Messaggio numero 10537 del 26-04-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS fornisce ulteriori istruzioni operative sui prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto, per i contratti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo. Chiarisce l’ordine di priorità tra più contratti, i criteri di verifica del tasso applicato, l’individuazione di banche e intermediari autorizzati, il trattamento delle pensioni di reversibilità e precisa che non devono ancora essere avviati i piani di cessione.
Prestiti ai pensionati con cessione del quinto: chiarimenti su contratti notificati prima del decreto attuativo
Prestiti ai pensionati con cessione del quinto: chiarimenti operativi
Il messaggio fornisce ulteriori indicazioni alle Strutture INPS per la gestione dei contratti di finanziamento da estinguersi mediante cessione di quote fino a un quinto della pensione, notificati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo. Le precisazioni integrano le prime istruzioni già fornite con il messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007.
Notifica di più contratti stipulati dallo stesso pensionato
Quando uno stesso pensionato abbia stipulato più contratti con banche o intermediari finanziari diversi, le Sedi devono applicare un criterio generale di tipo temporale.
- Va dato seguito ai contratti notificati in data più remota, purché risultino eseguibili a seguito dell’istruttoria.
- Per individuare il contratto prevalente occorre fare riferimento alla data indicata nella "relata di notifica" presente sul contratto, e non alla data del 23 febbraio 2007, che ha rilievo solo per stabilire da quando i contratti possono considerarsi efficaci nei confronti dell’Istituto.
- Se, dopo la notifica di un contratto, perviene una comunicazione congiunta del pensionato e della società cessionaria di revoca del contratto, oppure di avvenuta estinzione anticipata, la Sede deve dare esecuzione all’eventuale contratto notificato successivamente.
- Tra contratti stipulati con la medesima società, deve essere eseguito quello notificato per ultimo e con il piano di ammortamento più aggiornato, in coerenza con la volontà delle parti.
Verifica del tasso applicato al finanziamento
Tra gli elementi da controllare in istruttoria rientra anche il tasso applicato al prestito.
- Il tasso non deve superare il tasso medio di mercato risultante dal sito dell’Ufficio Italiano Cambi, aumentato del 50 per cento.
- Per la comparazione va utilizzato il tasso riferito al trimestre in cui il contratto è notificato; per i contratti in esame deve quindi essere preso a riferimento il primo trimestre 2007.
- Se nel contratto sono indicati due TAEG, uno al netto e uno comprensivo del premio assicurativo, deve essere considerato il TAEG al netto del premio assicurativo.
- Se nel contratto sono riportati sia TAEG sia TEG, va utilizzato il TEG, in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio assicurativo.
- Se il valore percentuale del TAEG o del TEG non è indicato nel contratto, la Sede deve acquisire il dato dalla banca o dall’intermediario finanziario mediante la comunicazione di cui all’allegato 1.
- Se il TAEG o il TEG così determinato supera il "tasso soglia", deve essere inviata al pensionato la lettera di cui all’allegato 2, che sostituisce l’allegato 2C del messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007.
Soggetti autorizzati a concedere il prestito
Il messaggio chiarisce quali soggetti possono concedere finanziamenti dietro cessione del quinto della pensione.
- Sono autorizzate sia le banche sia gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
- La consultazione dell’elenco UIC, secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007, va effettuata solo per gli intermediari finanziari, poiché le banche risultano iscritte nell’albo delle banche rinvenibile sul sito della Banca d’Italia.
- Per gli intermediari finanziari, il parametro di ricerca è il numero di iscrizione UIC; per gli istituti bancari, il parametro è il codice ABI.
- Il numero UIC va inserito tra i criteri di ricerca nella pagina iniziale dell’elenco, indicando sezione di iscrizione e attività "CONC. FIN.".
- Il solo codice ABI è sufficiente per considerare il soggetto finanziatore autorizzato.
- Se necessario, il controllo dell’iscrizione bancaria può essere effettuato seguendo le istruzioni dell’allegato 3.
- Se nel contratto non sono indicati né il numero UIC né il codice ABI, la Sede deve richiederli direttamente al soggetto finanziatore tramite la lettera dell’allegato 4.
- Non occorre tale ulteriore istruttoria se la ricerca nell’elenco UIC ha già dato un esito certo e positivo.
Pensioni di reversibilità
Il messaggio precisa il trattamento delle pensioni di reversibilità nel calcolo della quota cedibile.
- L’esclusione dal calcolo riguarda solo le pensioni di reversibilità corrisposte a più contitolari.
- Se la pensione di reversibilità è corrisposta a un solo titolare, la quota cedibile deve essere calcolata anche su tale prestazione.
- Ciò vale sia quando la pensione di reversibilità sia la sola pensione di riferimento, sia quando sia abbinata ad altro trattamento cedibile.
Avvio dei piani di cessione
L’istruttoria su ciascun contratto si considera conclusa dopo la risposta del pensionato alla lettera inviata oppure, in mancanza di risposta, dopo il decorso di 30 giorni dall’invio della lettera.
- Dopo il completamento dell’istruttoria le Sedi non devono avviare alcun piano di cessione.
- L’avvio sarà possibile solo dopo il rilascio della specifica procedura e secondo le istruzioni che saranno impartite con successivo messaggio.
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