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Interpello

Risposta n. 499 del 27/10/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che l'isolamento del lastrico sia intervento "trainante" e che la verifica del 25% e del miglioramento delle classi vada fatta sull'intero condominio; considera agevolabile anche l'impianto fotovoltaico (trainato) e chiede di poter imputare tutte le fatture e i pagamenti a proprio nome, sostenendo l'intera spesa e esercitando l'opzione per cessione del credito o sconto in fattura.

Superbonus - isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e installazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete - limiti di spesa (artt. 119 e 121 DL Rilancio)

Il quesito

Se l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva rientri tra gli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, se la verifica del 25% della superficie disperdente e del miglioramento di classi energetiche vada fatta sull'intero edificio o sull'unità, se l'installazione del fotovoltaico sul lastrico sia agevolabile, quale sia il limite massimo di detrazione in caso di spese sostenute interamente dall'istante e come vadano intestate fatture/bonifici nonché la possibilità di esercitare opzione per cessione del credito o sconto in fattura.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda che l'isolamento del lastrico solare di proprietà esclusiva che serve l'edificio rientra tra gli interventi "trainanti", ma precisa che la verifica della soglia del 25% e del miglioramento di classi energetiche va fatta con riferimento all'intero edificio. L'installazione dell'impianto fotovoltaico è ammessa come intervento "trainato" se congiunta ai trainanti e se rispettate le condizioni (inclusa la cessione al GSE dell'energia non autoconsumata). I limiti di spesa sono calcolati in funzione del numero di unità: per l'edificio di 10 unità il limite complessivo indicato è €380.000; per il fotovoltaico è prevista una soglia di €48.000 (massimo €2.400/kW) e per gli accumulatori €1.000/kWh. Le spese per interventi su parti comuni devono essere documentate e pagate intestando documenti e bonifici al condominio (anche se un condomino può delegare o anticipare e l'assemblea può deliberare l'attribuzione integrale della spesa), mentre le spese relative a singole unità vanno intestate al soggetto che le sostiene. L'istante può esercitare le opzioni previste dall'art.121 (sconto in fattura o cessione del credito) secondo le modalità telematiche stabilite.

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