Risposta n. 503 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che la violazione comporti l'applicazione della sanzione prevista dall'art.11, c.1, lett. a) del D.Lgs. 471/1997 (da €250 a €2.000) e che sia possibile il ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 472/1997 con riduzione (secondo la lettera c) a un decimo del minimo se il ritardo non supera i 90 giorni).
Interpello art.11, c.1, lett. a) L.212/2000 e art.22, c.5, DL 124/2019 - obbligo di trasmissione dati per controllo credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
Il quesito
Succursale italiana di un operatore di pagamenti comunica che non riuscirà a trasmettere i dati entro la prima scadenza (20/08/2020) con un ritardo non superiore a 90 giorni; chiede quali sanzioni si applichino e se sia possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda l'obbligo normativo e i provvedimenti attuativi (Banca d'Italia e provv. AdE) con termine di trasmissione entro il 20 del mese successivo; la violazione è punita con la sanzione di cui all'art.11, c.1, lett. a). Una comunicazione omessa è scartata dal SID e quindi non è sanabile tramite ravvedimento; una comunicazione errata può essere rettificata entro 3 mesi e la sanzione può essere ravveduta secondo l'art.13, c.1, lett. a-bis (riduzione a un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni). Per la prima applicazione, viste difficoltà tecniche, è consentita una comunicazione cumulativa entro il 20/11/2020 con i dati di ottobre 2020, per cui l'omissione dell'istante può essere sanata entro tale data.
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