Risposta n. 39 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che i limiti non si applicano: integratori e cosmetici non sono "medicinali"; i dispositivi medici sono diversi dai medicinali; e la mancata attribuzione del codice SIS esclude la qualifica di azienda farmaceutica, per cui le disposizioni non sarebbero rilevanti per la sua fattispecie.
Art. 2, comma 9 L. 289/2002 e art. 36, comma 13 L. 449/1997 – deducibilità dei costi per beni/servizi destinati a medici/veterinari/farmacisti e deducibilità spese di pubblicità tramite convegni
Il quesito
La società ALFA, che commercializza integratori alimentari, prodotti cosmetici e dispositivi medici, chiede se i limiti di deducibilità previsti dalle norme citate si applichino ai costi sostenuti per campioni, gadget, materiale informativo distribuiti tramite agenti e per le spese di convegni (inclusi trasporto e alloggio dei clienti), considerando che non è identificata come "azienda farmaceutica" (assenza codice SIS).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che integratori e cosmetici siano esclusi dall'ambito di cui all'art. 2, c.9 L.289, ma che i dispositivi medici vadano assimilati ai medicinali rispetto alla ratio di tutela della salute pubblica. Di conseguenza, le spese per promozione di dispositivi medici verso medici e farmacisti che superino il modico valore sono integralmente indeducibili ai sensi dell'art. 2, c.9, e le spese di pubblicità tramite convegni rientrano nel limite di deducibilità del 20% previsto dall'art. 36, c.13 L.449. L'assenza del codice SIS non esclude l'applicazione delle disposizioni quando rileva l'elemento oggettivo del prodotto commercializzato.
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