Circolare numero 76 del 10-08-2023
In materia di assegno unico e universale per i figli a carico, misura introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, a decorrere dal 1° giugno 2023, disciplina le regole per la fruizione della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori nella particolare ipotesi di nuclei vedovili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione, a partire dal 1° giugno 2023, della maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale (AUU) prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori risultano lavoratori, anche ai nuclei monogenitoriali divenuti tali per decesso dell'altro genitore, a condizione che il decesso sia avvenuto entro i cinque anni precedenti e che il genitore deceduto fosse lavoratore o pensionato al momento del decesso. Vengono inoltre descritte le modalità operative di integrazione della domanda, il subentro automatico del genitore superstite o di altri soggetti legittimati e le relative istruzioni contabili.
Maggiorazione assegno unico per nuclei vedovili e procedure di subentro (art. 22 DL 48/2023)
Punti principali
Normativa e decorrenza
L'art. 22 del DL 48/2023 ha riformulato l'art. 4, comma 8, del DLgs n. 230/2021: l'estensione della maggiorazione entra in vigore il 1° giugno 2023, senza riconoscimento di arretrati per periodi anteriori a tale data.
Requisiti per la maggiorazione nei nuclei vedovili
La maggiorazione (30 euro mensili per figlio, soggetta a ISEE) spetta se: a) il decesso dell'altro genitore è avvenuto non oltre cinque anni prima della domanda; b) il genitore deceduto era lavoratore o pensionato al momento del decesso; c) il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda.
Limiti temporali e assenza di arretrati
La maggiorazione si applica solo alle rate maturate dal 1° giugno 2023 in poi; non sono riconosciuti arretrati antecedenti. La fruizione è comunque limitata al massimo a cinque anni dalla data del decesso e al mantenimento dei requisiti (es. età del figlio).
Esempi applicativi
Vengono forniti casi pratici: decesso nel 2017 → maggiorazione non spettante; decesso gen 2020 → spettante fino a gen 2025 ma solo dalle rate dopo il 1/6/2023; decesso apr 2022 → già riconosciuta fino a feb 2023 e poi applicata fino ad apr 2027; decesso mar 2023 → già corrisposta fino a mag 2023 e applicata fino a mar 2028.
Integrazione della domanda per domande "monogenitoriali"
Per domande in corso al 1/6/2023 qualificate come monogenitoriali per "altro genitore deceduto", è possibile integrare la domanda (fino al quinto anno dalla data del decesso) fornendo: codice fiscale dell'altro genitore, data del decesso e dichiarazione che il genitore deceduto era lavoratore o pensionato al momento del decesso.
Subentro automatico del genitore superstite
Se il richiedente decede l'INPS effettua il trasferimento d'ufficio della posizione al genitore superstite: la "scheda figlio" viene trasferita in una domanda già attiva o viene creata una nuova domanda d'ufficio; sono preservate le modalità di pagamento quando presenti; il superstite può modificare il pagamento con SPID/CIE/CNS. Eventuali mensilità non erogate dopo la decadenza vengono accreditate al superstite.
Altri soggetti legittimati al subentro
Nel caso di decesso di entrambi i genitori o dell'unico genitore, possono subentrare: a) affidatario, b) tutore, c) figlio maggiorenne per se stesso. Il subentro richiede documentazione probatoria (es. sentenza di affido, nomina del tutore).
Limitazioni della maggiorazione per i subentranti
La maggiorazione per genitori entrambi lavoratori non si applica ai casi di subentro relativi a tutori o figli maggiorenni: è limitata ai genitori naturali e agli affidatari.
Stati procedurali e comunicazioni
Dopo il trasferimento d'ufficio la domanda originaria passa nello stato "Trasferita" e la nuova domanda in "Istruttoria"; a seguito di accoglimento viene inviata comunicazione e il personale territoriale può consultare gli stati e i dettagli tramite la procedura gestionale AUU.
Istruzioni contabili
Adeguamento della denominazione dei conti GAT30219 e GAT30220 in applicazione dell'art. 22 del DL 48/2023; variazione al piano dei conti riportata in allegato (Allegato n. 1).
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