L.R. Molise 25/2003
Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Molise l’elaborazione e l’attuazione del piano regionale e dei piani provinciali dei rifiuti, gli ATO per i rifiuti urbani, le autorizzazioni per impianti e attività di smaltimento/recupero, le procedure semplificate, la vigilanza, le bonifiche e il sistema sanzionatorio. Il Piano regionale è a tempo indeterminato, efficace dalla pubblicazione; molte disposizioni risultano però superate o riferite a procedure ed esercizi ormai conclusi.
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Molise)
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati in Molise
La legge detta il quadro regionale per la programmazione, l’autorizzazione e il controllo della gestione dei rifiuti nel territorio del Molise, in attuazione della disciplina statale richiamata. Regola inoltre la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, gli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti urbani e gli strumenti di vigilanza e sostituzione.
Finalità e princìpi generali
Il provvedimento mira a ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti, favorire recupero e raccolta differenziata, assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani e sostenere le iniziative di sensibilizzazione e formazione ambientale. È previsto anche l’obiettivo di limitare, nel territorio regionale, lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale entro la percentuale stabilita dalla Giunta regionale, con direttive del servizio competente; tale previsione è però incisa dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata nel testo.
La Regione e gli enti locali devono ispirarsi a prevenzione, riduzione, recupero, autosufficienza, prossimità dello smaltimento, tutela paesaggistica e igienico-sanitaria, con uso delle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi. Per gli impianti di smaltimento e recupero si applicano le regole sulla valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa regionale richiamata.
Riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni
La Regione approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti, emana provvedimenti straordinari, esercita i poteri sostitutivi, adotta direttive tecniche e procedurali, incentiva tecnologie avanzate e può concedere finanziamenti per studi, ricerche, progetti e iniziative divulgative. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dalla normativa statale richiamata, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge regionale.
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite dalla disciplina statale. Per le ordinanze contingibili ed urgenti, competono al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco a seconda dell’estensione territoriale dell’emergenza; in caso di ordinanze provinciali o sindacali, le ulteriori competenze previste dalla normativa statale sono attribuite al Presidente della Provincia.
Piano regionale: contenuti, adozione, efficacia e aggiornamento
Il Piano regionale deve indicare tipologie, quantità e origine dei rifiuti, rete di impianti e attività necessari, criteri di localizzazione, disposizioni speciali per rifiuti particolari, iniziative di riduzione e recupero, organizzazione della raccolta differenziata e stima dei costi. Può essere approvato anche per stralci funzionali o tematici, tra cui rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi e bonifiche dei siti inquinati.
Il procedimento prevede proposta della Giunta e approvazione del Consiglio regionale, con pareri di Province, Comuni e Comunità montane e adeguata pubblicità. Il progetto adottato dalla Giunta viene trasmesso agli enti locali, che rendono il parere entro 30 giorni; poi la Giunta formula la versione definitiva entro i 30 giorni successivi e la trasmette al Consiglio. Il Piano acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Il Piano ha durata indeterminata e può essere modificato in ogni momento; gli aggiornamenti tecnici sono deliberati dalla Giunta, mentre quelli programmatici sono approvati dal Consiglio su proposta della Giunta. Ogni tre anni la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle eventuali modifiche da apportare.
Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti
Le Province devono predisporre piani coerenti con il Piano regionale, contenenti la caratterizzazione dei rifiuti, l’analisi dei servizi esistenti, l’organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata, l’individuazione delle frazioni da raccogliere separatamente, delle aree idonee agli impianti, delle modalità di attuazione, dei criteri per i centri di raccolta veicoli e della stima degli oneri finanziari e dei termini di realizzazione degli interventi.
L’approvazione deve avvenire entro quattro mesi dall’esecutività del Piano regionale. La Provincia adotta il piano previo parere dei consigli comunali, acquisibile anche in conferenza; il piano è depositato per 30 giorni per le osservazioni del pubblico e sono previste conferenze pubbliche. La Giunta regionale verifica la conformità al Piano regionale e alla normativa vigente; la Provincia approva definitivamente entro 30 giorni dalla scadenza delle osservazioni, motivando eventuali difformità o mancata accoglienza delle osservazioni. Il Piano diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Le modifiche seguono la stessa procedura e devono essere adottate ogni volta che serva adeguarsi a nuove norme o a nuove localizzazioni di impianti. I Comuni devono uniformare i propri atti ai piani provinciali.
