Risoluzione n. 62 del 24/05/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, in una fusione inversa tra società IAS/IFRS, il patrimonio netto che sopravvive è quello dell’incorporante sotto il profilo giuridico-formale. Ai fini fiscali si applicano comunque i commi 5 e 6 dell’art. 172 TUIR secondo tale impostazione: le riserve in sospensione vanno riferite all’ultimo bilancio dell’incorporata e la differenza da fusione assume la natura tributaria, proporzionale, del capitale e delle riserve della società incorporata. La riserva di rivalutazione ex Legge n. 266/2005, se mantenuta in bilancio, non genera tassazione.
Interpello sulla stratificazione fiscale del patrimonio netto in caso di fusione inversa
Stratificazione fiscale del patrimonio netto in caso di fusione inversa
La risoluzione esamina il trattamento fiscale di una fusione inversa tra la controllante BETA e la controllata ALFA, entrambe soggette a IAS/IFRS, con particolare attenzione alla composizione del patrimonio netto post-fusione e all’applicazione dell’art. 172, commi 5 e 6, del TUIR. Il documento chiarisce come debbano essere trattate le riserve in sospensione d’imposta e la differenza da fusione, distinguendo profili contabili e profili fiscali.
Fatti dell’operazione e rappresentazione contabile
ALFA era controllata integralmente da BETA, a sua volta controllata da GAMMA. È stata realizzata una fusione inversa mediante incorporazione di BETA in ALFA, con efficacia giuridica alla data indicata nell’atto e anticipazione degli effetti contabili e fiscali a una data precedente.
L’operazione è stata eseguita in forma di fusione semplificata ex art. 2505 c.c., poiché l’incorporata/controllante era socio unico dell’incorporante/controllata, senza determinazione di un rapporto di cambio. La fusione si colloca nell’ambito di una business combination under common control, non rientrante nell’IFRS 3.
La contabilizzazione descritta nell’istanza ha previsto:
- acquisizione da parte di ALFA degli elementi attivi e passivi del patrimonio di BETA;
- incremento del patrimonio netto di ALFA in contropartita all’acquisizione degli elementi patrimoniali di BETA, con iscrizione di una riserva da fusione;
- annullamento della partecipazione in ALFA detenuta da BETA, con emersione di un disavanzo da annullamento;
- imputazione del disavanzo al marchio, secondo gli orientamenti OPI 2;
- aumento gratuito di capitale di ALFA tramite utilizzo della riserva da fusione, per riportare il capitale alla consistenza di BETA.
Secondo l’istante, il patrimonio netto post-fusione di ALFA avrebbe replicato quello di BETA anche nella composizione delle riserve, con rettifiche tali da ricostruire sia qualitativamente sia quantitativamente la struttura patrimoniale che sarebbe derivata da una fusione diretta.
Quesito del contribuente
Il contribuente ha chiesto come applicare i commi 5 e 6 dell’art. 172 del TUIR alla fusione inversa, sostenendo che:
- l’operazione è fiscalmente neutrale;
- la neutralità dovrebbe valere anche per i soci;
- il valore fiscalmente riconosciuto dei patrimoni non dovrebbe mutare;
- nella fusione inversa la stratificazione fiscale del patrimonio netto post-fusione dovrebbe coincidere con quella della società incorporata-controllante.
In particolare, ha sostenuto che:
- il comma 5 dovrebbe riferirsi alle riserve in sospensione iscritte nell’ultimo bilancio dell’incorporante;
- il comma 6 non dovrebbe applicarsi alla differenza da fusione, perché l’incremento di patrimonio netto andrebbe ripartito tra riserva di capitale e riserva di utili per ricostruire le consistenze della società incorporata.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante ha evidenziato che:
- BETA, incorporata, non aveva riserve in sospensione d’imposta, ma solo riserve di capitale e utili;
- ALFA presentava riserve in sospensione d’imposta da rivalutazione ex Legge n. 266/2005.
Ha quindi sostenuto che, per coerenza con il principio di indifferenza economica tra fusione diretta e inversa, il patrimonio netto post-fusione dovrebbe essere assimilato a quello della controllante-incorporata, così da evitare effetti fiscali differenti a seconda del verso della fusione e possibili arbitraggi.
Valutazioni dell’Agenzia sulle regole contabili e giuridiche
L’Agenzia osserva preliminarmente che, secondo i principi IAS/IFRS, la fusione inversa non rappresenta un’acquisizione in senso economico, ma una riorganizzazione infragruppo. Richiama l’OPI 2, secondo cui il trattamento contabile deve riflettere la sostanza economica e privilegiare la continuità dei valori.
