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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 22 aprile 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise).

Decreti del MEFCod. G.U. 20A02484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina il Codice amministrativo di riscontro (CAR) per i trasferimenti in Italia, prima dell’immissione in consumo, di oli e preparazioni lubrificanti provenienti da altri Stati UE, definendo registrazione degli operatori, emissione, modifica, annullamento e appuramento del codice. Il CAR è richiesto, salvo eccezioni, per i prodotti sfusi e per le preparazioni NC 3403 trasportate in contenitori superiori a 20 litri; restano esclusi, tra l’altro, i prodotti in contenitori fino a 210 litri e i trasporti via oleodotto.

Tracciabilità dei trasferimenti di oli e preparazioni lubrificanti tramite CAR

Tracciabilità dei trasferimenti di prodotti lubrificanti

Il decreto attua l’art. 7-bis del Testo unico delle accise (TUA), disciplinando emissione e gestione del Codice amministrativo di riscontro (CAR) per singoli trasferimenti di prodotti lubrificanti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e diretti, in particolare, a un impianto nazionale o a un ufficio doganale. Il sistema è gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) tramite l’applicativo telematico LUB.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Per prodotti lubrificanti si intendono gli oli e le preparazioni individuati dall’art. 7-bis del TUA, identificati ai fini delle procedure mediante i codici di nomenclatura combinata. Il CAR accompagna la movimentazione nazionale antecedente all’immissione in consumo.

Il CAR non è richiesto per:

  • prodotti lubrificanti contenuti nei motori dei veicoli per la trazione, oppure in dispositivi, macchinari o altre attrezzature;
  • preparazioni lubrificanti NC 3403 trasportate in contenitori di capacità pari o inferiore a 20 litri;
  • prodotti di cui all’art. 7-bis, comma 1, del TUA confezionati in contenitori di capacità pari o inferiore a 210 litri;
  • movimentazioni effettuate mediante oleodotto.

Operatori e registrazione

I soggetti mittenti, operanti in un altro Stato membro e intenzionati a introdurre i prodotti in Italia, e i soggetti autorizzati, titolari della licenza fiscale prevista dall’art. 61, comma 1, lettera d), del TUA e destinati a riceverli, devono chiedere preventivamente la registrazione mediante la procedura telematica ADM.

Il mittente indica denominazione, sede e partita IVA dell’impresa, dati del legale rappresentante, ubicazione degli eventuali depositi e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni; allega inoltre un documento d’identità valido del legale rappresentante. Il soggetto autorizzato accede con SPID e indica il codice della licenza fiscale e la PEC già comunicata all’ADM. Verificata la completezza e regolarità della domanda, l’ADM rilascia un identificativo univoco (IU), valido un anno, e un codice operativo al mittente; l’IU è comunicato al soggetto autorizzato tramite PEC.

Gli operatori devono comunicare all’ADM le variazioni dei dati entro cinque giorni lavorativi. In caso di inosservanza del decreto o delle disposizioni del TUA sull’accisa sui prodotti energetici o sull’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l’ADM può disabilitare l’IU con provvedimento motivato comunicato all’interessato.

Emissione e documentazione del CAR

La richiesta telematica va completata non prima delle 48 ore precedenti l’introduzione dei prodotti in Italia e almeno 12 ore prima dell’introduzione. Ogni CAR riguarda un trasferimento effettuato con un singolo veicolo, eventualmente con rimorchio. Se un unico veicolo trasporta partite destinate a destinatari diversi, occorre un CAR per ciascuna partita.

Per i trasferimenti diretti all’impianto del soggetto autorizzato, la richiesta è avviata da quest’ultimo con SPID, indicando IU del mittente, quantità e natura sfusa o condizionata dei prodotti, codici NC e impianto di destinazione. Il mittente verifica i dati e completa la domanda indicando luogo, data e ora di ingresso, veicolo e rimorchio, itinerario in Italia, eventuale operatore logistico e durata prevista del trasporto.

Per i trasferimenti diretti a un ufficio doganale di esportazione o all’ufficio competente per l’uscita dall’Italia, la richiesta è presentata dal mittente, che indica destinatario e, per l’uscita verso un altro Stato membro, partita IVA del destinatario; quantità, condizionamento e codici NC; luogo, data e ora d’ingresso; mezzo e itinerario; ufficio doganale interessato; eventuale operatore logistico e durata prevista.

Conclusa correttamente la procedura, LUB emette il CAR, valido per 48 ore dall’ora prevista di introduzione, e rende disponibile il documento con i dati dichiarati. Il CAR deve essere annotato sul documento di trasporto prima dell’ingresso nel territorio nazionale. Durante il trasporto va esibita, su richiesta degli organi di controllo, una copia cartacea del documento oppure deve essere possibile visualizzarlo tramite dispositivo elettronico. Se è utilizzata anche la rete ferroviaria, vanno indicati, oltre agli eventuali veicolo e rimorchio, l’identificativo del container o tank-container.

