Circolare INAIL n. 46 del 19 settembre 2011
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato a 239,16 euro. La variazione deriva dall’adeguamento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 2009 e il 2010, pari all’1,55%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni con il pagamento del rateo di novembre 2011.
Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2011
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile dal 1° luglio 2011
La circolare dispone l’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità e ne comunica il nuovo importo applicabile dal 1° luglio 2011. Il provvedimento si inserisce nel quadro della rivalutazione prevista dalla normativa richiamata e specifica anche le modalità operative di conguaglio.
Riferimenti normativi
La rivalutazione è adottata in attuazione della Determina del Presidente Inail n. 100 del 19 aprile 2011, recante "Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dal 1° luglio 2011", e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 maggio 2011, relativo alla rivalutazione dell’assegno con decorrenza 1° luglio 2011.
Importo rivalutato
A decorrere dal 1° luglio 2011, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in 239,16 euro.
Criterio di adeguamento
L’adeguamento è stato determinato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 e il 2010, pari all’1,55%.
Conguaglio e pagamento
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Il relativo conguaglio sarà riconosciuto con il pagamento del rateo di novembre 2011.
Punti principali
Oggetto della rivalutazione
La circolare riguarda la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2011, in attuazione della Determina del Presidente Inail n. 100 del 19 aprile 2011 e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 maggio 2011.
Nuovo importo mensile
Dal 1° luglio 2011 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in 239,16 euro.
Criterio di determinazione
L’importo è stato definito in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra il 2009 e il 2010, pari all’1,55%.
Conguagli e modalità di pagamento
Le operazioni di conguaglio saranno eseguite direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2011.
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