Cassazione Civile, Sentenza n. 29332/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare del 19/3/2015 irrogato a seguito di contestazione dell'addebito del 16/2/2015. L'ente contestava ripetuti comportamenti vessatori, denigratori e gestionali del ricorrente (direttore UOC Laboratorio di Genetica medica e direttore del Dipartimento dei laboratori): atteggiamenti "dittatoriali", umiliazioni dei collaboratori, decisioni arbitrarie sulle paternità scientifiche, ostacolo alla comunicazione lavorativa, mancato uso di apparecchiature, e dichiarazioni lesive dell'immagine del presidente/ente. Il ricorrente deduceva genericità e intempestività della contestazione, mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro e natura ritorsiva del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la specificità e la tempestività (in senso relativo) della contestazione, nonché la regolare acquisizione di testimonianze che hanno confermato gran parte degli addebiti. Ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo e non provata la natura ritorsiva del provvedimento. I motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili o infondati in quanto attengono alla valutazione di merito e della prova, sottratta a revisione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il motivo che invocava la violazione di tale norma è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, sicché la Corte non ha accolto la censura. La questione è stata comunque trattata nel merito dalla motivazione di merito.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4) e art. 345 c.p.c.
Riferimento alle ragioni di cassazione: i motivi erano fondati su violazione di norme e vizi di procedimento, ma la Corte ha escluso la rilevanza in sede di legittimità ove si tratti di valutazioni di fatto riservate al giudice del merito.
art. 7, comma 2, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
La specificità della contestazione disciplinare va valutata in termini relativi e contestuali: deve fornire indicazioni essenziali per individuare materialmente i fatti addebitati, senza schemi rigidi. Nel caso la Corte di merito ha ritenuto la contestazione sufficientemente specifica.
art. 18 legge n. 300/1970 (commi 1, 4 e 6)
Le censure di natura ritorsiva e la richiesta di reintegro sono state esaminate; la Corte ha ritenuto non provata la ritorsività del licenziamento e, dunque, non applicabile la tutela reintegratoria prevista ove sussista abuso o licenziamento discriminatorio.
art. 2119 c.c.
La norma 'elastica' sulla giusta causa/giustificato motivo è stata applicata dalla Corte di merito nel senso che, integrati i doveri connessi all'incarico e la corretta gestione della struttura, le condotte accertate giustificano il licenziamento. Tale valutazione di sussunzione è riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo denunciata irragionevolezza.
art. 2697 c.c.
Il principio relativo alla distribuzione dell'onere della prova è stato richiamato: il datore di lavoro doveva dimostrare i fatti addebitati ed ha fornito testimonianze ritenute sufficienti dai giudici di merito.
art. 232 c.p.c.
La Corte ha ricordato che l'interrogatorio formale e la possibilità di considerare ammessi i fatti non risposta è uno strumento facoltativo e discrezionale del giudice di merito, da valutare nel contesto; la mancata comparizione del legale rappresentante non impone automaticamente l'assunzione dei fatti come provati.
art. 112 e 115 c.p.c.
Le censure relative a presunta nullità per ultra-petizione sono state rigettate: il giudice di merito non ha pronunciato oltre le domande o alterato il petitum, ma ha valutato le prove nell'ambito delle domande svolte.
legge n. 92/2012
La procedura di opposizione esperita ai sensi della legge n. 92/2012 è stata seguita; i provvedimenti di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono stati confermati.
legge n. 604/1966 (art. 5 richiamato)
Richiamata nella contestazione relativa all'onere probatorio sul datore di lavoro in materia di licenziamento; i giudici di merito hanno ritenuto assolto l'onere probatorio dall'ente.
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- La specificità della contestazione disciplinare va valutata nel suo contesto e in termini relativi: non è richiesta una precisione formale rigida, purché il lavoratore possa individuare e difendersi rispetto ai fatti addebitati.
- La tempestività della contestazione è valutata in senso relativo: il tempo necessario per gli accertamenti e la complessità organizzativa possono giustificare ritardi ragionevoli.
- L'onere della prova circa la sussistenza dei fatti giustificativi del licenziamento grava sul datore di lavoro, ma la valutazione della rilevanza e della credibilità delle prove (es. testimonianze) è rimessa ai giudici di merito e difficilmente revisibile in Cassazione.
- L'art. 232 c.p.c. (interrogatorio formale) è uno strumento discrezionale: la mancata comparizione non comporta automaticamente l'assunzione dei fatti come provati; ciò dipende dalla valutazione complessiva del giudice di merito.
- Le accuse di ritorsività del provvedimento devono essere provate con elementi concreti; la presenza di sollecitazioni a dimettersi non esclude che, ove comprovati fatti gravi, il licenziamento sia comunque legittimo.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura deve mirare a profili di diritto o a irragionevolezza manifesta della valutazione di fatto.
- Il ricorso malgrado la presenza di questioni di fatto e di prova tende ad essere rigettato se il giudice di merito ha dato motivazione congrua e coerente sulle risultanze probatorie.
- Le conseguenze processuali (spese, contributo unificato) gravano sulla parte soccombente; contestazioni procedurali senza rilevante portata sostanziale sono difficili da far valere in Cassazione.
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