Ambiti territoriali ottimali e gestione unitaria dei rifiuti urbani
La legge istituisce tre ATO per la gestione unitaria dei rifiuti urbani nel Molise, articolati secondo l’elenco dei Comuni riportato nel testo. La delimitazione può essere modificata per ottimizzare il servizio o per nuove scelte di programmazione regionale, con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta e previa consultazione delle Province e dei Comuni interessati.
Le Province, negli ATO, assicurano la gestione unitaria e predispongono i piani di gestione sentiti i Comuni. Le Province possono anche autorizzare gestioni subprovinciali, purché sia comunque superata la frammentazione. I Comuni dell’ATO devono organizzare la gestione dei rifiuti urbani entro sei mesi dalla perimetrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tramite le forme previste dalla normativa richiamata.
Fondo incentivante ed ecotassa
Il gettito dell’ecotassa costituisce un fondo incentivante destinato alle Province e agli ATO. Il testo indica importi differenziati per talune tipologie di rifiuti e prevede che il 10% spetti alle Province; inoltre, il 20% del gettito netto della quota provinciale confluisce in un fondo regionale per ridurre la produzione dei rifiuti, sostenere il recupero di materie prime ed energia, finanziare bonifiche, recupero di aree degradate e attività connesse all’agenzia ambientale e alle aree naturali protette.
È demandato a un regolamento di attuazione individuare i casi di riduzione o decadenza degli incentivi. La norma ha una chiara funzione di finanziamento della politica regionale sui rifiuti, ma le previsioni operative richiedono l’attuazione regolamentare richiamata nel testo.
Approvazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
Chi intende realizzare nuovi impianti deve presentare domanda alla Giunta regionale con progetto definitivo e documentazione tecnica ambientale, paesaggistica, urbanistica, di sicurezza e igienico-sanitaria. La domanda va inviata per posta o tramite agenzia autorizzata. La Giunta approva il progetto e rilascia l’autorizzazione secondo il procedimento previsto dalla normativa statale richiamata.
Il dirigente regionale competente è responsabile del procedimento: verifica ammissibilità, regolarità e completezza della domanda e convoca la conferenza istruttoria entro 30 giorni, invitando anche il richiedente. La conferenza, presieduta e coordinata dal responsabile, svolge l’istruttoria entro 90 giorni e trasmette le conclusioni alla Giunta. Se il progetto è soggetto a VIA, i termini restano sospesi fino alla pronuncia di compatibilità ambientale.
La Giunta approva il progetto entro 30 giorni dalla conclusione istruttoria. L’approvazione sostituisce visti, pareri, concessioni, autorizzazioni e titoli edilizi regionali, provinciali e comunali; se occorre, vale come variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Se alla conferenza partecipano i rappresentanti statali, l’approvazione sostituisce anche gli atti statali ivi compresi.
Varianti sostanziali e impianti di ricerca e sperimentazione
Il procedimento si applica anche alle varianti sostanziali degli impianti già autorizzati. Non sono sostanziali le variazioni dovute a esigenze tecnico-funzionali che non superino il 10% dei parametri tecnici del progetto approvato, inclusi quantità e tipologia di rifiuti, ubicazione, ingombro volumetrico e superficie interessata. Tali variazioni richiedono comunicazione preventiva alla Giunta e, se necessario, il titolo edilizio comunale; i lavori possono iniziare dopo 60 giorni.
Se la Regione ritiene che le modifiche siano sostanziali, lo dichiara entro 30 giorni e avvia il relativo procedimento autorizzativo. Per gli impianti di ricerca e sperimentazione l’autorizzazione segue la medesima disciplina, di norma in aree idonee individuate dai piani provinciali, con termini ridotti alla metà se sono rispettate le condizioni previste e con controlli e monitoraggi a carico del richiedente. La Regione può anche autorizzare attività sperimentali autonome, sospendibili in ogni momento se emergono rischi per salute pubblica o ambiente.
