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Legge

L.R. Marche 18/2016

Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 18/2016 introduce adeguamenti normativi e di bilancio, interviene su indennità del personale e su alcune disposizioni settoriali, detta una norma interpretativa su vigilanza venatoria e ittica, aggiorna stanziamenti del bilancio 2016 e prevede regole transitorie per rifiuti e funzioni provinciali. Alcune disposizioni avevano efficacia limitata al 2016-2018 e vari articoli sono oggi abrogati.

Adeguamenti urgenti dell’ordinamento regionale, con variazioni di bilancio e norme transitorie

Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale

La legge regionale delle Marche n. 18 del 1 agosto 2016 contiene interventi eterogenei di adeguamento normativo, interpretazione autentica, variazione di bilancio e norme transitorie. Molte disposizioni incidono sul bilancio 2016 e su profili organizzativi del personale e delle funzioni amministrative regionali e provinciali.

Adeguamenti su disciplina del personale e indennità

La legge modifica alcune disposizioni regionali previgenti in materia di trattamento economico e organizzazione del personale, con effetto nei limiti delle modifiche richiamate nelle note di coordinamento. In particolare:

  • per una specifica indennità prevista dalla l.r. 4/1998, fino a diversa disciplina del CCNL, essa assorbe l’indennità di comparto, la retribuzione di risultato e ogni altra indennità ordinaria e straordinaria prevista dal contratto collettivo, con esclusione della retribuzione di posizione;
  • la Giunta regionale è tenuta a determinare la nuova indennità entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • la nuova indennità decorre dal mese successivo all’adozione della deliberazione della Giunta.

Interpretazione autentica su vigilanza venatoria e ittica

La legge chiarisce che, ai fini del riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, tra le funzioni riallocate presso le Province rientrano anche quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza. Queste funzioni comprendono:

  • l’accertamento delle violazioni amministrative nelle materie della caccia e della pesca nelle acque interne;
  • l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale;
  • la riscossione dei relativi proventi.

Variazioni al bilancio 2016 e alle tabelle di spesa

La legge interviene in modo puntuale sulla legge regionale 13/2016, modificando tabelle e stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018. Le modifiche riguardano, tra l’altro:

  • la sostituzione di importi in varie missioni, programmi e titoli delle Tabelle 2 e 4;
  • l’aggiornamento della Tabella 6 con variazioni di stanziamento, soppressioni e nuove voci di spesa;
  • la sostituzione di importi delle autorizzazioni di spesa nella Tabella 7;
  • l’adeguamento della denominazione di capitoli nell’elenco delle spese obbligatorie, in coerenza con il piano dei conti armonizzato.

Tra gli interventi più rilevanti figurano incrementi per borse di studio e servizi universitari, contributi a consumatori, modifiche su spese per edilizia scolastica, spettacolo, porti di competenza regionale, politiche sociali e altre voci di spesa del 2016.

Norme transitorie su rifiuti, semplificazione e funzioni provinciali

La legge disciplina alcuni regimi transitori con limiti temporali espressi.

Per la gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell’adozione dei piani d’ambito e comunque entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni possono chiedere il passaggio a un ATO confinante, a condizione che:

  • il territorio comunale confini con l’ATO limitrofo per almeno il 70% dello sviluppo lineare complessivo dei confini;
  • la richiesta sia motivata in termini di maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti;
  • vi sia il parere favorevole delle ATA interessate;
  • il passaggio sia disposto dalla Giunta regionale.

In materia di semplificazione amministrativa, in fase di prima applicazione e fino alla nomina dei componenti del Comitato permanente per la semplificazione, il parere sulla legge regionale di semplificazione è sostituito dai pareri del Consiglio delle autonomie locali e del CREL.

Inoltre, le funzioni di cui all’articolo 26-bis, comma 1, della l.r. 7/1995, richiamate alla voce “Caccia” nella tabella allegata alla l.r. 13/2015, continuano a essere esercitate dalle Province fino al 31 dicembre 2018.

Abrogazioni e cessazione di efficacia di alcune disposizioni

La legge conteneva anche abrogazioni di norme regionali previgenti. Diverse disposizioni del testo risultano oggi abrogate o superate da leggi successive, e alcuni articoli del provvedimento sono stati espressamente abrogati nel 2021. Per tali parti, il contenuto conserva rilievo solo storico o per gli effetti prodotti nel periodo di vigenza.

Invarianza finanziaria

La legge dichiara che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

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