Regolamento (UE) 2019/953
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione conferisce la protezione unionale alla denominazione "Nizza" come DOP, a seguito dell’esame della domanda presentata dall’Italia nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo state sollevate opposizioni nei termini, la Commissione dispone la registrazione e la protezione della denominazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Nizza" per il settore vitivinicolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Nizza" nel settore dei prodotti agricoli, in particolare ai vini, ai fini della protezione come denominazione di origine protetta (DOP) nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno di essi; non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.
Protezione della denominazione "Nizza" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le denominazioni dei prodotti vitivinicoli. La finalità è conferire protezione unionale alla denominazione "Nizza", a seguito dell’istruttoria svolta dalla Commissione sulla domanda presentata dall’Italia e dell’assenza di opposizioni.
Iter procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione "Nizza" ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel periodo previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, circostanza che ha consentito il passaggio alla fase finale di protezione e registrazione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che la denominazione "Nizza" (DOP) è protetta. Il regolamento si fonda sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina la protezione delle denominazioni nel settore vitivinicolo, e richiama inoltre il registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento, nel quale la denominazione deve essere iscritta.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Esame della domanda e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione "Nizza" presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.
Protezione e registrazione della denominazione
In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione "Nizza" è protetta come DOP e deve essere registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/831
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/842
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/889
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/954
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/955
- Regolamento · 22 mag 2019Regolamento (UE) 2019/956
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →