Risposta n. 42 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIVA – cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di fornitori extra‑comunitari ed estratti da raffinerie italiane – luogo di effettuazione dell'operazione – art. 7‑bis DPR n. 633/1972
Il quesito
1) Se la cessione dei metalli preziosi dal fornitore extra‑UE ad ALFA, perfezionatasi fuori dal territorio nazionale, sia irrilevante ai fini IVA in Italia. 2) Qual è il corretto trattamento IVA, al termine della lavorazione in Italia, delle seguenti ipotesi: a) cessione dei preziosi da ALFA alla raffineria; b) accredito di quantitativi equivalenti in conti metallo non allocati esteri; c) riesportazione dei preziosi dalla raffineria a deposito estero di ALFA.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che la proprietà dei preziosi si trasferisca prima della partenza verso l'Italia (beni localizzati extra‑UE) e quindi la cessione non sia rilevante in Italia; la raffineria agirà in temporanea importazione per conto del fornitore e, se necessario, nazionalizzerà i metalli acquistati da ALFA versando IVA/dazi; le eventuali cessioni saranno formalizzate mediante autofattura da parte della raffineria e ALFA ritiene di non doversi identificare direttamente in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la cessione sia rilevante in Italia: il momento traslativo, valutato complessivamente dalle clausole contrattuali e dalla giurisprudenza UE, si verifica dopo l'estrazione/raffinazione in Italia perché i beni non sono specificamente individuati prima del trattamento; pertanto le operazioni sono territorialmente in Italia ai sensi dell'art.7‑bis. I fornitori extra‑UE dovranno adempiere tramite rappresentante fiscale in Italia, salvo che si applichi il reverse charge specifico per oro industriale e argento assimilato (art.17, comma 5). Sulle ipotesi post‑raffinazione: la richiesta b) è inammissibile per carenza di elementi; per a) la raffineria assolverà gli obblighi IVA con autofattura (art.17, comma 2) e la base imponibile è determinata secondo la bolletta doganale; per c) se non vi è trasferimento di proprietà l'operazione non rileva ai fini IVA e configura una riesportazione ai soli fini doganali.
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