R.R. Lombardia 6/2002
Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, l’accesso e la permanenza nelle sedi della Giunta regionale per personale, visitatori e ditte appaltatrici, imponendo tesserini, controlli agli ingressi, videosorveglianza e regole sul trattamento dei dati personali. Prevede anche misure per i veicoli e per l’ingresso di soggetti armati autorizzati, con applicazione graduale fino all’installazione completa dei dispositivi di sicurezza.
Accesso e permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale lombarda
Accesso e permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le modalità di controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale. La disciplina è collegata alle esigenze di sicurezza e alla tutela dei dati personali, con regole rivolte al personale, ai visitatori e ai soggetti esterni che operano negli edifici regionali.
Ambito soggettivo e finalità
Le disposizioni si applicano a:
- personale in servizio presso la Giunta regionale;
- visitatori abituali;
- personale delle ditte appaltatrici;
- visitatori occasionali.
La finalità dichiarata è il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali, anche in relazione alla comunicazione e diffusione dei dati personali consentita ai soggetti pubblici solo in base a norme di legge o di regolamento.
Regole di accesso e permanenza
L’accesso e la permanenza nelle sedi regionali sono consentiti solo a chi sia legittimamente in possesso ed esponga il tesserino di identificazione personale. La regola vale come presidio generale di ingresso e permanenza negli edifici della Giunta regionale.
Per i veicoli, compresi quelli privati, l’ingresso nelle autorimesse regionali è ammesso solo per il personale e per i mezzi muniti di apposito permesso. L’amministrazione può inoltre sottoporre il personale e i veicoli destinati all’accesso e al parcheggio nelle autorimesse sotterranee a procedure particolari di ingresso.
Tesserini identificativi
Il regolamento distingue i tesserini in base alla categoria di soggetti:
- per il personale della Giunta regionale: foto, nome, cognome e numero di matricola;
- per visitatori abituali e personale delle ditte appaltatrici: foto, nome, cognome e indicazione della direzione generale di riferimento o della ditta di appartenenza;
- per visitatori occasionali: solo un numero progressivo di identificazione collegato al documento di riconoscimento, che deve essere esibito obbligatoriamente per la fotoriproduzione o per la memorizzazione su supporto informatico.
Per i visitatori occasionali deve essere fornita un’informativa scritta sulle finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti.
Uso dei tesserini e restituzione
L’utilizzo del tesserino è strettamente personale ed esclusivo. Il titolare ne è responsabile per la custodia.
All’uscita, i visitatori occasionali devono riconsegnare il tesserino al servizio di accoglienza all’ingresso.
Controlli di sicurezza all’ingresso
L’accesso agli edifici della Giunta regionale è subordinato anche al controllo, pure a campione, dei bagagli mediante apparecchiatura radiogena certificata dall’ASL competente secondo la normativa sanitaria vigente.
Per i visitatori occasionali è inoltre obbligatorio il controllo personale tramite metal detector. L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere tale controllo anche ad altri soggetti.
L’ingresso di persone armate è consentito, previa esibizione di idonea documentazione di identificazione, solo a:
- rappresentanti delle forze dell’ordine;
- addetti del servizio esterno di vigilanza;
- addetti alla sicurezza personale in servizio di scorta ad autorità politiche italiane e straniere;
- addetti alla sicurezza personale che scortano personalità rilevanti ai fini istituzionali in visita presso le sedi della Regione Lombardia.
Le misure di controllo devono essere rese note agli interessati mediante appositi cartelli esposti agli ingressi.
Videosorveglianza
Per motivi di sicurezza, tutela del patrimonio e controllo di determinate aree, è autorizzato l’uso di sistemi di videosorveglianza secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.
Trattamento dei dati personali e riservatezza
Ai sensi della legge n. 675/1996, è autorizzato il trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del regolamento per finalità di sicurezza delle sedi regionali. In particolare, è ammessa la diffusione dei dati contenuti nei tesserini per rendere facilmente individuabili le persone che accedono o si trovano nelle sedi regionali.
La comunicazione dei dati è consentita solo all’autorità giudiziaria competente, nei casi e nei modi previsti dal codice di procedura penale.
Disposizioni di dettaglio e fase transitoria
Eventuali disposizioni di dettaglio sono demandate a specifici atti dirigenziali.
In via transitoria, fino all’installazione in ciascuna sede regionale di tutti i dispositivi di sicurezza previsti, le norme del regolamento si applicano per le parti immediatamente applicabili.
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