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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/831

Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema europeo di controllo delle sostanze nei cosmetici, spostando numerose sostanze dagli elenchi di restrizione o autorizzazione all’elenco delle sostanze vietate, oppure introducendo nuove restrizioni specifiche. L’intervento è fondato sulla classificazione CMR prevista dal regolamento CLP e sui pareri del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (CSSC). Per alcune sostanze, come il TPO e il PHMB, viene invece confermato un impiego limitato con condizioni precise; per il perossido di idrogeno sono riviste e consolidate le restrizioni e gli avvertimenti in etichetta.

Modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, aggiornando il regime di divieto, restrizione e autorizzazione di numerose sostanze, in particolare CMR.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea e, per effetto del riferimento SEE, anche nel relativo Spazio economico europeo. Incide sugli operatori del settore cosmetico, importatori, fabbricanti, distributori e autorità di vigilanza, disciplinando l’uso di sostanze vietate, soggette a restrizioni o autorizzate con condizioni specifiche negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il regolamento riguarda le sostanze classificate come CMR ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 al 1° dicembre 2018, oltre ad alcune sostanze analoghe o che liberano formaldeide o perossido di idrogeno. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il regolamento interviene sul sistema europeo dei cosmetici per adeguare gli elenchi delle sostanze vietate, soggette a restrizioni o autorizzate alla luce della classificazione armonizzata CMR prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei pareri del CSSC. La Commissione richiama l’esigenza di un’applicazione uniforme nel mercato interno, di certezza del diritto per gli operatori e di un elevato livello di tutela della salute umana.

Logica dell’intervento normativo

La misura si fonda sull’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009, che vieta in linea generale l’uso nei cosmetici delle sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2, salvo limitate eccezioni ricorrendo alle condizioni previste dalla norma. Il regolamento prende in considerazione le sostanze classificate CMR alla data del 1° dicembre 2018, cioè alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/776, e aggiorna gli allegati del regolamento cosmetici in modo coerente con i rischi individuati.

Sostanze spostate al divieto assoluto

Una parte rilevante dell’intervento consiste nel trasferimento di sostanze dagli allegati III e V all’allegato II, quando non risultano soddisfatte le condizioni per un impiego eccezionale. Tra queste rientrano Quaternium-15, Chloroacetamide, diclorometano, formaldeide, acido perborico e perborati di sodio. Il regolamento richiama espressamente i pareri del CSSC che hanno escluso la sicurezza di tali sostanze nelle condizioni d’uso esaminate.

Per alcune sostanze, come i composti di boro e altri derivati, il regolamento evidenzia che non è stata presentata una richiesta idonea di uso particolare oppure non è stato dimostrato che non esistano alternative adeguate; ciò giustifica la loro inclusione nell’allegato II e, quando necessario, la cancellazione dagli allegati III e V.

Sostanze mantenute con restrizioni o autorizzazioni condizionate

Per talune sostanze la Commissione non adotta un divieto pieno, ma mantiene o introduce un regime restrittivo basato sulla valutazione scientifica del rischio. Il caso più significativo è il perossido di idrogeno e i composti che lo liberano, per i quali la voce 12 dell’allegato III viene riscritta con limiti differenziati per tipo di prodotto.

Sono previsti, tra l’altro:

  • prodotti per capelli: fino al 12 % di H2O2;
  • prodotti per la pelle: fino al 4 %;
  • prodotti per rinforzare le unghie: fino al 2 %;
  • prodotti per il cavo orale: fino allo 0,1 %;
  • prodotti sbiancanti o schiarenti per i denti: oltre lo 0,1 % e fino al 6 %, con vendita riservata ai dentisti e prima applicazione riservata ai dentisti o sotto la loro diretta supervisione;
  • prodotti per le ciglia: fino al 2 %, solo per uso professionale.

La disciplina contiene anche avvertenze obbligatorie, fra cui l’obbligo di guanti per alcuni impieghi, il divieto di contatto con gli occhi e l’indicazione in etichetta della concentrazione di H2O2 presente o liberato.

TPO e Furfural

Il regolamento introduce due nuove voci nell’allegato III. Il Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) è ammesso solo nei sistemi di unghie artificiali, a uso professionale, fino al 5,0 %, con specifiche avvertenze di etichetta. Il Furfural è invece consentito solo fino allo 0,001 %.

