Prescrizioni del Garante n. 169 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che una docente di un istituto scolastico facente capo a Ludum s.r.l. aveva pubblicato per errore, nell’area pubblica della piattaforma SeeSaw accessibile a genitori, insegnanti e personale amministrativo, due messaggi contenenti informazioni personali relative a un alunno. Pur trattandosi di accesso limitato e di pubblicazioni rimaste online per tempi brevi, il Garante ha ritenuto configurata una comunicazione illecita di dati personali a soggetti non legittimati, in assenza di idonea base giuridica. La condotta è stata qualificata come violazione minore; l’Autorità ha disposto un ammonimento, senza ulteriori misure correttive, considerando la collaborazione del titolare, la limitata diffusione e l’assenza di precedenti.
Ludum s.r.l. (ICS Milan International School - ICS Symbiosis): comunicazione illecita di dati personali di un minore tramite piattaforma scolastica SeeSaw
Ludum s.r.l. - comunicazione illecita di dati di un minore tramite piattaforma scolastica
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il caso di una scuola facente capo a Ludum s.r.l., relativo alla pubblicazione per errore, sulla piattaforma SeeSaw, di due messaggi contenenti informazioni personali riguardanti un alunno. Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo del genitore interessato.
Origine del reclamo e fatti contestati
La reclamante ha riferito che una docente, tramite SeeSaw, avrebbe inviato un messaggio in modalità pubblica con cui segnalava l’avvenuto deposito di un questionario presso la reception della scuola e la necessità di parlare con la madre per aggiornamenti delicati sul figlio. Un successivo messaggio, sempre secondo la reclamante, conteneva ulteriori elementi riservati ed era stato anch’esso pubblicato in area visibile a tutti i genitori della classe.
Attività istruttoria e riscontri del titolare
Nel corso dell’istruttoria il DPO della società ha precisato che si era trattato di un errore materiale della docente, che aveva utilizzato in modo improprio la piattaforma pubblicando i messaggi nell’area pubblica anziché in quella privata. I messaggi sono stati rimossi tempestivamente: il primo dopo 18 minuti, il secondo dopo 1 minuto. La società ha inoltre rappresentato di aver programmato una formazione annuale in materia di privacy e data breach per tutto il personale scolastico.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, oltre all’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy. È stato ribadito che, per gli istituti scolastici, pubblici e privati, i trattamenti devono trovare base giuridica in una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale, e che le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge. L’Autorità ha anche sottolineato la particolare protezione dovuta ai dati dei minori, richiamando i considerando 38 e 75 del GDPR.
Valutazione dell’illiceità del trattamento
Sebbene i messaggi non fossero accessibili a chiunque, il Garante ha ritenuto che la loro visibilità nell’area pubblica della piattaforma abbia comunque determinato una comunicazione di dati personali a un novero determinato di soggetti non legittimati a conoscerli. La circostanza che l’errore sia stato immediatamente corretto non esclude l’illiceità della comunicazione, mancando un idoneo presupposto di liceità.
Qualificazione della violazione e criteri di valutazione
L’Autorità ha qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando una serie di elementi attenuanti:
- natura e dimensione ridotta del titolare;
- errore materiale della docente;
- brevissima permanenza online dei messaggi;
- numero limitato dei soggetti potenzialmente destinatari;
- scuse rivolte alla famiglia;
- piena collaborazione del titolare;
- assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR.
Provvedimento finale
Il Garante ha dichiarato illecita la condotta di Ludum s.r.l., per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, e ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, ritenendo che la condotta avesse già esaurito i suoi effetti.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo presentato dalla madre di un alunno dell’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, che lamentava la pubblicazione su SeeSaw di un primo messaggio con cui veniva segnalato un questionario lasciato in reception e la necessità di parlare con la famiglia per aggiornamenti delicati sul figlio, seguito da un secondo messaggio dal contenuto riservato. Entrambi sarebbero stati inviati in modalità pubblica all’interno della piattaforma.
Esito dell’istruttoria
Dalle verifiche è emerso che i messaggi erano stati inseriti per errore nella sezione pubblica della piattaforma, accessibile a un numero determinato di soggetti: genitori della classe, docenti e personale amministrativo, per un massimo stimato di circa 20 persone. La docente li ha poi cancellati rapidamente: il primo è rimasto online per 18 minuti, il secondo per 1 minuto. La scuola ha inoltre programmato formazione annuale privacy sul tema dei data breach.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione dei messaggi abbia determinato una comunicazione illecita di dati personali del minore a soggetti terzi non legittimati alla loro conoscibilità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy. È stato richiamato anche il principio di specifica protezione dei dati dei minori di cui ai considerando 38 e 75 del GDPR.
Valutazione del Garante e qualificazione come violazione minore
Pur accertando l’illiceità del trattamento, l’Autorità ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando: le ridotte dimensioni del titolare, l’errore materiale, la brevissima permanenza online dei messaggi, il numero limitato di destinatari potenziali, le scuse alla famiglia, la piena collaborazione con l’Autorità e l’assenza di precedenti pertinenti.
Provvedimento finale
Il Garante ha dichiarato illecita la condotta della Ludum s.r.l. e ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti.
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