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Legge

L.R. Liguria 31/2001

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1 marzo 1996, n. 11 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 31/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 31/2001 modifica e integra la disciplina dell’itinerario escursionistico “Alta Via dei Monti Liguri” e delle relative attrezzature, con una norma transitoria che impone alla Giunta regionale, entro 30 giorni, di disciplinare l’attività di sparo sull’AVML, soprattutto nei posti tappa. Abroga inoltre alcune disposizioni della l.r. 5/1993 e della l.r. 29/1994.

Ulteriori modifiche alla disciplina dell'Alta Via dei Monti Liguri

Ulteriori modifiche alla disciplina dell’Alta Via dei Monti Liguri

La legge regionale della Liguria n. 31 del 2001 interviene sulla disciplina dell’itinerario escursionistico denominato “Alta Via dei Monti Liguri” (AVML) e sulle relative attrezzature. Il testo consolidato fornito evidenzia anche una specifica norma transitoria e alcune abrogazioni puntuali di disposizioni precedenti.

Ambito di intervento

L’atto modifica e integra la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5, già a sua volta modificata dalla l.r. 1 marzo 1996, n. 11, relativa all’individuazione dell’AVML e alla disciplina delle attrezzature collegate all’itinerario.

Norma transitoria sull’attività di sparo

La legge impone alla Giunta regionale di adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, disposizioni specifiche per disciplinare l’attività di sparo sull’AVML.

L’intervento regolatorio deve prestare particolare attenzione ai posti tappa indicati nell’Allegato 1 della l.r. 5/1993.

Abrogazioni disposte

Sono espressamente abrogate:

  • la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5/1993;
  • il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 5/1993;
  • il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994, recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Portata pratica della disciplina

L’atto ha rilievo per la sola Regione Liguria e incide sulla regolazione dell’AVML, con un effetto di coordinamento e aggiornamento della normativa previgente. La previsione transitoria ha efficacia limitata alla fase immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge, poiché impone un termine preciso di 30 giorni per l’adozione delle disposizioni della Giunta.

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