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Legge

L.R. Toscana 50/2009

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Normativa regionaleL.R. Toscana 50/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 25/2004 sull’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta: riduce i consiglieri da 63 a 53, amplia fino a cinque i candidati regionali nelle liste, innalza al 4% la soglia di accesso al riparto dei seggi e introduce l’incompatibilità tra assessore regionale e consigliere. L’efficacia decorre solo dalla modifica statutaria che rende conformi tali previsioni.

Modifiche alla legge elettorale regionale per il Consiglio e il Presidente della Giunta

Modifiche alla disciplina elettorale regionale

La legge regionale interviene sulla l.r. 25/2004 in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Le modifiche riguardano la composizione del Consiglio, la presentazione delle liste, le soglie di accesso al riparto dei seggi, il metodo di assegnazione dei seggi e il regime di incompatibilità tra assessori e consiglieri regionali, con efficacia subordinata a una successiva modifica statutaria.

Composizione del Consiglio regionale

Viene rideterminato in 53 il numero dei consiglieri regionali, in sostituzione del precedente valore di 63.

Presentazione delle liste e candidature regionali

La disciplina delle liste provinciali viene ampliata: esse possono comprendere uno o più candidati regionali, fino a un massimo di cinque. Coerentemente, la previsione relativa alle candidature regionali è adeguata al caso in cui le liste indichino più candidati, sempre nel limite massimo di cinque.

Accesso al riparto dei seggi

Per accedere al riparto dei seggi, i gruppi di liste, uniti o meno in coalizione, devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

  • aver ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4% dei voti complessivi;
  • essere collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti complessivi nella relativa elezione.

Assegnazione dei seggi

La legge sostituisce la formula di riparto dei seggi tra i gruppi di liste, confermando il sistema dei quozienti successivi. La cifra elettorale regionale di ciascun gruppo viene divisa per 1, 2, 3, 4 e così via, fino a coprire il numero dei seggi da attribuire; i seggi sono assegnati ai gruppi cui corrispondono i più alti quozienti.

In caso di parità:

  • il seggio è attribuito al gruppo con la maggiore cifra elettorale;
  • se persiste la parità, si procede a sorteggio.

Incompatibilità tra assessore e consigliere regionale

Viene introdotta una nuova incompatibilità: la carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale. La nomina ad assessore comporta quindi la decadenza dalla carica di consigliere.

Ulteriori incompatibilità

Nel riferimento finale all’articolo 25 della l.r. 25/2004 viene inserito l’aggettivo “ulteriori” prima della parola “incompatibilità”, con effetto di coordinamento lessicale della disciplina.

Decorrenza ed efficacia

L’entrata in vigore della legge è differita: essa opera solo dalla data di entrata in vigore della modifica statutaria che renda conformi allo Statuto:

  • la disposizione sul numero dei consiglieri regionali;
  • la disposizione sull’incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale.

Fino a tale momento le modifiche non producono effetti applicativi.

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