Risposta n. 54 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che, avendo trasferito il domicilio il 31/5/2022, i redditi prodotti in Svizzera fino a tale data sono imponibili esclusivamente in Svizzera (art.15, par.1) e non devono essere tassati né indicati in Italia; i redditi prodotti in Italia dal 1/6 al 31/12/2022 sarebbero imponibili esclusivamente in Italia, perciò le tie‑breaker rules non si applicherebbero.
Trattamento fiscale IRPEF in riferimento al trasferimento di domicilio ai sensi dell'art.4, par.4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni
Il quesito
Se i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera dal 1/1 al 31/5/2022 siano imponibili esclusivamente in Svizzera e quindi non tassabili né dichiarabili in Italia; e se, in caso di trasferimento di domicilio nel corso dell'anno, occorra applicare le tie‑breaker rules dell'art.4, par.2, della Convenzione per risolvere la doppia residenza.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, salvo verifica dei fatti, concorda: richiamando l'art.4, par.4, della Convenzione il periodo d'imposta si fraziona alla data del trasferimento del domicilio; quindi i redditi da lavoro 1/1-31/5/2022 sono assoggettati esclusivamente a imposizione in Svizzera (art.15, par.1) e non vanno inseriti nella dichiarazione italiana, mentre i redditi 1/6-31/12/2022 sono imponibili esclusivamente in Italia. L'Agenzia ricorda altresì la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art.2, comma 2‑bis, del TUIR per i trasferiti in Svizzera (DM 4/5/1999), con onere della prova a carico del contribuente.
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