei requisiti svolte secondo la normativa previgente, se concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo, sono considerate idonee ed efficaci per concludere il procedimento di accreditamento.
In sede di prima applicazione, l’OTA predispone un programma di verifiche per le strutture già accreditate, d’intesa con la sezione regionale competente.
Rapporto con i requisiti minimi di autorizzazione all’esercizio
Fino alla conclusione della revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e da altra normativa specifica, i requisiti ulteriori di accreditamento comprendono anche quelli organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/dimensionale o che richiedono specifiche condizioni organizzative, giuridiche o professionali, previsti dalla medesima normativa. La revisione di tali requisiti minimi deve concludersi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del comma introdotto nel 2021.
Abrogazioni
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, sono abrogate, salvo quanto previsto per le disposizioni transitorie, le altre disposizioni regolamentari o contenute in atti generali regionali che stabilivano requisiti ulteriori di accreditamento di qualità o di processo.
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