Nelle reti di imprese o nei rapporti stabili di fornitura diretti a un soggetto autorizzato, quest’ultimo può indicare al posto del mittente i dati normalmente a carico di quest’ultimo. Per avvalersi della procedura deve comunicarne l’intenzione, tramite PEC, all’ufficio ADM competente per l’impianto di ricezione.

Validità, proroga, modifica e annullamento

Se il trasporto in Italia supera le 48 ore dall’orario previsto d’ingresso, il mittente, o il soggetto autorizzato nei casi di procedura semplificata, deve prolungare la validità del CAR tramite LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e le circostanze del ritardo.

Prima dell’ingresso, eventi eccezionali e comprovabili possono giustificare la modifica del veicolo o rimorchio, del luogo d’introduzione, dell’itinerario o dell’ufficio doganale indicato. La modifica va inserita nell’applicativo fino a sei ore prima dell’ingresso. Dopo l’ingresso, in presenza di eventi eccezionali e comprovabili, possono essere aggiornati i dati relativi al mezzo, all’itinerario, all’ufficio doganale e all’eventuale operatore logistico; per procedere va indicata la posizione geografica del veicolo. Le variazioni sono rese disponibili in LUB ai soggetti interessati.

Se la movimentazione non deve più avere luogo, il CAR può essere annullato soltanto prima della data e dell’ora previste per l’ingresso. Per i trasferimenti verso un impianto, la richiesta è presentata dal mittente e validata dal soggetto autorizzato, salvo la procedura per reti di imprese o forniture stabili, in cui provvede il soggetto autorizzato. Per i trasferimenti verso gli uffici doganali, presenta la richiesta il mittente. L’applicativo registra l’annullamento e ne dà comunicazione agli interessati.

Cambio del mezzo tramite operatori logistici

Gli operatori della logistica che cambiano il mezzo durante il trasporto devono comunicare ai soggetti interessati i dati del nuovo mezzo e, secondo il tipo di trasferimento, le informazioni sull’itinerario. Ricevuti i dati, il mittente aggiorna gli elementi del CAR tramite LUB e li comunica al trasportatore affinché siano annotati sul documento di trasporto. Il documento aggiornato accompagna i prodotti, in copia cartacea o in formato visualizzabile mediante dispositivo elettronico.

Conclusione della movimentazione e mancata consegna

Per i prodotti destinati a un impianto nazionale, la circolazione si conclude con l’inserimento in LUB della nota di avvenuta presa in carico da parte del soggetto autorizzato e la successiva validazione del sistema. La nota deve essere trasmessa entro 24 ore dalla presa in carico nelle scritture contabili del deposito e deve riportare ubicazione del deposito, quantità effettivamente ricevute e codici NC.

In caso di mancata consegna o di rifiuto, totale o parziale, dei prodotti, il soggetto autorizzato segnala l’esito negativo tramite LUB tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dall’emissione del CAR. Per i trasferimenti diretti a un ufficio doganale, la movimentazione si conclude con la presentazione dei prodotti all’ufficio di esportazione o di uscita indicato nel CAR, anche come successivamente modificato; l’ufficio provvede all’appuramento.

Indisponibilità dell’applicativo e controlli

Quando l’applicativo LUB risulta ufficialmente non funzionante, è prevista una procedura di riserva su modello cartaceo disponibile sul sito dell’ADM. Il modello è trasmesso via PEC all’ufficio doganale competente, che invia un CAR provvisorio da annotare sul documento di trasporto. Quando il sistema torna disponibile, il soggetto competente inserisce in LUB il CAR provvisorio e i dati del modello, comunque prima dell’appuramento. Una copia del modello, completa del CAR provvisorio, accompagna i prodotti. Restano fermi i termini di richiesta: non prima delle 48 ore e almeno 12 ore prima dell’ingresso previsto.

I dati contenuti in LUB sono accessibili alla Guardia di finanza per i controlli di competenza, tramite accesso federato e specifici servizi web. Possono inoltre essere incrociati con i dati sui transiti degli automezzi detenuti dai concessionari di autostrade e trafori, messi a disposizione dell’ADM e della Guardia di finanza su richiesta.

Disposizioni attuative

L’ADM comunica sul proprio sito l’avvenuta attivazione dell’applicativo LUB. Con determinazione dell’Agenzia possono essere definite modalità particolari di emissione del CAR per movimentazioni occasionali di prodotti provenienti da un altro Stato membro e destinati a un soggetto nazionale diverso da un soggetto autorizzato.

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