Circolare numero 71 del 31-07-2023
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 2 agosto 2023, è pari al 4,25%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa BCE ha innalzato al 4,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dal 2 agosto 2023. Ciò determina l’aggiornamento degli interessi di dilazione e differimento e la revisione delle misure delle sanzioni civili applicabili per ritardati o mancati versamenti contributivi. L'interesse per rateizzazioni e differimenti è fissato al 10,25% annuo; le sanzioni civili ordinarie sono pari al 9,75% annuo salvo i casi di evasione, per i quali resta la misura del 30% (fino al 60%). In caso di procedure concorsuali si applicano riduzioni con paletti legali (minimo tasso legale 5% e minimo maggiorato di 2 punti 7%), previa integrale corresponsione di contributi e spese.
Aggiornamento tassi (TUR) e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
Decisione BCE del 27 luglio 2023: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 4,25% dal 2 agosto 2023; tale variazione incide su calcolo interessi e sanzioni civili
Interesse di dilazione
Per le rateizzazioni dei debiti contributivi l'interesse di dilazione è fissato al 10,25% annuo; si applica alle rateazioni presentate dal 2 agosto 2023. I piani di ammortamento già notificati non vengono modificati
Interesse di differimento
In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l'interesse è pari al 10,25% annuo e, per i differimenti autorizzati, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione di luglio 2023
Sanzioni civili ordinarie
Per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 9,75% annuo (TUR 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Stessa misura per l'ipotesi di denuncia spontanea entro i termini e per il caso del comma 10 dell'art.116
Evasione
In caso di evasione (art.116, comma 8, lettera b, primo periodo) la sanzione rimane il 30% in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
Procedure concorsuali e sanzioni ridotte
In procedure concorsuali si applicano sanzioni ridotte: in linea generale la riduzione è calcolata sul TUR per la lettera a) e sul TUR maggiorato di 2 punti per la lettera b). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese. Poiché il TUR (4,25%) è inferiore al tasso legale in vigore (5%), la riduzione massima resta pari al tasso legale 5% e la riduzione minima è il tasso legale maggiorato di 2 punti (7%)
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