DECRETO 6 luglio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze
Individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare che possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto individua le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore immobiliare abilitate a ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro determinate decisioni delle commissioni censuarie locali, per il catasto terreni e il catasto edilizio urbano. Stabilisce i requisiti e la procedura per l’accreditamento di altre associazioni e consente al Ministero di verificarli periodicamente. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Associazioni abilitate ai ricorsi catastali alla Commissione censuaria centrale
Associazioni abilitate ai ricorsi catastali
Il decreto individua le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore immobiliare che possono presentare ricorso alla Commissione censuaria centrale contro specifiche decisioni delle commissioni censuarie locali. L’elenco delle associazioni è contenuto nell’allegato, articolato in una sezione per il catasto terreni e una per il catasto edilizio urbano.
Ambito dei ricorsi e definizione di settore immobiliare
Per il catasto terreni, il ricorso può riguardare le decisioni locali sui prospetti delle qualità e classi dei terreni e sui corrispondenti prospetti delle tariffe d’estimo dei singoli comuni. In questo ambito, il settore immobiliare comprende gli immobili iscritti al catasto terreni e quelli censiti al catasto edilizio urbano che soddisfano i requisiti di ruralità ai fini catastali; ricomprende inoltre le attività di valutazione, commercializzazione, gestione e amministrazione di tali immobili e quelle di tutela dell’imprenditoria agricola.
Per il catasto edilizio urbano, il ricorso può riguardare le decisioni locali sul quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane e sui relativi prospetti delle tariffe d’estimo dei singoli comuni. Il settore immobiliare comprende le proprietà immobiliari urbane iscritte al catasto fabbricati e le attività connesse di valutazione, commercializzazione, gestione e amministrazione.
Accreditamento di ulteriori associazioni
Le associazioni non già indicate nell’elenco possono chiedere di esservi inserite, presentando istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dt.dltff@pce.finanze.it e allegando idonea documentazione. Devono dimostrare di:
- essere regolate da un ordinamento interno a base democratica e non avere scopo di lucro;
- avere, tra le finalità statutarie, la cura, la tutela e la rappresentanza degli interessi degli associati nel settore immobiliare nei confronti delle istituzioni e amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali;
- essere costituite da almeno cinque anni;
- avere sede in almeno quindici regioni o province autonome, compresa quella in cui ricade la commissione censuaria locale la cui decisione è oggetto di ricorso, ed essere coordinate da un organismo che assicuri l’unitarietà di indirizzo;
- avere almeno 1.000 iscritti complessivi sul territorio nazionale e almeno 50 iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma in cui svolgono attività.
Verifica dei requisiti ed efficacia
Il Ministero dell’economia e delle finanze può verificare periodicamente il permanere dei requisiti delle associazioni inserite nell’elenco. Il decreto si applica dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
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