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Legge

L.R. Molise 11/2019

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "Bed and Breakfast")

Normativa regionaleL.R. Molise 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina abruzzese dei Bed and Breakfast: amplia e differenzia i limiti di camere/posti letto in base alla popolazione comunale, incentiva l’uso di prodotti locali nella colazione, rafforza vigilanza, sospensioni e divieti di prosecuzione, e rimodula le sanzioni amministrative. È vigente dal 2019 e incide sulla disciplina ancora applicabile dei B&B nella Regione Abruzzo.

Modifiche alla disciplina regionale dei Bed and Breakfast

Modifiche alla disciplina regionale dei Bed and Breakfast in Abruzzo

La legge regionale 13 novembre 2019, n. 11 interviene sulla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, aggiornando i requisiti di esercizio, i controlli e il sistema sanzionatorio dei Bed and Breakfast nel territorio della Regione Abruzzo.

Requisiti strutturali e limiti di capacità ricettiva

La disciplina distingue i limiti dell’attività in base alla popolazione residente del Comune:

  • nei Comuni con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti, il B&B può essere esercitato in non più di tre camere e sei posti letto nell’unità abitativa ad uso residenziale;
  • se l’attività si svolge in più di una stanza, devono comunque essere garantiti almeno due servizi igienici;
  • nei Comuni con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, l’attività può svolgersi in non più di quattro camere e otto posti letto;
  • in tali Comuni l’attività deve svolgersi principalmente nell’unità abitativa ad uso residenziale e, in via eventuale, in unità abitative di cui il titolare sia proprietario o possessore, situate a non più di 200 metri dall’abitazione in cui risiede;
  • in questo secondo caso deve essere garantito almeno un servizio igienico ogni due camere.

Somministrazione della colazione e valorizzazione dei prodotti locali

La norma amplia la previsione sulla somministrazione della colazione, consentendo di privilegiare prodotti tipici locali e tradizionali, anche biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità, oltre ai prodotti non manipolati. La disposizione valorizza quindi il legame con il territorio e la qualità delle materie prime utilizzate nell’ospitalità familiare.

Vigilanza e controlli comunali

Il Comune è l’autorità competente alla vigilanza sull’attività di Bed and Breakfast, ferme restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza. Sono previsti almeno due sopralluoghi all’anno per verificare:

  • l’idoneità della struttura;
  • il possesso dei requisiti;
  • il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge regionale.

Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione

In caso di violazioni della disciplina, salvo i casi più gravi, il Comune procede in sequenza:

  • diffida il titolare con atto scritto e motivato a rimuovere le cause della violazione entro 15 giorni;
  • in caso di inadempienza, dispone la sospensione dell’attività per il tempo necessario a rimuovere l’irregolarità, comunque non superiore a 6 mesi;
  • se al termine della sospensione persiste l’irregolarità, dispone il divieto di prosecuzione dell’attività con atto scritto e motivato notificato all’interessato.

Il divieto di prosecuzione è previsto anche nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;
  • inosservanza dell’obbligo di astensione dall’attività durante il periodo di sospensione;
  • inosservanza dell’obbligo di residenza;
  • applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi 24 mesi.

Nei casi di sospensione o divieto non è possibile presentare una nuova SCIA per i 36 mesi successivi alla notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.

Sanzioni amministrative

Il nuovo regime sanzionatorio prevede:

  • da 2.500 a 5.000 euro e immediata chiusura per esercizio dell’attività senza SCIA;
  • da 500 a 1.000 euro per mancata esposizione del tariffario;
  • da 1.000 a 5.000 euro per mancato rispetto dell’obbligo di residenza nell’immobile;
  • da 500 a 1.000 euro per prezzi applicati difformemente da quelli comunicati;
  • 500 euro per mancata esposizione del marchio identificativo;
  • 500 euro per ogni persona oltre la capacità ricettiva massima, con sospensione nei termini dell’articolo 8;
  • da 500 a 1.000 euro per apertura o chiusura in violazione delle comunicazioni rese ai sensi della legge.

In caso di reiterazione, le sanzioni sono raddoppiate.

Competenza sanzionatoria e destinazione dei proventi

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dal Comune competente. I relativi proventi sono destinati:

  • per l’80% ai Comuni;
  • per il restante 20% alla Regione Abruzzo.

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