R.R. Lombardia 5/2002
Nuovo sistema tariffario(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione indicata, i criteri di calcolo e gli importi di riferimento delle tariffe del trasporto pubblico locale (corsa semplice, abbonamenti settimanali, mensili e annuali), sia con modello lineare sia a zone, oltre a rimborsi, esazione suppletiva e facoltà degli enti competenti. Contiene una tariffa comunale applicabile dal 1º agosto 2003 e prevede un rinvio al provvedimento tariffario 2004 per gli indennizzi.
Nuovo sistema tariffario per il trasporto pubblico regionale
Nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico regionale
Il regolamento definisce, per la Regione cui si applica, i criteri di costruzione delle tariffe del trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi automobilistici, ferroviari e ad alcuni servizi finalizzati. La disciplina riguarda sia il modello lineare sia il modello a zone, e detta anche regole su validità dei titoli, rimborsi ed esazione a bordo.
Modello lineare: classi chilometriche e tariffe di riferimento
Per il modello lineare la distanza è suddivisa in classi chilometriche progressive:
- 5 km fino a 40 km;
- 10 km da 40 a 100 km;
- 20 km oltre 100 km.
Le tariffe uniche regionali di riferimento sono determinate secondo una logica di componente fissa e componente variabile, con prezzo unitario chilometrico decrescente all’aumentare della distanza. L’abbonamento mensile deriva dalla tariffa di corsa semplice mediante un moltiplicatore diverso per autobus e ferrovia fino al completo allineamento dei livelli tariffari previsto dalla l.r. 1/2002. L’abbonamento settimanale, valido 7 giorni da lunedì a domenica, si ottiene dividendo la tariffa mensile per 3,5. L’abbonamento annuale è determinato applicando almeno uno sconto del 20% rispetto al costo di dodici mensilità.
Tariffe tariffarie di riferimento per il modello lineare
Il regolamento riporta una tabella di tariffe uniche regionali per corsa semplice, abbonamento settimanale e abbonamento mensile, differenziate per classi di distanza fino a 360 km e per servizi ferroviari di seconda classe e automobilistici di linea. Per i servizi ferroviari di prima classe, le tariffe si ottengono moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe di seconda classe.
Per i collegamenti ferroviari oltre i 360 km:
- la corsa semplice aumenta di 0,80 euro per ogni ulteriore scaglione di 20 km per la 2ª classe e di 1,25 euro per la 1ª classe;
- l’abbonamento mensile aumenta di 3,50 euro per ogni ulteriore scaglione di 20 km per la 2ª classe e di 5,00 euro per la 1ª classe;
- l’abbonamento settimanale si calcola dividendo il mensile per 3,5, con arrotondamento finale ai 10 centesimi.
Tariffa comunale e servizi di area urbana
La tariffa comunale è unica su tutto il territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. Essa si applica dal 1º agosto 2003, a seguito del provvedimento regionale di aggiornamento tariffario richiamato dal regolamento. I Comuni capoluogo possono stabilire che la tariffa dei servizi di area urbana coincida con quella dei servizi comunali.
Tariffe dei servizi finalizzati e facoltà di validità temporale
Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono fissate applicando il coefficiente 1,5 alle tariffe di seconda classe. Anche le tariffe dei servizi finalizzati richiamati dal regolamento sono definite, come importo massimo, moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe automobilistiche di linea.
Gli enti competenti che applicano il modello lineare possono definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
Modello a zone: definizione delle tariffe
Per il modello a zone, gli enti competenti individuano le tariffe prendendo a riferimento i valori regionali e tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Devono inoltre ripartire gli introiti per coprire eventuali minori ricavi rispetto a quelli storici.
La determinazione tariffaria deve perseguire finalità di:
- riequilibrio del prelievo in funzione della quantità e qualità del servizio;
- promozione dell’uso del mezzo pubblico;
- riequilibrio della mobilità verso fasce orarie e aree meno congestionate;
- compatibilità ambientale e riduzione del traffico;
- soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;
- economicità del servizio.
È consentito attribuire a una specifica zona un peso unitario superiore a 1 quando esigenze di mobilità lo giustifichino.
Intervalli di riferimento del modello a zone
Il regolamento stabilisce, per 20 zone, gli intervalli minimi e massimi di riferimento per il titolo di corsa semplice, con arrotondamento a 0,05 euro. I titoli di viaggio sono determinati sommando una componente fissa e una variabile, calcolata moltiplicando il numero di zone o semizone attraversate per la relativa unità tariffaria.
Gli abbonamenti mensili e settimanali sono calcolati come multipli della corsa semplice, sulla base di un coefficiente moltiplicativo stabilito dall’organismo locale, tenendo conto dell’ampiezza delle zone e delle politiche tariffarie da promuovere.
Anche per il modello a zone gli enti competenti possono definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
Esazione suppletiva in vettura
Le aziende devono garantire agli utenti la possibilità di acquistare i titoli di viaggio anche durante la chiusura delle biglietterie e/o rivendite, secondo gli standard fissati dagli enti competenti.
L’ente affidante può prevedere, nei contratti di servizio, casi particolari in cui il biglietto di corsa semplice può essere acquistato a bordo senza sovrapprezzo, purché sia assicurata un’adeguata comunicazione all’utenza.
Rimborso dei titoli e effetti degli adeguamenti tariffari
È ammesso il rimborso dei titoli acquistati e non obliterati prima della scadenza, su richiesta dell’utente:
- per l’abbonamento annuale, nella misura del 90% della quota relativa ai mesi interi successivi alla restituzione;
- per tutti gli altri titoli, nella misura del 90% del prezzo di vendita.
In caso di adeguamento tariffario, i titoli acquistati prima dell’aggiornamento restano validi per 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe; scaduto tale termine non sono più utilizzabili, salvo gli abbonamenti annuali con validità residua. I titoli non più utilizzabili possono essere rimborsati al 100% della tariffa per almeno tre mesi dalla cessazione della loro validità.
Indennizzi per disservizi
La Regione e gli enti locali possono disciplinare nei contratti di servizio l’indennizzo ai viaggiatori, in particolare agli abbonati, quando il servizio reso sia inferiore agli standard minimi di qualità. I criteri standard e le modalità di riconoscimento dell’indennizzo sono rinviati al provvedimento di adeguamento tariffario del 2004 richiamato dal regolamento.
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