Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 30/2001

Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere.

Normativa regionaleL.R. Liguria 30/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Liguria il Parco naturale regionale di Portovenere, ne definisce perimetro, finalità, gestione comunale e tutela del tratto di mare prospiciente le isole Palmaria, Tino e Tinetto. Contiene norme transitorie, il piano da adottare entro 6 mesi per l’area marina, il piano dell’area protetta entro 1 anno e la liquidazione del precedente ente parco, già dichiarato estinto dalla data di entrata in vigore.

Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere e disciplina transitoria del precedente parco dei Promontori e delle Isole di Levante

Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere

La legge regionale istituisce, per la Liguria, il Parco naturale regionale di Portovenere in attuazione del riordino delle aree protette regionali. Contestualmente dichiara estinto, dalla data di entrata in vigore della legge, il precedente Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante.

Ambito territoriale e classificazione

Il Parco comprende i territori ricadenti nel Comune di Portovenere individuati nelle planimetrie allegate in scala 1:10.000. La perimetrazione include anche il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto, secondo una disciplina specifica di tutela marina.

I territori individuati sono classificati come "parco naturale regionale" e inseriti nel sistema regionale delle aree protette.

Finalità della tutela e della valorizzazione

La disciplina persegue una pluralità di obiettivi ambientali, paesaggistici, culturali ed economico-sociali. In particolare mira a:

  • conservare ambiente naturale, valori biologici, paesaggistici e storico-culturali;
  • promuovere conoscenza e fruizione pubblica compatibile con la conservazione;
  • favorire lo sviluppo delle popolazioni locali valorizzando identità, tradizioni e qualità ambientale;
  • coordinare iniziative agricole, turistiche, artigianali, commerciali e di riqualificazione ambientale;
  • tutelare il tratto di mare sotto il profilo biologico e geologico;
  • favorire ricerca e fruizione del mare per fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo conto delle attività tradizionali.

Gestione del Parco

La gestione del Parco è affidata al Comune di Portovenere, che opera come ente gestore.

Il Comune:

  • redige la relazione prevista dalla normativa regionale sulle aree protette;
  • applica, per l’ordinamento finanziario e contabile e per il regime fiscale, le disposizioni proprie degli enti locali.

Per gli aspetti relativi alla gestione del tratto di mare, l’ente gestore si avvale di una Commissione consultiva e propositiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell’autorità marittima competente e due esperti in tutela dell’ambiente marino, nominati rispettivamente dalla Regione e dall’Università di Genova.

La Commissione è nominata dal Comune sulla base delle designazioni ricevute, dura in carica quattro anni e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Strumenti di attuazione

Gli strumenti di attuazione delle finalità del Parco sono:

  • il Piano dell’area protetta;
  • il Piano pluriennale socio-economico, secondo la disciplina regionale sulle aree protette, in quanto applicabile.

Tutela dell’area marina prospiciente le isole

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’ente gestore e la Regione, d’intesa con l’autorità marittima competente, devono predisporre un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica del tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e diventa efficace sessanta giorni dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Anche le modifiche seguono lo stesso procedimento.

Liquidazione del precedente ente parco

La Regione deve nominare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge un commissario per la liquidazione dell’Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e per gli adempimenti relativi al personale. Fino alla nomina, gli organi dell’ente restano in carica per l’ordinaria amministrazione.

Le risorse finanziarie disponibili e destinate a interventi in corso sono trasferite alla Regione. Il personale dipendente è collocato, anche in sovrannumero, presso il Comune di Portovenere oppure presso altri enti pubblici che gestiscono aree naturali protette, mediante apposita convenzione.

Regime transitorio e salvaguardia

Il Comune di Portovenere esercita le funzioni di gestione per la porzione di Parco ricadente nel proprio territorio e deve adottare il Piano dell’area protetta entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Fino all’entrata in vigore del Piano, il territorio del Parco è soggetto alle misure di salvaguardia previste dalla normativa regionale e dalla legge quadro statale sulle aree protette, con due eccezioni:

  • il centro storico di Portovenere, individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, per il quale si applicano tali strumenti;
  • le aree classificate "ZAI - Zone per attrezzature ed impianti", per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12.

In casi di necessità e urgenza, la Giunta regionale può autorizzare deroghe alla disciplina statale di salvaguardia, imponendo modalità di esecuzione idonee a preservare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale. Rimane sempre possibile realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati dalla normativa edilizia richiamata.

Disciplina finanziaria

Per quanto non espressamente previsto, al Parco si applicano le norme regionali generali sulle aree protette.

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante gli stanziamenti previsti nei capitoli regionali dedicati ai contributi per le aree protette, sia per spese correnti sia in conto capitale. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del precedente ente parco sono introitate in uno specifico capitolo del bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.