Cassazione Civile, Sentenza n. 32457/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sanzione irrogata per violazione dell'art. 46 della legge 298/1974 (trasporto di cose senza licenza o in violazione dei limiti della licenza). Aveva trasportato tondoni di legno (non indicati nella licenza di trasporto per conto proprio) sostenendo che si trattava di merce di sua proprietà destinata a un proprio cantiere, che il trasporto era occasionale e ricorrevano le condizioni dell'art. 31 della legge 298/1974 e dell'art. 10 del d.P.R. 783/1977; la difesa deduceva inoltre che la mancanza era una mera irregolarità formale sanzionabile ai sensi dell'art. 47 della stessa legge e non come trasporto abusivo ai sensi dell'art. 46.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Matera secondo cui l'art. 10 del d.P.R. 783/1977 consente il trasporto occasionale di merci non indicate in licenza solo se sussistono i requisiti (proprietà, eventuale comodato/locazione, esigenza straordinaria e non continuativa) e purché sia redatto il documento accompagnatorio previsto dall'allegato 2; nel caso di specie tale documento non è stato redatto, per cui il fatto rientra nella fattispecie sanzionata dall'art. 46 della legge 298/1974 e non in quella delle mere irregolarità formali (art. 47). La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito) e rilevati gli obblighi contributivi ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
legge 14 maggio 1942 n. 298 (art. 46)
Sanziona l'esecuzione di trasporto di cose con veicoli senza licenza o violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza; applicata perché le merci trasportate non erano comprese nella licenza e non era stato prodotto il documento che avrebbe consentito l'eccezione.
legge 14 maggio 1942 n. 298 (art. 31)
Stabilisce condizioni per il trasporto in conto proprio in via eccezionale (proprietà del bene, mezzo di proprietà, attività non prevalente); la Corte ha ritenuto che, pur potendo sussistere tali condizioni, l'assenza del documento obbligatorio esclude l'applicabilità dell'eccezione.
legge 14 maggio 1942 n. 298 (art. 47)
Regola le sanzioni per meri adempimenti formali quando si trasporta in conto proprio muniti della licenza di cui all'art. 32, comma 3; la Corte ha distinto questo caso, ritenendo che la fattispecie non fosse una semplice irregolarità formale ma un trasporto di cose non autorizzato ai sensi dell'art. 46.
d.P.R. 21 dicembre 1977 n. 783 (art. 10)
"soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata"
L'art. 10 ammette un'eccezione tassativa al divieto purché ricorrano i requisiti indicati e soprattutto sia redatto il documento accompagnatorio previsto dall'allegato 2; in assenza di tale documento l'eccezione non opera.
d.P.R. 21 dicembre 1977 n. 783 (allegato 2)
Il documento accompagnatorio previsto dall'allegato 2 è requisito essenziale per legittimare l'uso dell'eccezione di cui all'art. 10; la sua omissione comporta l'applicabilità delle sanzioni previste per trasporto non autorizzato.
decreto ministeriale 13 aprile 1979 (artt. 1 e 2)
Norme regolamentari richiamate dalla ricorrente come riferimenti ai requisiti per il trasporto in conto proprio; la Corte non ha ritenuto che la loro richiamata applicazione potesse superare l'obbligo di redigere il documento previsto dal regolamento (d.P.R. 783/1977).
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni procedurali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma nei confronti della ricorrente.
Cassazione civile, n. 17681/2006 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elencazione delle cose nella licenza di trasporto in conto proprio è tassativa e il trasporto di cose non comprese nella licenza è punito ai sensi dell'art. 46 della legge 298/1974.
Massime di principio
- L'elencazione delle merci nella licenza di trasporto in conto proprio è tassativa: il trasporto di cose non comprese nella licenza configura, in mancanza dei presupposti eccezionali, una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 46 della legge 298/1974.
- L'eccezione per il trasporto occasionale di beni di proprietà del titolare (art. 10 d.P.R. 783/1977) richiede non solo il rispetto delle condizioni sostanziali (proprietà, necessità straordinaria e non continuativa, attinenza all'attività) ma anche la compilazione del documento accompagnatorio previsto dall'allegato 2; l'assenza del documento fa venir meno l'eccezione.
- La mancata compilazione del documento accompagnatorio non sempre è una mera irregolarità formale sanzionabile con le norme minori (es. art. 47 legge 298/1974): se la condotta costituisce trasporto di cose non comprese nella licenza e non è legittimata dall'eccezione normativa, si applicano le sanzioni per trasporto non autorizzato (art. 46).
- In caso di trasporto di beni propri verso propri cantieri, per avvalersi dell'eccezione è essenziale documentare l'occasionalità e la necessità straordinaria; conservarne traccia scritta è cruciale per la difesa in sede amministrativa o giudiziale.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza: se si perde il gravame, si è condannati alle spese e possono sorgere ulteriori obblighi contributivi ex d.P.R. 115/2002.
- Sul piano procedurale, nelle impugnazioni contro lo Stato/Amministrazioni è fondamentale notificare e costituire l'Avvocatura competente (Avvocatura Generale dello Stato quando previsto), pena nullità o problemi procedurali.
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