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Legge

L.R. Marche 5/2016

Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge statutaria interviene sullo Statuto della Regione Marche modificando gli articoli relativi a Presidenza e Consiglio regionale, in particolare la disciplina dei Consiglieri segretari. Prevede inoltre una norma transitoria per convocare il Consiglio entro 15 giorni dall’entrata in vigore e per stabilire la durata del mandato dei segretari eletti secondo le nuove regole. Applicazione limitata al periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore.

Modifiche allo Statuto della Regione Marche sulla composizione e l’elezione degli organi consiliari

Modifiche allo Statuto della Regione Marche sulla disciplina del Consiglio regionale

La legge statutaria della Regione Marche n. 5 del 27 giugno 2016 interviene sullo Statuto regionale del 2005 modificandone alcune disposizioni organizzative interne. Il provvedimento riguarda in particolare la disciplina dei Consiglieri segretari e, più in generale, l’assetto di alcuni organi e funzioni del Consiglio regionale.

Contenuto delle modifiche statutarie

La legge dispone tre interventi sul testo statutario vigente:

  • modifica il comma 3 dell’articolo 12 dello Statuto regionale;
  • sostituisce integralmente l’articolo 13;
  • aggiunge il comma 5-bis all’articolo 22.

Dal testo fornito non emergono i contenuti letterali delle nuove disposizioni, ma risulta chiaro che l’intervento normativo ridisegna la disciplina dei Consiglieri segretari e coordina le altre disposizioni statutarie col nuovo assetto.

Disposizione transitoria sull’elezione dei Consiglieri segretari

La legge contiene una disciplina transitoria immediatamente applicabile dopo la sua entrata in vigore. In particolare:

  • il Consiglio regionale deve essere convocato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge statutaria;
  • la convocazione è finalizzata all’elezione dei Consiglieri segretari;
  • l’elezione deve avvenire con le modalità previste dall’articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dalla stessa legge.

Questa previsione ha natura puntuale e legata alla fase di prima applicazione delle nuove regole organizzative.

Durata in carica dei Consiglieri segretari eletti

La legge stabilisce anche il periodo di permanenza in carica dei Consiglieri segretari eletti in base alla nuova disciplina. Essi restano in carica:

  • dal giorno della loro elezione;
  • fino alla scadenza prevista dal comma 4 dell’articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dalla legge statutaria n. 5/2016.

Ambito temporale e utilità pratica

Il provvedimento ha contenuto prevalentemente organizzativo-istituzionale e produce effetti soprattutto nella fase di adeguamento dello Statuto e nella prima applicazione delle nuove regole per l’elezione dei Consiglieri segretari. Per la sua natura e per il riferimento a una specifica fase transitoria già esaurita, l’atto ha oggi utilità pratica molto limitata.

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