Ordinanza del 02/07/2020 n. 13555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo gli avvisi di accertamento fondati esclusivamente sugli studi di settore senza contraddittorio; l'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte ha respinto il primo motivo ma accolto il secondo: gli accertamenti, pur avviati dagli studi di settore, sono stati poi corroborati da indagini bancarie ai sensi dell'art.32 d.P.R.600/1973 (emergendo ricavi non dichiarati per €121.830 e sopravvenienze non adeguatamente documentate per €173.000), quindi non si trattava di un accertamento basato esclusivamente sugli studi e il contraddittorio preventivo non era necessario. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione.
Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza CTR Lombardia su accertamenti fiscali a Ixxxxx s.r.l. (anni 2003-2005)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13478 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13488 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13531 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13536 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13542 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 1 lug 2020Ordinanza del 01/07/2020 n. 13396 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →