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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29332/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare del 19/3/2015 irrogato a seguito di contestazione dell'addebito del 16/2/2015. L'ente contestava ripetuti comportamenti vessatori, denigratori e gestionali del ricorrente (direttore UOC Laboratorio di Genetica medica e direttore del Dipartimento dei laboratori): atteggiamenti "dittatoriali", umiliazioni dei collaboratori, decisioni arbitrarie sulle paternità scientifiche, ostacolo alla comunicazione lavorativa, mancato uso di apparecchiature, e dichiarazioni lesive dell'immagine del presidente/ente. Il ricorrente deduceva genericità e intempestività della contestazione, mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro e natura ritorsiva del licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la specificità e la tempestività (in senso relativo) della contestazione, nonché la regolare acquisizione di testimonianze che hanno confermato gran parte degli addebiti. Ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo e non provata la natura ritorsiva del provvedimento. I motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili o infondati in quanto attengono alla valutazione di merito e della prova, sottratta a revisione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il motivo che invocava la violazione di tale norma è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, sicché la Corte non ha accolto la censura. La questione è stata comunque trattata nel merito dalla motivazione di merito.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4) e art. 345 c.p.c.

    Riferimento alle ragioni di cassazione: i motivi erano fondati su violazione di norme e vizi di procedimento, ma la Corte ha escluso la rilevanza in sede di legittimità ove si tratti di valutazioni di fatto riservate al giudice del merito.

  • art. 7, comma 2, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    La specificità della contestazione disciplinare va valutata in termini relativi e contestuali: deve fornire indicazioni essenziali per individuare materialmente i fatti addebitati, senza schemi rigidi. Nel caso la Corte di merito ha ritenuto la contestazione sufficientemente specifica.

  • art. 18 legge n. 300/1970 (commi 1, 4 e 6)

    Le censure di natura ritorsiva e la richiesta di reintegro sono state esaminate; la Corte ha ritenuto non provata la ritorsività del licenziamento e, dunque, non applicabile la tutela reintegratoria prevista ove sussista abuso o licenziamento discriminatorio.

  • art. 2119 c.c.

    La norma 'elastica' sulla giusta causa/giustificato motivo è stata applicata dalla Corte di merito nel senso che, integrati i doveri connessi all'incarico e la corretta gestione della struttura, le condotte accertate giustificano il licenziamento. Tale valutazione di sussunzione è riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo denunciata irragionevolezza.

  • art. 2697 c.c.

    Il principio relativo alla distribuzione dell'onere della prova è stato richiamato: il datore di lavoro doveva dimostrare i fatti addebitati ed ha fornito testimonianze ritenute sufficienti dai giudici di merito.

  • art. 232 c.p.c.

    La Corte ha ricordato che l'interrogatorio formale e la possibilità di considerare ammessi i fatti non risposta è uno strumento facoltativo e discrezionale del giudice di merito, da valutare nel contesto; la mancata comparizione del legale rappresentante non impone automaticamente l'assunzione dei fatti come provati.

  • art. 112 e 115 c.p.c.

    Le censure relative a presunta nullità per ultra-petizione sono state rigettate: il giudice di merito non ha pronunciato oltre le domande o alterato il petitum, ma ha valutato le prove nell'ambito delle domande svolte.

  • legge n. 92/2012

    La procedura di opposizione esperita ai sensi della legge n. 92/2012 è stata seguita; i provvedimenti di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono stati confermati.

  • legge n. 604/1966 (art. 5 richiamato)

    Richiamata nella contestazione relativa all'onere probatorio sul datore di lavoro in materia di licenziamento; i giudici di merito hanno ritenuto assolto l'onere probatorio dall'ente.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La specificità della contestazione disciplinare va valutata nel suo contesto e in termini relativi: non è richiesta una precisione formale rigida, purché il lavoratore possa individuare e difendersi rispetto ai fatti addebitati.
  • La tempestività della contestazione è valutata in senso relativo: il tempo necessario per gli accertamenti e la complessità organizzativa possono giustificare ritardi ragionevoli.
  • L'onere della prova circa la sussistenza dei fatti giustificativi del licenziamento grava sul datore di lavoro, ma la valutazione della rilevanza e della credibilità delle prove (es. testimonianze) è rimessa ai giudici di merito e difficilmente revisibile in Cassazione.
  • L'art. 232 c.p.c. (interrogatorio formale) è uno strumento discrezionale: la mancata comparizione non comporta automaticamente l'assunzione dei fatti come provati; ciò dipende dalla valutazione complessiva del giudice di merito.
  • Le accuse di ritorsività del provvedimento devono essere provate con elementi concreti; la presenza di sollecitazioni a dimettersi non esclude che, ove comprovati fatti gravi, il licenziamento sia comunque legittimo.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura deve mirare a profili di diritto o a irragionevolezza manifesta della valutazione di fatto.
  • Il ricorso malgrado la presenza di questioni di fatto e di prova tende ad essere rigettato se il giudice di merito ha dato motivazione congrua e coerente sulle risultanze probatorie.
  • Le conseguenze processuali (spese, contributo unificato) gravano sulla parte soccombente; contestazioni procedurali senza rilevante portata sostanziale sono difficili da far valere in Cassazione.

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