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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43700/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato le loro opposizioni allo stato passivo formato dal Giudice Delegato contro la confisca di prevenzione. Le doglianze vertevano, in prevalenza, sulla ritenuta "strumentalità" dei rispettivi crediti rispetto alle attività illecite attribuite ai proposti e sulla mancata o insufficiente prova della loro buona fede e dell'incolpevole affidamento; vari ricorrenti (banche e società venditrici/creditrici) censuravano inoltre la valutazione della diligenza prestata (anche rispetto agli obblighi antiriciclaggio) e l'uso, da parte del giudice, di risultanze del procedimento di prevenzione.

La decisione

La Corte ha analizzato i criteri di ammissione dei crediti di terzi nelle procedure di prevenzione (art. 52 e art. 23 d.lgs. 159/2011) e ha deciso in modo differenziato: - Accoglimento parziale per TECNO SYSTEM S.N.C.: annullamento del decreto quanto alla valutazione della buona fede (secondo motivo) e rinvio al giudice di merito per nuovo esame su quel profilo (il primo motivo respinto). - Rigetto del ricorso di STELLA POLARE S.R.L.: confermata la valutazione di strumentalità e la mancanza di buona fede, per le modalità anomale di pagamento e la mancanza di garanzie. - Accoglimento parziale dei ricorsi di PORCELLI SIMONA, SIMEONI VANESSA e SIMEONI ALFIO: il Collegio ha ritenuto apodittica la motivazione sulla mancanza di buona fede e ha annullato con rinvio la parte relativa alla prova della buona fede (i motivi relativi alla strumentalità sono invece respinti). - Rigetto del ricorso di BANCA PROFILO S.P.A.: il tribunale aveva adeguatamente motivato sulla mancanza di buona fede alla luce degli elementi (sproporzione redditi/acquisti, cambi di cariche societarie ecc.). - Rigetto dei ricorsi della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. e di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. rispetto ai vari crediti relativi al complesso 'I Pichini': il Tribunale aveva correttamente accertato la strumentalità e l'assenza della buona fede, anche per omissioni della banca rispetto agli obblighi di segnalazione e di due diligence; pertanto le impugnazioni sono state respinte. In sintesi: alcuni ricorsi (soprattutto relativi alla prova della buona fede) sono stati annullati e rinviati per nuovo esame; la maggior parte dei rigetti del Tribunale è stata confermata.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 23, art. 52, art. 59

    Art. 52: la confisca non pregiudica crediti anteriori con data certa solo se il credito non è strumentale all'attività illecita e il terzo prova buona fede e incolpevole affidamento; il comma 3 elenca criteri per valutare la buona fede (condizioni delle parti, rapporti personali/patrimoniali, tipo e dimensione dell'attività, obblighi di diligenza). Art. 23 e 59 disciplinano la partecipazione dei terzi al procedimento di prevenzione e la verifica dei crediti; la Corte conferma che il terzo deve confrontarsi con le risultanze del procedimento di prevenzione quando queste sono richiamate dal giudice delegato.

  • Codice Civile (regole sulla data certa e prova degli atti)

    artt. 2699 e ss.; art. 2704

    Serve prova della data certa per i diritti di credito anteriori al sequestro; la scrittura privata senza data certa non soddisfa questo requisito salvo prova contraria.

  • Normativa antiriciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, conv. L. 5 luglio 1991 n. 197)

    art. 1 e art. 3 (obblighi di segnalazione di operazioni sospette)

    Gli intermediari hanno obblighi di segnalazione e di attenzione: la mancata osservanza, se rilevante e collegata causalmente alla mancata conoscenza della strumentalità, può escludere la buona fede del creditore.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 (vizi deducibili in cassazione), art. 173 disp. att. (enunciazione dei motivi)

    Limiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione avverso i decreti relativi allo stato passivo nelle procedure di prevenzione; la Corte ha ricordato che non è consentito usare il motivo di motivazione per chiedere una rivalutazione dei fatti non fonte di vizio logico-giuridico.

Massime di principio

  • Onere probatorio del terzo creditore: per ottenere l'ammissione del credito occorre provare la anteriorità (data certa), la non strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto e la propria buona fede/incolpevole affidamento; questi elementi devono essere specificamente allegati e documentati.
  • Presunzione di strumentalità: quando il credito nasce in corrispondenza temporale con l'accertata pericolosità del proposto, può operare una presunzione semplice di strumentalità che il terzo deve superare con prove concrete; tale presunzione non opera se la pericolosità era 'occulta' al momento dell'erogazione/insorgenza del credito.
  • Valutazione della buona fede: si effettua caso per caso tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali, del tipo e della dimensione dell'attività e degli obblighi di diligenza precontrattuale; la mera imprudenza o scelta imprenditoriale non equivale automaticamente a collusione, ma la negligenza rileva se ha impedito la verifica della strumentalità.
  • Ruolo delle banche e degli intermediari: gli istituti di credito devono dimostrare di aver eseguito un'istruttoria creditizia adeguata e gli obblighi antiriciclaggio; omissioni rilevanti e conoscibili dal creditore possono far escludere la buona fede.
  • Uso delle risultanze del procedimento di prevenzione: il giudice della verifica dei crediti può utilmente richiamare gli accertamenti del procedimento di prevenzione, ma il terzo ha l'onere di confrontarsi con quelle risultanze nel subprocedimento e il giudice deve motivare in modo specifico se ritiene quelle risultanze decisive.
  • Limiti del controllo in Cassazione: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la motivazione; non sostituisce la valutazione ematica dei fatti se i ricorrenti propongono una mera ricostruzione alternativa priva di vizio di motivazione.

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