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Provvedimento

Deliberazione n. 266 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 23 aprile 2025 dal dirigente competente, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite Instagram e Telegram. Nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC era già stata disposta l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per 12 mesi e ai soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento del 29 aprile 2025 si limita quindi a ratificare l’operato d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al possibile trattamento illecito e alla diffusione non consensuale di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, riconducibile alla fattispecie del c.d. revenge porn.

Presupposti della segnalazione e competenza dell’Autorità

La persona interessata aveva rappresentato di trovarsi in una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento del Garante rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. La norma, richiamata espressamente nel provvedimento, attribuisce all’Autorità il potere di intervenire quando vi sia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente

In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 127 e 128 del 23 aprile 2025. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme nella stessa data.

Le misure disposte consistono in:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 29 aprile 2025 il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 127/2025 e 128/2025, adottati dal dirigente competente il 23 aprile 2025. La decisione conferma quindi le misure cautelari finalizzate a prevenire la diffusione del contenuto segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria, senza introdurre ulteriori statuizioni sanzionatorie o prescrittive oltre a quelle già disposte in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimenti urgenti adottati il 23 aprile 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 127 e 128/2025. È stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire immediatamente la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Collegio, riunito il 29 aprile 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 127/2025 e 128/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento non contiene ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive oltre alla conferma delle misure già adottate in via d’urgenza.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoripubblica amministrazione

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