Cassazione Civile, Ordinanza n. 02073/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico fondati sul redditometro, relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, che avevano rideterminato in aumento il reddito imponibile di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva invece accolto integralmente l'impugnazione, ritenendo inattendibile l'accertamento perché l'Ufficio non aveva preso in considerazione il reddito agrario, senza verificare se, anche tenendone conto, il reddito complessivo sintetico restasse comunque superiore di oltre il 25% rispetto a quello dichiarato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse male inteso le ragioni della mancata considerazione del reddito agrario, che era stato escluso solo ai fini della giustificazione delle spese di mantenimento dei beni-indice e non già in modo assoluto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2, 7 e 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di appello, in un processo tributario di impugnazione-merito, non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare gli avvisi ma avrebbe dovuto rideterminare il reddito effettivo e verificare se la soglia del 25% fosse comunque superata.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non denunciava un vero fatto storico omesso ma una questione interpretativa sul contenuto dell'accertamento; inoltre ha rilevato che l'omessa considerazione del reddito agrario era stata comunque espressamente esaminata dalla CTR. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, avente natura di impugnazione-merito, il giudice che ritenga invalido l'accertamento per ragioni sostanziali non può fermarsi all'annullamento dell'atto, ma deve esaminare la pretesa fiscale nel merito e verificare se, in concreto, il reddito accertato sia comunque superiore a quello dichiarato oltre la soglia rilevante. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, principale o secondario, realmente omesso e decisivo; non è sufficiente censurare una valutazione o un'argomentazione difensiva.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il fatto omesso e i dati processuali o documentali che lo sorreggono devono essere specificamente indicati.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti a supporto del vizio denunciato.
La censura è stata richiamata per contestare l'asserito omesso esame della pretesa fiscale; la Corte ha però deciso la causa sul diverso profilo del dovere del giudice tributario di pronunciarsi sul merito della pretesa.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della violazione del principio di disponibilità delle prove e della valutazione del materiale istruttorio.
artt. 2, 7 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per sostenere l'errore del giudice tributario nell'annullare integralmente l'atto senza rideterminare la pretesa fiscale nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo un fatto storico, principale o secondario, e non può essere utilizzato per censurare una diversa lettura del contenuto dell'atto o del materiale difensivo.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, qualificabile come giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ritenga invalido l'avviso di accertamento per ragioni sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve riesaminare la pretesa e rideterminarla nella misura corretta entro i limiti delle domande delle parti.
- Quando viene contestato un accertamento sintetico fondato sul redditometro, il giudice deve verificare non solo la correttezza dei singoli elementi considerati o esclusi, ma anche se, complessivamente, la soglia di scostamento prevista dalla normativa resti comunque superata.
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