Cassazione Penale, Sentenza n. 19328/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, tramite appello ex art. 310 c.p.p., dell'ordinanza del G.I.P. del 13/02/2025 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della convivente, per il pericolo rappresentato dal fatto che la convivente era indagata in altro procedimento per reato in concorso con l'imputato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto che, benché fosse stata successivamente proposta una nuova istanza per gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre (accolta dal G.I.P. il 20/02/2025), permaneva l'interesse a ottenere il sindacato sulla legittimità del rigetto della prima istanza, anche in considerazione della distanza fra le due abitazioni e del diritto della figlia minore a frequentare il padre.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, al momento della decisione, era venuta meno la situazione di fatto oggetto dell'impugnazione: la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari dal G.I.P. (seppur in luogo diverso rispetto alla prima richiesta), per cui mancava l'interesse attuale e concreto all'azione di gravame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello incidentale/de libertate; utilizzata per contestare il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio che richiede l'esistenza di un interesse per proporre impugnazione; la Corte lo interpreta come interesse concreto e attuale che deve persistere fino alla decisione.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di riparazione (equitable compensation) per custodia cautelare illegittima; la Corte segnala che l'interesse all'impugnazione può permanere se la pronuncia impugnata costituisce presupposto per una richiesta di riparazione.
Norma sulle condizioni di applicabilità della custodia cautelare; richiamata quale parametro per valutare la illegittimità della misura carceraria.
Norma sui presupposti per la custodia cautelare; citata assieme all'art. 273 per definire i requisiti della misura e la valutazione della sua legittimità.
artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990
Individuazione dei reati contestati all'indagato (concorso e normativa sugli stupefacenti), richiamati nel profilo fattuale che giustificava la misura.
Norma che legittima l'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale non solo al momento del deposito dell'appello, ma deve persistere fino alla decisione: se il provvedimento impugnato non è più in essere, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- In materia cautelare, la sostituzione della misura (anche se in termini diversi o in luogo diverso rispetto alla prima richiesta) elimina in linea generale l'interesse a impugnare il rigetto di una precedente istanza analoga, salvo che sussistano profili di interesse autonomo (es. diritto a riparazione per custodia illegittima).
- La cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti indicati nella impugnazione; la presentazione di una nuova istanza differente, proposta al G.I.P. dopo l'impugnazione della prima, non estende automaticamente l'oggetto dell'appello originario né preserva l'interesse rispetto al primo provvedimento superato.
- Se l'interessato intende chiedere una pronuncia che costituisca presupposto per una richiesta di riparazione (art. 314 c.p.p.), è necessario rendere esplicite e motivate tali esigenze nell'impugnazione per evitare la declaratoria di inattualità dell'interesse.
- Per evitare la perdita dell'interesse, l'indagato/difensore deve monitorare attentamente l'evoluzione delle misure cautelari e valutare tempestivamente le azioni da intraprendere (impugnazioni, istanze per riparazione o richieste alternative) coordinando i rimedi secondo il perimetro di gravame.
- Quando il motivo dell'impugnazione è strettamente connesso alla situazione di fatto che ha cessato di esistere, il rischio di condanna alle spese e all'ammenda processuale aumenta: valutare utilità pratica dell'appello prima del deposito.
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