Circolare INAIL n. 53 del 18 ottobre 2011
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2011, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria e agricoltura, nonché per medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite e delle altre prestazioni, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso, gli importi aggiornati di assegno una tantum, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili, oltre agli indirizzi operativi per le Unità territoriali e alle istruzioni per le comunicazioni agli interessati e per l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione dal 1° luglio 2011 delle prestazioni INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2011
La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2011 per i settori industria e agricoltura, nonché per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il documento fornisce i nuovi parametri retributivi per la liquidazione delle prestazioni, indica i criteri per la riliquidazione delle rendite in corso e detta istruzioni operative alle strutture territoriali.
Quadro normativo di riferimento
La rivalutazione è disposta sulla base dei decreti ministeriali richiamati nel quadro normativo, in particolare quelli del 13 giugno 2011 relativi ai diversi settori interessati. Sono inoltre richiamate le principali disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965, del D.P.R. n. 448/1968, della legge n. 780/1975, della legge n. 251/1982, della legge n. 243/1993, della legge n. 81/2006 e della legge n. 296/2006, oltre a precedenti circolari e determinazioni INAIL in materia di rivalutazione delle prestazioni.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per il settore industriale, la retribuzione media giornaliera da assumere a base del calcolo è fissata in 69,915 euro. I limiti annui risultano pari a:
- retribuzione annua minima: 14.681,10 euro;
- retribuzione annua massima: 27.264,90 euro.
Per il settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a 22.156,41 euro. La circolare distingue tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, per i quali si assume la retribuzione annua convenzionale di 22.156,41 euro;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per i quali si applicano i limiti retributivi previsti per l’industria, cioè minimo 14.681,10 euro e massimo 27.264,90 euro;
- lavoratori autonomi, per i quali si assume la retribuzione annua convenzionale di 14.681,10 euro.
Per i medici radiologi colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X o sostanze radioattive, la retribuzione convenzionale annua da utilizzare dal 1° luglio 2011 è pari a 56.023,37 euro.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono riportati importi annui rivalutati in base all’anno dell’evento:
- eventi anno 2005 e precedenti: 24.651,52 euro;
- eventi anno 2006: 24.469,27 euro;
- eventi anno 2007: 24.114,87 euro;
- eventi anno 2008: 24.901,10 euro;
- eventi anni 2009, 2010 e 2011: 24.894,71 euro.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in 1.936,80 euro.
Per i medici radiologi, l’importo è rapportato alla retribuzione convenzionale di 56.023,37 euro nelle seguenti misure:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare richiama i seguenti riferimenti retributivi:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di 39,58 euro;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato e lavoratori autonomi: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a 44,49 euro.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo e ammonta a 483,37 euro.
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati con le seguenti misure, distinte per settore industriale e agricolo e per percentuale di inabilità:
- da 50 a 59%: 271,26 euro in industria, 339,76 euro in agricoltura;
- da 60 a 79%: 380,56 euro in industria, 474,10 euro in agricoltura;
- da 80 a 89%: 706,56 euro in industria, 813,92 euro in agricoltura;
- da 90 a 100%: 1.088,54 euro in industria, 1.153,72 euro in agricoltura;
- 100% + a.p.c.: 1.572,57 euro in industria, 1.637,11 euro in agricoltura.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni già in essere è stata effettuata dalla Direzione centrale competente secondo criteri differenziati.
Per il settore industriale, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- 1,0155 per l’anno 2009 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2010 e per il primo semestre 2011.
Per il settore agricolo, la riliquidazione distingue tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, con riferimento alla retribuzione annua convenzionale di 22.156,41 euro;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982, su retribuzione effettiva nei limiti dell’industria;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982, su retribuzione annua convenzionale di 22.156,41 euro;
- lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993, su retribuzione annua convenzionale di 22.156,41 euro;
- lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993, su retribuzione minimale del settore industriale pari a 14.681,10 euro.
Per i casi di integrazione rendita relativi al 2011 non definiti entro il 14 ottobre 2011, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
Dal 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, identificate dai codici 7-8-9. Tali prestazioni vengono rivalutate automaticamente con il rateo di dicembre 2011, purché siano state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario, si azzerano.
Adempimenti delle strutture territoriali e comunicazioni agli interessati
La Direzione centrale competente ha trasmesso alle Direzioni regionali un tabulato con i dati della rivalutazione, da distribuire alle Unità operative e alle strutture territoriali interessate. Contestualmente, gli interessati ricevono la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio, tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.
I moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti presenti negli archivi. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicarle alla sede competente entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli, compilando la dichiarazione riportata sul retro. Le sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure vigenti.
Azione di surroga e regresso
Per consentire tempestive azioni di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2011 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2010. Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.
Punti principali
Ambito e presupposto della rivalutazione
La circolare dà attuazione ai decreti ministeriali richiamati nel quadro normativo e conferma la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2011 per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Sono fornite istruzioni sia per la prima liquidazione delle prestazioni sia per la riliquidazione di quelle in corso.
Rendite per inabilità permanente: prima liquidazione
Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in 69,915 euro, con retribuzione annua minima di 14.681,10 euro e massima di 27.264,90 euro. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a 22.156,41 euro; per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applicano i limiti del settore industriale, mentre per i lavoratori autonomi si assume la retribuzione annua convenzionale di 14.681,10 euro. Per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è pari a 56.023,37 euro. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati valori annui rivalutati distinti per anno dell’evento (2005 e precedenti, 2006, 2007, 2008, 2009-2011).
Altre prestazioni: assegno una tantum, indennità giornaliera e assistenza personale
L’assegno una tantum in caso di morte è fissato in 1.936,80 euro nei settori industriale e agricolo. Per i medici radiologi l’importo è parametrato alla retribuzione di 56.023,37 euro, nella misura di un terzo, un quarto o un sesto a seconda dei superstiti aventi diritto. Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura sono richiamati i riferimenti retributivi di 39,58 euro per i lavoratori subordinati a tempo determinato e di 44,49 euro per lavoratori subordinati a tempo indeterminato e autonomi. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a 483,37 euro.
Assegni continuativi mensili
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi aggiornati per le fasce di inabilità 50-59, 60-79, 80-89, 90-100 e 100+ a.p.c., distinguendo tra settore industriale e settore agricolo.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Per il settore industriale sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive: 1,0155 per l’anno 2009 e precedenti e 1,0000 per il 2010 e il primo semestre 2011. Per il settore agricolo la riliquidazione segue distinzioni tra lavoratori subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato con rendite dal 1° gennaio 1982 o anteriori, e lavoratori autonomi con rendite anteriori o successive al 1° giugno 1993. Per i casi di integrazione rendita relativi al 2011 non definiti alla data del 14 ottobre 2011, il pagamento dell’integrazione deve tener conto del rateo rivalutato.
Prestazioni particolari, tabulati e comunicazioni
Le prestazioni particolari erogate a seguito di rettifica per errore (codici 7-8-9) sono rivalutate automaticamente con il rateo di dicembre 2011, purché siano state effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario si azzerano. La Direzione centrale competente ha inviato alle strutture territoriali i tabulati con i dati della rivalutazione e ha trasmesso agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicarle entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, mentre le sedi devono procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati.
Indirizzi operativi e azioni di surroga e regresso
Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli assegni continuativi mensili ai superstiti da adeguare alle rendite riliquidate e delle prestazioni segnalate nei tabulati annuali, compresa la scelta della retribuzione più favorevole per le rendite unificate con competenza fino al 2010. Per le azioni di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2011; le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno 2010 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni.
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