Regolamento (UE) 2019/955
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 conferisce la protezione unionale alla denominazione di origine protetta "Vallegarcía". La Commissione dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dopo avere esaminato la domanda presentata dalla Spagna e constatato l'assenza di opposizioni. La denominazione viene così protetta e registrata nel relativo registro dell'Unione.
Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Vallegarcía" ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Vallegarcía", qualificata come DOP, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche oltre al fatto che riguarda esclusivamente la denominazione indicata. La protezione opera dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Protezione della denominazione "Vallegarcía" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione conferisce la protezione unionale alla denominazione di origine protetta "Vallegarcía". Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, che disciplina la procedura di esame, opposizione e registrazione delle denominazioni di qualità.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Spagna, è stata esaminata ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98, la Commissione ha potuto procedere alla protezione della denominazione.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che la denominazione "Vallegarcía" è protetta come DOP. Il considerando (3) precisa inoltre che la denominazione deve essere iscritta nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, completando così il percorso di tutela a livello unionale.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la natura tipica dei regolamenti UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Protezione della denominazione "Vallegarcía"
L'articolo 1 dispone che la denominazione "Vallegarcía" è protetta come DOP ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama l'esame della domanda di registrazione presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, e precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Registro delle denominazioni protette
Il considerando (3) evidenzia che la denominazione deve essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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