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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32160/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un geometra per il pagamento di € 4.072,73 oltre interessi, a titolo di compenso per una prestazione professionale consistente nella progettazione preliminare o di massima di alcune infrastrutture zootecniche di un'azienda. Il giudice di primo grado, poi confermato in appello, aveva ritenuto che l'attività svolta avesse consentito il rilascio di un decreto concessorio per contributi erariali da parte della Comunità Montana, e che l'incarico non riguardasse la progettazione esecutiva né la realizzazione delle opere, rimaste ineseguite per inerzia del committente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato che l'opera, in cemento armato, avrebbe richiesto un ingegnere, che il professionista non aveva provato la corretta esecuzione della prestazione e che la CTU aveva evidenziato la non cantierabilità del progetto; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., assumendo una contraddizione nella motivazione, laddove la Corte d'appello aveva parlato di progettazione parziale ma anche di progetto "completo ed efficiente"; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che le risultanze istruttorie e la CTU dimostravano l'inidoneità del progetto a soddisfare le finalità esecutive e autorizzative richieste, con conseguente insussistenza del diritto al compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per il principio di doppia conforme, poiché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado con il medesimo iter logico-argomentativo e il ricorrente non aveva indicato divergenze tra le due decisioni. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e la censura mirava in realtà a un riesame del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente sollecitava una rivalutazione delle prove e della CTU, attività preclusa al giudice di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore atto di pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    nella ipotesi di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando le decisioni di merito si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la dedotta nullità per vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza contiene una concisa ma sufficiente esposizione delle ragioni della decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è ritenuta esistente e sufficiente se esprime le ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo consentito trasformare la censura in richiesta di riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità e concludenza degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica specificamente che la decisione di appello si fonda su ragioni di fatto diverse da quelle della sentenza di primo grado.
  • La "doppia conforme" ricorre anche quando le due sentenze di merito non siano testualmente identiche, purché siano basate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della controversia.
  • Il vizio di motivazione o di nullità della sentenza non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito: è sufficiente una motivazione concisa purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare l'apprezzamento delle prove e delle risultanze peritali compiuto dal giudice di merito, salvo vizi giuridici o logici nei limiti del controllo di legittimità.
  • La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di giudizio sul fatto e sulla prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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