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Risoluzione

Risoluzione n. 9 del 20/01/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i bonifici disposti o accreditati presso istituti di pagamento possono consentire la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed efficientamento energetico, purché l’istituto adempia agli obblighi di ritenuta, certificazione, dichiarazione e trasmissione dei dati previsti dalla normativa. È richiesta anche l’adesione alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF.

Bonifici tramite istituti di pagamento e accesso alle detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Bonifici tramite istituti di pagamento e detrazioni fiscali

La risoluzione affronta la possibilità di utilizzare gli istituti di pagamento, oltre a banche e Poste Italiane, per effettuare bonifici rilevanti ai fini delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il documento verifica se tali intermediari possano operare sia come canale di pagamento utile per il contribuente, sia come soggetti tenuti alla ritenuta prevista dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010.

Quesito e posizione dell’istante

L’Associazione ALFA, rappresentativa degli istituti di pagamento, chiede se:

  • i clienti possano beneficiare delle detrazioni fiscali quando utilizzano un bonifico collegato a un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento;
  • l’istituto di pagamento, in caso di accredito di un bonifico con causale agevolativa, sia obbligato a operare la ritenuta prevista dalla legge.

L’istante sostiene che la disciplina dei servizi di pagamento, introdotta dal d.lgs. n. 11 del 2010 e dal quadro europeo SEPA, equipari sostanzialmente banche, Poste Italiane e istituti di pagamento, rendendo quindi ingiustificata una differenza di trattamento ai fini fiscali.

Normativa agevolativa richiamata

Il documento ricostruisce la disciplina delle due agevolazioni:

  • la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’art. 16-bis del TUIR;
  • la detrazione per interventi di riqualificazione energetica, prevista dall’art. 1, commi 344-347, della legge n. 296 del 2006.

Per le ristrutturazioni edilizie, il DM 18 febbraio 1998, n. 41 richiede il pagamento mediante bonifico bancario con indicazione di:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per la riqualificazione energetica, il D.I. 19 febbraio 2007 prevede il pagamento mediante bonifico bancario o postale con i medesimi dati identificativi.

Ritenuta sui bonifici agevolati

L’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’obbligo per banche e Poste Italiane S.p.A. di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei bonifici relativi a spese detraibili o deducibili. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8 per cento.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 stabilisce inoltre gli adempimenti del sostituto d’imposta, tra cui:

  • versamento della ritenuta con modello F24;
  • certificazione al beneficiario;
  • indicazione dei dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • trasmissione telematica dei dati dei bonifici.

Soluzione prospettata dal contribuente

ALFA ritiene che:

  • le detrazioni spettino anche se il pagamento avviene con un bonifico tratto da o accreditato su un conto acceso presso un istituto di pagamento;
  • l’istituto di pagamento che riceve il bonifico agevolato debba assumere la qualifica di sostituto d’imposta e operare la ritenuta.

L’istante richiama prassi precedenti dell’Agenzia, come l’ammissione del bonifico postale e del bonifico online, per sostenere un’interpretazione estensiva fondata sulla sostanza del mezzo di pagamento e sulla possibilità di controllare i dati necessari.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ribadisce che le detrazioni sono subordinate al rispetto delle modalità di pagamento previste dalle norme attuative, ma richiama anche il proprio precedente orientamento favorevole all’equiparazione del bonifico postale a quello bancario, quando il mezzo consenta il reperimento dei dati necessari ai controlli.

Con riferimento agli istituti di pagamento, l’Agenzia osserva che:

  • il d.lgs. n. 11 del 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE, ha introdotto gli istituti di pagamento nel TUB;
  • tali soggetti sono autorizzati a prestare servizi di pagamento, compresa l’esecuzione di bonifici;
  • pertanto, il bonifico disposto tramite istituto di pagamento può essere riconosciuto, in via di principio, come modalità idonea per l’accesso alle detrazioni.

Condizioni per il riconoscimento della detrazione

Il riconoscimento del beneficio è però subordinato al rispetto, da parte dell’istituto di pagamento, di tutti gli adempimenti previsti per il soggetto che riceve l’accredito del bonifico agevolato, in particolare:

  • effettuazione della ritenuta prevista dall’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010;
  • versamento della ritenuta;
  • certificazione delle somme e delle ritenute;
  • indicazione dei dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.

L’istituto che riceve il bonifico assume quindi la qualifica di sostituto d’imposta in forza dell’obbligo di operare la ritenuta.

Requisiti tecnici e operativi

La risoluzione precisa che, per entrambi i casi di bonifico emesso o accreditato presso un istituto di pagamento, è necessaria:

  • l’adesione dell’istituto alla Rete Nazionale Interbancaria;
  • l’utilizzo della procedura TRIF.

Tali elementi sono considerati essenziali sia per la trasmissione dei flussi informativi tra operatori ai fini della ritenuta, sia per l’invio all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici richiesti dal DM n. 41 del 1998.

Esito pratico richiamato nel documento

L’Agenzia rileva che, nel caso dell’istituto di pagamento documentato dall’istante, risultano già:

  • l’adesione alla Rete Nazionale Interbancaria;
  • la trasmissione di un primo flusso di dati sui bonifici;
  • l’effettuazione delle ritenute in sede di accredito;
  • la certificazione tramite modello 770/2015 semplificato.

Da ciò conclude che il rispetto di tali adempimenti consente all’ordinante di fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.

Conclusione

La risoluzione riconosce la rilevanza fiscale dei bonifici gestiti dagli istituti di pagamento, ma condiziona l’accesso alle detrazioni al pieno assolvimento degli obblighi di ritenuta e comunicazione previsti per banche e Poste Italiane. In sostanza, gli istituti di pagamento possono essere utilizzati ai fini delle agevolazioni solo se operativamente integrati nei circuiti e nelle procedure richieste dalla disciplina tributaria.

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