Osservatorio del ciclo dei rifiuti
Presso l’Assessorato regionale all’Ambiente è istituito l’Osservatorio del ciclo dei rifiuti, con compiti di raccolta ed elaborazione dei dati, supporto tecnico-amministrativo, monitoraggio dell’attuazione dei piani e divulgazione delle informazioni. È presieduto dall’Assessore competente o da un suo delegato e composto da esperti designati da A.R.P.A.M., Province, Giunta e associazioni ambientaliste regionalmente più rappresentative.
La Giunta disciplina il funzionamento dell’Osservatorio. L’organismo svolge un ruolo di supporto conoscitivo e di controllo sull’attuazione della pianificazione regionale e provinciale.
Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è autorizzato dal dirigente dell’Assessorato regionale all’ambiente con determinazione dirigenziale. La domanda di autorizzazione, rinnovo o proroga deve richiamare il provvedimento di approvazione del progetto e contenere la documentazione sui requisiti del richiedente. L’istruttoria verifica la corrispondenza tra stato degli impianti e attività da autorizzare, con possibile supporto tecnico dell’A.R.P.A.M.
L’autorizzazione ha durata quinquennale e indica in modo puntuale i tipi e quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni, il luogo di smaltimento, il metodo di trattamento, le prescrizioni per chiusura e ripristino, le garanzie finanziarie, i requisiti del soggetto e il sistema di monitoraggio.
Garanzie finanziarie
In sede di autorizzazione, rinnovo o proroga la Regione determina l’importo della garanzia finanziaria che il richiedente deve prestare. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità di legge richiamate e deve essere proporzionata al progetto di messa in sicurezza, chiusura e ripristino e ai costi della post-chiusura. In caso di modifiche o ampliamenti vanno aggiornati progetto di ripristino e garanzia.
La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, clausole e parametri per l’importo minimo e massimo della fideiussione, differenziati per tipologia di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.
Procedure semplificate per autosmaltimento e recupero
Per i rifiuti individuati dai decreti statali richiamati, lo smaltimento presso il luogo di produzione è subordinato a comunicazione di inizio attività, purché siano rispettate le norme tecniche previste. La comunicazione va inviata alla Provincia competente, si rinnova ogni cinque anni o in caso di modifiche sostanziali, e consente l’avvio dell’attività dopo 90 giorni.
La Provincia iscrive le imprese in un registro entro lo stesso termine e verifica i requisiti anche con il supporto dell’A.R.P.A.M. Se i requisiti mancano, dispone con atto motivato il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti, salvo adeguamento entro il termine fissato.
Azioni per lo sviluppo del recupero dei rifiuti
La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi devono acquistare beni da prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo; nei capitolati degli appalti pubblici deve essere previsto l’uso di materiali derivanti da recupero di rifiuti. È prevista inoltre la progressiva dismissione dei prodotti monouso in plastica nella ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari, con sostituzione con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili.
La Regione prevede incentivi agli enti locali che adottano tali soluzioni nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva. Inoltre promuove, anche con contributi alle imprese nei limiti degli aiuti UE, sistemi omogenei di raccolta differenziata per beni durevoli e imballaggi, sistemi cauzionati a rendere e campagne di sensibilizzazione. Per ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, promuove nuovi piccoli impianti di compost di qualità, il compostaggio domestico e il recupero di energia dalla sostanza organica.
Procedure straordinarie e poteri sostitutivi
In situazioni di necessità ed urgenza il Presidente della Giunta, su parere conforme della Giunta, può emanare provvedimenti straordinari anche in deroga alla pianificazione vigente, individuando impianti o nuovi siti e disponendo interventi diretti della Regione. Tali atti modificano automaticamente i piani e sostituiscono concessioni, autorizzazioni e altri assensi necessari.
La Giunta può approvare nuovi progetti o ampliamenti e disporre la realizzazione o gestione tramite commissari ad acta. Gli atti di occupazione, espropriazione e gli altri atti di competenza degli enti locali necessari per tali siti o impianti spettano alla Giunta regionale. Il conferimento dei rifiuti negli impianti individuati può essere autorizzato dalla Giunta nei casi previsti dai piani provinciali e dagli accordi tra enti.
