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Legge

L.R. Basilicata 8/2018

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce, per il triennio 2018-2020, le principali autorizzazioni di spesa e i rifinanziamenti regionali, disciplina il concorso finanziario a programmi UE, introduce misure di contenimento della spesa e un contributo per l’assistenza agli anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali. Prevede inoltre sostegni alle Province di Potenza e Matera e misure transitorie per il riordino delle funzioni locali.

Legge di stabilità regionale Basilicata 2018

Legge di stabilità regionale 2018 della Basilicata

Il provvedimento disciplina, per la Regione Basilicata, le principali dotazioni finanziarie e misure di spesa per il triennio 2018-2020, con interventi settoriali in materia sanitaria, autonomie locali, fondi europei e adeguamenti normativi. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata a specifici esercizi finanziari o periodi determinati.

Dotazioni finanziarie e rifinanziamento di leggi regionali

La legge quantifica per il triennio 2018-2020 le risorse destinate:

  • alle leggi regionali di spesa a carattere continuativo, ricorrente e a pluriennalità determinata, nei limiti della tabella A (poi sostituita dalle tabelle A1);
  • al rifinanziamento di interventi regionali per lo sviluppo e il sostegno dell’economia, classificati come spese in conto capitale, nei limiti della tabella B (poi sostituita dalle tabelle B1);
  • al concorso finanziario regionale a programmi o interventi promossi e sostenuti dallo Stato, nei limiti della tabella C.

Le autorizzazioni sono dunque strettamente ancorate al triennio 2018-2020 e alle relative tabelle allegate, come successivamente aggiornate dalle leggi del 2018 richiamate nelle note.

Limiti di impegno e investimenti pubblici

Per gli interventi in materia di investimenti pubblici, i limiti di impegno della legislazione regionale vigente sono quantificati per il triennio 2018-2020, con indicazione di decorrenza e anno terminale nella tabella D.

Programmi operativi cofinanziati dall’Unione europea

La legge assegna la dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 per:

  • il Programma Operativo FESR, nei limiti della tabella E;
  • il Programma Operativo FSE, nei limiti della tabella F.

I dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi di avanzamento, nonché dell’acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie in entrata in corrispondenza di impegni e liquidazioni autorizzati.

Pareggio di bilancio e disciplina della spesa

Per l’esercizio finanziario 2018, i dirigenti generali e i dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio devono concorrere al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale sul pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario. A tal fine devono adottare le misure organizzative necessarie al monitoraggio e alla verifica del rispetto dei limiti.

La Giunta regionale è autorizzata, nel corso del 2018, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili per contenerli entro i limiti della normativa statale. È inoltre vietata la sottoscrizione di contratti e convenzioni privi di copertura finanziaria a carico del bilancio regionale; ogni contratto deve essere accompagnato da una nota dell’ufficio competente attestante la copertura per le annualità previste. La violazione è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

Dal 1° gennaio 2018 sono determinate le quote giornaliere di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate in strutture residenziali:

  • euro 18,00 per anziani non autosufficienti;
  • euro 22,00 per anziani allettati.

Le quote sono riconosciute, su richiesta, alle strutture residenziali autorizzate e accreditate che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano prestato assistenza ad anziani non autosufficienti o allettati, sulla base della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria competente. Il riconoscimento è limitato, di regola, al 20% dei posti letto attivati nella singola struttura; per le strutture già beneficiarie delle provvidenze dell’art. 48 della L.R. 27/2009 il limite sale al 35%.

Le Aziende sanitarie liquidano gli importi utilizzando la quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta assegnata ai non autosufficienti.

Sostegno alle Province e funzioni locali

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati:

  • alla Provincia di Potenza euro 2.686.610,00 per la copertura degli oneri connessi alle funzioni non fondamentali;
  • alla Provincia di Matera euro 1.775.216,00 per la medesima finalità.

Per l’anno 2018 sono inoltre assegnati contributi una tantum per le funzioni fondamentali:

  • Provincia di Potenza: euro 2.375.000,00;
  • Provincia di Matera: euro 3.800.000,00.

La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, Missione 18 Programma 01. Per gli anni successivi al 2020 il sostegno alle funzioni non fondamentali sarà quantificato con successive leggi di bilancio. È abrogato il Fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni provinciali istituito dalla L.R. 5/2015.

Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) e riordino delle funzioni

Per il completamento della riforma di riordino delle funzioni provinciali, delle funzioni regionali di area vasta e dell’istituzione del F.U.A.L., le risorse già previste per gli anni 2019 e 2020 dall’art. 6, commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 4.461.826,00 per ciascun anno, sono destinate alla copertura degli oneri derivanti da tale riforma.

Sono inoltre stanziate ulteriori somme:

  • euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, Missione 20 Programma 3;
  • euro 2.600.000,00 per il 2019, Missione 1 Programma 3;
  • euro 600.000,00 per il 2019, Missione 1 Programma 11;
  • euro 100.000,00 per il 2019 e euro 40.000,00 per il 2020, Missione 4 Programma 2.

Con le successive leggi di bilancio possono essere rideterminati gli oneri derivanti dalla completa attuazione del riordino e dell’istituzione del fondo.

Adeguamento normativo

La legge abroga la lettera b) del comma 4 dell’art. 21 della L.R. 5/2015, in materia di riordino delle provvidenze economiche e contributi.

Copertura finanziaria ed efficacia temporale

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 trovano copertura nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; le disposizioni che fanno riferimento a specifici esercizi o date restano circoscritte a tali periodi. Alcune previsioni originarie risultano poi modificate o abrogate dalle leggi regionali successive richiamate nelle note.

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