Circolare INAIL n. 49 del 22 settembre 2011
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per effetto del decreto ministeriale 13 giugno 2011, i valori del minimale e del massimale di rendita INAIL con decorrenza 1° luglio 2011. Di conseguenza, vengono ricalcolate le retribuzioni convenzionali e gli importi applicabili a diverse categorie di lavoratori, nonché il premio dovuto per alunni e studenti delle scuole non statali. Sono inoltre richiamate le tabelle riepilogative già predisposte nella circolare n. 21/2011.
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2011
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2011
La circolare aggiorna i valori di riferimento delle rendite INAIL nel settore industriale a seguito del decreto ministeriale 13 giugno 2011. L’effetto principale è la rideterminazione del minimale e del massimale di rendita, con conseguente adeguamento delle retribuzioni convenzionali e di alcuni premi assicurativi.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, comma 3, sul d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11, comma 1, e sul decreto 13 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in G.U. n. 207 del 6 settembre 2011. La circolare si pone inoltre come integrazione della circolare Inail n. 21/2011, già dedicata alla determinazione per l’anno 2011 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera e delle relative tabelle.
Nuovi valori del minimale e del massimale di rendita
Dal 1° luglio 2011 il decreto ministeriale stabilisce:
- minimale di rendita annuo pari a € 14.681,10;
- minimale di rendita giornaliero pari a € 48,94;
- massimale di rendita annuo pari a € 27.264,90;
- massimale di rendita giornaliero pari a € 90,88.
Tali importi sostituiscono quelli vigenti fino al 30 giugno 2011, pari rispettivamente a € 14.456,40 e € 26.847,60 su base annua, e a € 48,19 e € 89,49 su base giornaliera.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
Sulla base dei nuovi valori, la circolare aggiorna le principali retribuzioni convenzionali richiamate nella circolare n. 21/2011.
Per le categorie con retribuzione convenzionale agganciata al minimale di rendita:
- retribuzione giornaliera: da € 48,19 a € 48,94;
- retribuzione mensile: da € 1.204,70 a € 1.223,43.
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.:
- retribuzione giornaliera: da € 48,40 a € 49,15;
- retribuzione mensile: da € 1.210,00 a € 1.228,76.
Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994:
- retribuzione convenzionale giornaliera: da € 89,84 a € 91,23;
- importo mensile calcolato su 12 giornate: da € 1.078,08 a € 1.094,76.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time:
- retribuzione giornaliera: da € 89,49 a € 90,88;
- retribuzione mensile: da € 2.237,30 a € 2.272,08.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time:
- retribuzione oraria: da € 11,19 a € 11,36.
La circolare precisa inoltre che la retribuzione di ragguaglio segue gli stessi valori del minimale di rendita:
- retribuzione giornaliera: da € 48,19 a € 48,94;
- retribuzione mensile: da € 1.204,70 a € 1.223,43.
Compensi effettivi per parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i lavoratori parasubordinati, i limiti mensili minimo e massimo passano da € 1.204,70 - € 2.237,30 a € 1.223,43 - € 2.272,08.
Per le prestazioni occasionali gli stessi limiti mensili si applicano nella medesima misura; inoltre, i limiti giornalieri vengono aggiornati da € 48,19 - € 89,49 a € 48,94 - € 90,88.
Sportivi professionisti dipendenti
La retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti è rivalutata come segue:
- minimo annuo: da € 14.456,40 a € 14.681,10;
- massimo annuo: da € 26.847,60 a € 27.264,90.
Alunni e studenti delle scuole non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare indica un aumento del premio annuale a persona dal 1° luglio 2011 a € 2,35.
Per la regolazione relativa all’anno scolastico 2010/2011 l’importo dovuto risulta pari a € 2,32, calcolato sommando 8/12 di € 2,31 e 4/12 di € 2,35. Ne deriva che, per il periodo gennaio-ottobre 2011, va applicata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,31 già richiesto, integrazione che dovrà essere considerata nella regolazione dei premi di tale periodo.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare segnala la presenza di tre allegati riepilogativi:
- allegato 1: riepilogo 2004-2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
- allegato 2: riepilogo 2001-2011 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale;
- allegato 3: riepilogo 2004-2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
Sintesi operativa
Il contenuto della circolare ha quindi una finalità eminentemente applicativa: aggiornare, con decorrenza 1° luglio 2011, i valori economici utilizzati per la determinazione delle prestazioni e dei premi assicurativi INAIL, indicando in modo puntuale i nuovi importi da utilizzare per le diverse categorie di lavoratori e per gli specifici casi disciplinati dalla circolare n. 21/2011.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011. Il quadro normativo richiama il D.P.R. n. 1124/1965, art. 116, comma 3, il d.lgs. n. 38/2000, art. 11, comma 1, e il decreto ministeriale 13 giugno 2011, che ha fissato per il settore industria i nuovi valori di minimale e massimale di rendita.
Nuovi valori di minimale e massimale di rendita
Dal 1° luglio 2011 il minimale di rendita è pari a € 14.681,10 annui, corrispondenti a € 48,94 giornalieri, mentre il massimale di rendita è pari a € 27.264,90 annui, corrispondenti a € 90,88 giornalieri. Tali importi sostituiscono quelli previgenti e determinano l’aggiornamento delle tabelle richiamate dalla circolare n. 21/2011.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
La circolare aggiorna numerose retribuzioni convenzionali dal 1° luglio 2011. Per i lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, la retribuzione giornaliera passa da € 48,19 a € 48,94 e quella mensile da € 1.204,70 a € 1.223,43. Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, i valori salgono da € 48,40 a € 49,15 giornalieri e da € 1.210,00 a € 1.228,76 mensili. Per i lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali la retribuzione convenzionale giornaliera, moltiplicata per 12 giornate mensili, passa da € 1.078,08 a € 1.094,76. Per l’area dirigenziale senza part-time la retribuzione giornaliera passa da € 89,49 a € 90,88 e quella mensile da € 2.237,30 a € 2.272,08; per il part-time dirigenziale la retribuzione oraria sale da € 11,19 a € 11,36. Anche la retribuzione di ragguaglio è aggiornata agli stessi valori del minimale di rendita.
Parasubordinati, prestazioni occasionali e sportivi professionisti
Per i lavoratori parasubordinati, i compensi effettivi minimo e massimo mensili passano da € 1.204,70 - € 2.237,30 a € 1.223,43 - € 2.272,08. Le stesse soglie si applicano alle prestazioni occasionali; per queste ultime anche i limiti giornalieri passano da € 48,19 - € 89,49 a € 48,94 - € 90,88. Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua minima e massima passa da € 14.456,40 - € 26.847,60 a € 14.681,10 - € 27.264,90.
Alunni e studenti delle scuole non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2011 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,35. Per la regolazione relativa all’anno scolastico 2010/2011 l’importo dovuto risulta pari a € 2,32. Nel periodo gennaio-ottobre 2011 deve essere considerata un’integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,31 già richiesto, da tener conto nella regolazione dei premi per tale periodo.
Tabelle riepilogative e allegati
La circolare rinvia a tre allegati: il riepilogo 2004-2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale da variare secondo la rivalutazione delle rendite; il riepilogo 2001-2011 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale; e il riepilogo 2004-2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
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