Vigilanza e sostituzione
La Regione vigila sull’approvazione tempestiva e conforme dei piani provinciali e sul rispetto di indirizzi e tariffe. Le Province vigilano sull’esecuzione degli interventi previsti nei propri piani e sull’attuazione del piano provinciale, informando la Regione sulle inadempienze e trasmettendo una relazione annuale sullo stato di attuazione, sulle autorizzazioni rilasciate e sui controlli svolti; la mancata relazione comporta decadenza o interruzione dei contributi.
In caso di inadempienza, la Regione e le Province diffidano i responsabili e, decorso inutilmente il termine, nominano un commissario ad acta. La Regione interviene direttamente fino all’approvazione dei piani provinciali e se la Provincia non provvede alla sostituzione entro 60 giorni dall’accertamento dell’inadempienza.
Bonifica dei siti contaminati e Anagrafe dei siti da bonificare
La legge istituisce l’Anagrafe dei siti da bonificare, tenuta e aggiornata dall’A.R.P.A.M. sulla base delle notifiche e comunicazioni previste dalla normativa statale richiamata. L’Anagrafe individua gli ambiti territoriali contaminati, il livello degli inquinanti, i responsabili, il Comune competente, gli enti per l’esecuzione d’ufficio e la stima degli oneri finanziari. Gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio e pubblicati periodicamente sul Bollettino Ufficiale.
La Giunta approva le norme tecniche per la messa in sicurezza e le linee guida per i progetti di bonifica, indicando i contenuti essenziali e la documentazione necessaria; individua anche le tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Chi causa il superamento dei limiti di contaminazione deve intervenire a proprie spese, notificare l’evento entro 48 ore, comunicare gli interventi di messa in sicurezza entro le 48 ore successive e presentare il progetto di bonifica entro 30 giorni. Il Comune o la Regione approvano il progetto entro 90 giorni, con istruttoria tecnica dell’A.R.P.A.M.; l’autorizzazione può contenere prescrizioni, misure di sicurezza e limiti d’uso, e vale anche come variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e sostituzione di atti assensi.
Le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell’ente che approva il progetto, per un importo pari al costo dell’intervento. La Provincia segnala semestralmente l’avanzamento degli interventi e certifica il completamento della bonifica. Se il progetto consente lotti successivi e vi sono particolari interessi pubblici, è possibile rilasciare titoli edilizi e agibilità per i singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fideiussione solo al completamento dell’intero progetto.
In caso di siti con inquinamento superiore ai limiti, gli organi di controllo devono comunicarlo agli enti competenti; Comune o Regione diffidano i responsabili a intervenire e presentare il progetto di bonifica. Se i responsabili non sono individuabili o restano inerti, gli interventi sono eseguiti d’ufficio dal Comune o dalla Regione secondo la competenza territoriale, con specifiche notifiche e termini; la mancata notifica comporta la perdita della facoltà di eseguire d’ufficio e il subentro della Regione.
Norme finanziarie, sanzioni e disposizioni transitorie
La Regione dà priorità, nella programmazione negoziata di fondi comunitari e statali, ai progetti e alle azioni del Piano regionale e di quello provinciale. Gli stanziamenti per l’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente con la legge di bilancio.
Sono previste sanzioni amministrative per la mancata o ritardata prestazione della garanzia finanziaria, per la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione e per l’ostacolo all’attività di controllo dell’A.R.P.A.M. L’accertamento e l’irrogazione spettano alla Provincia territorialmente competente.
In via transitoria, fino all’approvazione dei piani provinciali, le domande di autorizzazione di nuovi impianti presentate dopo l’entrata in vigore della legge sono improcedibili. Le disposizioni si applicano subito ai procedimenti già in corso, salve le fasi già concluse. Le autorizzazioni all’esercizio rilasciate prima della legge restano efficaci fino alla scadenza e possono essere rinnovate in via provvisoria, per durata non superiore a quella prevista per l’approvazione dei piani provinciali; le domande di rinnovo vanno presentate 90 giorni prima della scadenza.
Abrogazioni e depotenziamento pratico della legge
A decorrere dall’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono abrogate la legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 e i provvedimenti connessi. Molte disposizioni della legge risultano oggi di limitata utilità pratica perché riferite a procedimenti, termini e assetti organizzativi legati alla fase di prima attuazione della pianificazione dei rifiuti del 2003 e a normative statali ormai superate.
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