Sotto il profilo contabile, viene riconosciuto che:
- la fusione inversa e la fusione diretta devono condurre allo stesso valore complessivo del patrimonio netto post-operazione;
- l’OIC 4 disciplina l’equivalenza del valore totale del complesso aziendale, ma non la composizione delle singole voci del patrimonio netto.
Sotto il profilo giuridico-formale, l’Agenzia afferma che il patrimonio netto che sopravvive alla fusione è quello della società che permane legalmente, cioè l’incorporante. Ne consegue che, anche nella fusione inversa, la stratificazione delle voci di patrimonio netto segue la struttura giuridica propria dell’incorporante, e non quella della società incorporata.
Applicazione dell’art. 172, comma 5, TUIR
L’Agenzia ritiene che la disciplina fiscale non distingue tra fusione diretta e fusione inversa, poiché la norma non fa riferimento al “verso” della fusione. Pertanto, anche nella fusione inversa si applica il comma 5 dell’art. 172 TUIR nella sua formulazione letterale.
Il comma 5 disciplina le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate, prevedendo che esse concorrono a formare il reddito dell’incorporante se non sono state ricostruite nel suo bilancio, prioritariamente mediante l’eventuale avanzo di fusione. La disposizione distingue tra:
- riserve tassabili in ogni caso se non ricostruite nel bilancio successivo alla fusione;
- riserve tassabili solo in caso di distribuzione, da ricostruire previa esistenza di avanzo.
Nel caso esaminato, l’Agenzia precisa che l’annullamento delle azioni di ALFA non incide sulle riserve di ALFA, ma sulla riserva da differenza da fusione generata dall’aggregazione patrimoniale di BETA. Tuttavia, per aderire alla lettera della norma, le riserve in sospensione da considerare sono quelle iscritte nell’ultimo bilancio della società incorporata, cioè BETA.
Poiché BETA non aveva iscritto riserve in sospensione d’imposta, non sorge alcun obbligo fiscale specifico in capo ad ALFA post-fusione, salvo il mantenimento della stratificazione fiscale preesistente del proprio patrimonio netto.
Applicazione dell’art. 172, comma 6, TUIR
La riserva da differenza da fusione che residua dopo l’annullamento delle azioni di ALFA deve essere assoggettata al comma 6 dell’art. 172 TUIR.
Tale comma regola la natura tributaria dell’avanzo di fusione e dell’aumento di capitale della società incorporante, prevedendo che essi ereditino proporzionalmente la stessa natura tributaria del capitale sociale e delle riserve della società incorporata.
Di conseguenza, la riserva da differenza da fusione deve assumere, in modo proporzionale, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve di BETA.
Riserve in sospensione da rivalutazione ex Legge n. 266/2005
Con riferimento alla riserva in sospensione d’imposta per rivalutazione dei beni d’impresa ex Legge n. 266/2005 presente nel patrimonio netto di ALFA ante fusione, l’Agenzia richiama le regole della Legge n. 342/2000 e la Circolare n. 18/E/2006.
Viene ricordato che:
- il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva vincolata;
- la riserva può essere ridotta solo con le formalità dell’art. 2445, commi 2 e 3, c.c., salvo l’utilizzo per copertura perdite;
- in caso di copertura perdite, resta il vincolo alla distribuzione di utili fino a reintegrazione o riduzione deliberata della riserva.
L’Agenzia aggiunge che, se a seguito della fusione inversa ALFA mantenesse contabilmente la riserva in sospensione ex Legge n. 266/2005, non si determinerebbe alcun presupposto impositivo per la sua tassazione, in continuità con quanto già chiarito nella Risoluzione n. 32/E/2005.
Conclusione operativa
La risoluzione afferma, in sintesi, che nella fusione inversa:
- il patrimonio netto che sopravvive è quello dell’incorporante sotto il profilo giuridico;
- ai fini dell’art. 172, comma 5, TUIR, vanno considerate le riserve in sospensione dell’ultimo bilancio dell’incorporata;
- se l’incorporata non ha riserve in sospensione, non sorge imposizione specifica;
- la riserva da differenza da fusione è soggetta al comma 6 e assume proporzionalmente la natura tributaria del capitale e delle riserve dell’incorporata;
- la riserva di rivalutazione ex Legge n. 266/2005, se conservata in bilancio, non è di per sé imponibile.
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