Cassazione Civile, Sentenza n. 13005/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avviso di accertamento notificato a Tecnogeo s.r.l. per l'anno 2009 per omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, omissione di operazioni Iva a esigibilità differita e omissione di operazioni con Iva esigibile nell'anno, con richiesta di maggiori IRES e IVA; l'avviso era stato notificato anche, a titolo di responsabilità solidale (art. 14 D.lgs. 472/1997), ai trust, ai relativi trustee, a Cepparo Giovanni, a Rudi Denis Cepparo e alla società Tecno.geo s.r.l.; i soggetti notificati avevano proposto ricorsi e appelli e la controversia in cassazione riguardava in particolare la posizione di Rudi Denis Cepparo
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo a Rudi Denis Cepparo perché quest'ultimo aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e documentato il pagamento della prima rata. In base ai commi 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, in mancanza di diniego notificato entro il 31/07/2020 e in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020, il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 119 del 2018
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali; prevede che l'eventuale diniego della definizione sia notificato entro il 31/07/2020 e che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il processo sia dichiarato estinto.
Decreto legislativo n. 472 del 1997
Usato per fondare la notifica dell'avviso di accertamento anche a titolo di responsabilità solidale nei confronti dei trustee, dei trust e di persone fisiche e giuridiche connesse all'attività (cioè la regola di responsabilità solidale per gli obblighi tributari).
Decreto-legge n. 137 del 2020
Norma emergenziale che ha consentito, in combinato disposto con successivi provvedimenti, la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica orale a causa delle misure connesse all'emergenza sanitaria.
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore disciplina emergenziale/conversione che ha consentito procedure di trattazione senza intervento in presenza delle parti; qui menzionata come base per la decisione svolta in camera di consiglio senza discussione orale.
Massime di principio
- La presentazione e la prova del pagamento della prima rata di una domanda di definizione agevolata, nei termini e con le modalità previste dalla norma, può portare all'estinzione del giudizio se l'Amministrazione non comunica il diniego entro i termini stabiliti e non viene richiesta la trattazione.
- È fondamentale conservare e depositare la documentazione comprovante la trasmissione della domanda di definizione e il pagamento della prima rata, poiché costituiscono il presupposto per ottenere l'estinzione.
- L'estinzione del processo riguarda la specifica posizione del soggetto che ha richiesto la definizione; in ipotesi di responsabilità solidale, la definizione richiesta da uno dei coobbligati non estingue automaticamente le pretese nei confronti degli altri coobbligati.
- Le spese relative a un processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate: chi intende avvalersi della definizione agevolata dovrebbe valutare anche l'onere delle spese anticipate.
- In contesti emergenziali (misure Covid) le cause possono essere trattate in camera di consiglio senza discussione orale; le parti devono quindi prestare attenzione ai termini procedurali anche quando non è richiesta la presenza in udienza.
Testo integrale
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