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Legge

L.R. Basilicata 10/2018

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA (2)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina, in via temporanea e ormai superata, il trattamento delle indennità aggiuntive previste per i medici di continuità assistenziale e sospende le procedure di recupero dei relativi crediti. È stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma risulta totalmente abrogata dal 13 marzo 2019.

Sanità convenzionata e mancato recupero indennità ai medici di continuità assistenziale

Sanità convenzionata e recupero delle indennità

La legge regionale della Basilicata interveniva su specifiche attività della sanità convenzionata, con riferimento ai medici di continuità assistenziale e alle indennità aggiuntive previste dall’Accordo Integrativo Regionale. La disciplina aveva carattere sostanzialmente transitorio ed è oggi superata, anche perché la legge risulta totalmente abrogata.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguardava le attività correlate alle indennità aggiuntive previste dall’articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6, dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell’11 marzo 2008. La norma faceva riferimento ai medici di continuità assistenziale che avevano percepito tali indennità.

Disciplina sostanziale

La legge stabiliva che, fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività collegate a tali indennità si intendessero perseguite con il contributo di tutti i professionisti che non avessero negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate. In sostanza, il legislatore regionale intendeva ricondurre quelle attività all’apporto complessivo dei professionisti interessati, in coerenza con l’impianto dell’accordo collettivo nazionale vigente e con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i professionisti della medicina generale.

Recupero dei crediti

In applicazione di tale impostazione, la legge escludeva l’attivazione delle procedure di recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che avevano percepito le indennità indicate. La disposizione operava quindi come sospensione/neutralizzazione del recupero dei relativi crediti regionali.

Decorrenza e durata dell’efficacia

La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, il testo consolidato segnala che l’articolo 1 è stato sostituito dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 18, e che l’intera legge è stata totalmente abrogata dalla L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Di conseguenza, si tratta di una disciplina ormai non più vigente e priva di utilità applicativa attuale.

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