PHMB: conservante autorizzato con limite ridotto

La voce relativa al Polyaminopropyl biguanide (PHMB) nell’allegato V viene sostituita. La sostanza resta autorizzata come conservante, ma il limite massimo è ridotto allo 0,1 % e viene escluso l’uso in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. La modifica recepisce il nuovo parere del CSSC che ha ritenuto sicuro il PHMB a tale concentrazione, salvo le formulazioni spray o analoghe.

Etichettatura dei prodotti che liberano formaldeide

Viene rafforzata la disciplina dell’etichettatura dei prodotti che rilasciano formaldeide. Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze inserite nell’allegato V e che liberano formaldeide devono riportare la dicitura "Contiene formaldeide" quando la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito supera lo 0,05 %.

Effetti pratici per gli operatori

Per fabbricanti, importatori e distributori, il regolamento comporta la necessità di:

  • verificare la composizione dei prodotti alla luce delle nuove esclusioni e restrizioni;
  • eliminare dal mercato i cosmetici contenenti sostanze ora inserite nell’allegato II;
  • riformulare i prodotti che prima erano autorizzati con limiti diversi;
  • aggiornare l’etichettatura e le avvertenze obbligatorie;
  • verificare se un uso rientra in ambito professionale, dentistico o consumer, poiché alcune sostanze restano ammesse solo in contesti limitati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo l’allegato del regolamento. L’assetto complessivo mira a garantire applicazione uniforme del divieto per le sostanze CMR, certezza del diritto e un elevato livello di tutela della salute umana.

Sostanze aggiunte all’allegato II: divieto di utilizzo

Numerose sostanze sono aggiunte all’elenco delle sostanze vietate, tra cui Quaternium-15, Chloroacetamide, diclorometano, formaldeide, acido perborico e perborati di sodio, diversi composti di boro, paraformaldeide, glicole di metilene e un ampio gruppo di sostanze classificate CMR o considerate analoghe per rischio. L’allegato II è inoltre integrato con molte ulteriori voci, incluse sostanze di cobalto, nichel, composti organici, pesticidi, solventi e altri agenti chimici.

Sostanze rimosse dagli allegati III e V

Sono soppresse le voci 1a, 1b, 7, 13 e 51 dell’allegato III e le voci 5, 31, 40 e 41 dell’allegato V. In particolare, Quaternium-15 e Chloroacetamide sono eliminati dall’allegato V, diclorometano e formaldeide dall’allegato III, mentre la formaldeide è anche rimossa dall’elenco dei conservanti autorizzati.

Perossido di idrogeno e composti che liberano perossido di idrogeno

La voce 12 dell’allegato III è riscritta: perossido di idrogeno e composti o miscele che lo liberano restano consentiti solo entro limiti stringenti per capelli, pelle, rinforzo unghie, cavo orale, sbiancamento dentale e ciglia. Sono previsti limiti di concentrazione, obblighi di etichettatura e avvertenze, nonché la vendita esclusiva ai dentisti per determinate concentrazioni e l’uso esclusivamente professionale per i prodotti per le ciglia.

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO)

È introdotta nell’allegato III la voce 311 per il TPO, consentito solo nei sistemi di unghie artificiali a uso professionale fino al 5,0 %. Devono figurare in etichetta le indicazioni: uso professionale, evitare il contatto con la pelle e leggere attentamente le istruzioni per l’uso.

Furfural

È introdotta nell’allegato III la voce 312 per il Furfural, ammesso fino a una concentrazione massima dello 0,001 %.

Polyaminopropyl biguanide (PHMB)

La voce 28 dell’allegato V è sostituita: il PHMB è autorizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,1 %, ma non deve essere utilizzato in applicazioni che possano comportare esposizione polmonare per inalazione. La limitazione si applica in via generale ai prodotti cosmetici interessati.

Etichettatura della formaldeide rilasciata

La premessa dell’allegato V è modificata: tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che liberano formaldeide devono riportare in ეტichetta la dicitura "Contiene formaldeide" quando la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito supera lo 0,05 %.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei prodottisostanze chimichetutela della saluteregolazione del mercato interno

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