Messaggio numero 10577 del 26-04-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS fornisce precisazioni sulla circolare n. 70/2007 in tema di Fondo di Tesoreria, con chiarimenti su soglia occupazionale, decorrenza e versamento del contributo TFR, conguagli, regolarizzazione dei periodi pregressi ed esposizione dei dati nel flusso EMens.
Obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria e flusso EMens
Circolare n. 70/2007: precisazioni su Fondo di Tesoreria e flusso EMens
Il messaggio integra e chiarisce la disciplina degli obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria, già delineata dalla circolare n. 70 del 3 aprile 2007. Vengono precisati i criteri applicativi per il versamento del TFR, la gestione dei casi di scelta del lavoratore e le modalità di esposizione dei dati nel flusso EMens.
Pluralità di posizioni e soglia occupazionale
Ai fini dell’individuazione del requisito occupazionale che fa sorgere l’obbligo contributivo verso il Fondo di Tesoreria, viene precisato che rileva la struttura aziendale complessivamente considerata.
- Il limite minimo è di almeno 50 dipendenti.
- Il calcolo deve essere effettuato sull’intera organizzazione aziendale, indipendentemente dal numero di unità o filiali in cui essa è articolata.
Versamento del contributo per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006
Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato dal mese successivo, ossia dal periodo di paga successivo, alla consegna del modello TFR2 da parte del lavoratore.
- Il versamento deve corrispondere alla quota di TFR maturata dal lavoratore dalla data di assunzione.
- Deve essere aggiunta la rivalutazione relativa alle mensilità antecedenti l’effettivo versamento.
- I datori di lavoro obbligati possono, tuttavia, versare mensilmente il contributo a partire dalla data di assunzione anche prima della ricezione del modello TFR2.
- In tal caso, per la contribuzione riferita al periodo di paga corrente, da esporre con il codice CF01, non va versato l’importo a titolo di rivalutazione del 2,74%.
Decorrenza degli effetti delle scelte sul conferimento del TFR
Il messaggio richiama la direttiva COVIP del 21 marzo 2007 e precisa che la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR alla previdenza complementare dipende dalla data di assunzione.
- Per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso al momento della scelta; il versamento avviene dal mese di luglio, previa approvazione COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta.
- Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, gli effetti decorrono sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta; il versamento avviene dal mese successivo.
- Per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento del TFR non può comunque essere effettuato prima del mese di luglio 2007.
Individuazione dei periodi soggetti a versamento al Fondo di Tesoreria
Per stabilire quali periodi debbano essere oggetto di versamento totale o residuale al Fondo di Tesoreria INPS, assume rilievo la data di compilazione dei modelli TFR1/TFR2.
- Per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 che abbiano conferito una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo è dovuto in misura totale sulle quote maturate dal 1° gennaio 2007 fino al mese precedente quello della scelta, effettuata con compilazione del TFR1.
- Dal periodo di paga in corso al momento della scelta, il contributo è dovuto in misura residuale.
- Non è dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria per i lavoratori in servizio al 31 dicembre 2006 che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, abbiano conferito con modalità tacita o esplicita l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
- Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dall’assunzione, destinino espressamente o tacitamente l’intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo è dovuto dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta espressa, oppure fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio-assenso.
- Se i medesimi lavoratori destinano solo una quota di TFR alla previdenza complementare entro sei mesi dall’assunzione, il contributo è dovuto in misura totale dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta; dal periodo di paga in corso alla scelta, il contributo è dovuto in misura residuale.
Conguaglio delle prestazioni per la quota di competenza del Fondo
La liquidazione delle prestazioni resta integralmente a carico del datore di lavoro, anche per la parte di competenza del Fondo di Tesoreria.
- Nella denuncia mensile relativa al mese di erogazione del TFR o delle anticipazioni, le aziende devono effettuare il conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo.
- Il conguaglio deve essere effettuato con un ordine di priorità preciso:
- contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
- in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’Istituto, compresi contributi IVS e altri minori.
- I contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro B-C del DM10/2, ad eccezione delle quote associative.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria possono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007, termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga giugno 2007.
- Il versamento può riferirsi a tutti i periodi pregressi fino al mese di maggio 2007, purché entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte con la modulistica TFR1-TFR2.
- Se la consegna della modulistica avviene entro il 30 giugno 2007 per il TFR1, oppure entro il semestre per il TFR2, il primo periodo utile è luglio 2007, con scadenza 16 agosto 2007, oppure il periodo di paga successivo alla consegna nel caso del TFR2, comprensivo degli arretrati.
- Rimane ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data dell’effettivo versamento.
Esposizione delle informazioni nel flusso EMens
Il messaggio informa che la struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione dedicata alle informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e, in futuro, anche alle informazioni sulla scelta di destinazione del TFR.
- Per il dettaglio completo si rinvia al Documento tecnico EMens versione 2.1 del 30 aprile 2007.
- Il nuovo elemento è inserito nella sezione successiva al nodo in cui continua a essere esposto l’importo di TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto alla denuncia EMens.
- Il primo elemento, in corso di definizione, conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del TFR.
- Il secondo elemento conterrà le informazioni mensili individuali.
Articolazione dei dati nel flusso EMens
L’elemento relativo alle informazioni mensili è composto da più sottosezioni.
- Una prima parte contiene l’importo mensile preso a base per il calcolo del TFR del mese.
- Una seconda parte è suddivisa in:
- importi versati al Fondo di Tesoreria;
- importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di TFR.
- L’elemento è ulteriormente suddiviso in due voci corrispondenti, a livello individuale, a quanto esposto nel quadro BC del mod. DM10 con i codici CF01 e CF02.
- Nel flusso EMens non vengono evidenziate le somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod. DM10 con il codice CF11.
- Un’ulteriore suddivisione riguarda:
- la somma dei recuperi per liquidazione del TFR, esposti nel quadro D del mod. DM10 con i codici PF10 e/o PF20;
- la somma dei recuperi per anticipazione del TFR, esposti con i codici PA10 e/o PA20.
Operatività del flusso EMens e allineamento con DM10
Il nuovo flusso EMens sarà attivo dalla seconda metà del mese di maggio, per consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria.
- Se l’aggiornamento informatico non dovesse consentire la contestuale corrispondenza tra flusso EMens e DM10, gli importi versati con il mod. DM10 e non ancora documentati a livello individuale nel flusso EMens potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell’elemento previsto a tale scopo.
- Ciò vale anche per importi già esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.
- Viene infine anticipato che sarà resa disponibile quanto prima la struttura delle informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR e alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.
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