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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13540/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: secondo il GIP, sulla base delle informazioni della Guardia di Finanza e dello stato di famiglia, il reddito complessivo del nucleo familiare superava la soglia di accesso al beneficio. Il ricorrente ha dedotto che lo 'stato di famiglia' non prova una convivenza familiare effettiva ma solo una coabitazione precaria tra immigrati che condividono le spese di locazione; ha lamentato omissione di accertamenti di fatto (art. 96, co. 2, d.P.R. 115/2002), inversione dell'onere della prova, e richiesto che fosse verificata la reale situazione economica e patrimoniale. Con un secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non fosse mancante o apparente: il termine 'familiare' va interpretato includendo anche i conviventi che contribuiscono al ménage familiare; la valutazione deve considerare le risultanze anagrafiche ma anche altri elementi fattuali. Nel caso concreto sono state ritenute significative la comune iscrizione nello stato di famiglia, la presenza di cognomi uguali, il rapporto di zio indicato dal ricorrente e la partecipazione al pagamento del canone e delle spese condominiali, che comprovano un apporto economico comune; di conseguenza il Tribunale ha logicamente ritenuto non superata la presunzione di convivenza e reddito familiare superiore alla soglia, quindi legittima la revoca del beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002 (Testo unico sul gratuito patrocinio)

    artt. 99 e 113 riferiti alla possibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge; art. 96, comma 2 citato in relazione agli accertamenti sulla situazione economica

    Il ricorso per cassazione in materia di gratuito patrocinio è limitato alla violazione di legge. L'art.96 co.2 impone al giudice di valutare la situazione di fatto (tenore di vita, convivenza, redditi) nell'ammissione o revoca del beneficio; tuttavia il giudice può fondare la revoca anche sulle risultanze anagrafiche integrate da altri elementi di fatto.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    comma 3 (obbligo di motivazione)

    Impone ai giudici di motivare adeguatamente i provvedimenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non 'apparente' o mancante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato in relazione alla condanna alle spese processuali

    Consente la condanna alle spese processuali nei casi di rigetto del ricorso di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • articoli 91 e 92 c.p.c.

    menzionati nel ricorso in riferimento ai criteri di regolamento delle spese

    Richiamati dal ricorrente per criticare il criterio di regolazione delle spese, ma la Corte osserva che il rito penale ha regole diverse e il motivo è stato comunque ritenuto privo di interesse.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 2/2004; Sez. U. n.25080/2003; Sez.4 n.19349/2005; Cass. n.36559/21)

    non è stata riportata una citazione testuale estesa oltre quanto indicato nel corpo della sentenza

    Tali precedenti sono stati richiamati per distinguere la violazione di legge dall'illogicità manifesta e per precisare che la prova della convivenza non può basarsi esclusivamente su risultanze anagrafiche ma può essere integrata da ogni elemento fattuale idoneo a dimostrare la convivenza stabile.

Massime di principio

  • Il termine 'familiare' ai fini del gratuito patrocinio comprende non solo i legami di sangue o giuridici, ma anche i conviventi che contribuiscono economicamente al nucleo; pertanto lo stato di famiglia può avere rilievo probatorio significativo.
  • Le risultanze anagrafiche (stato di famiglia) sono un primo elemento di prova della convivenza, ma non sono esaustive: la convivenza è una situazione di fatto da valutare considerando ogni elemento utile (contributo economico, cognomi comuni, rapporti dichiarati, pagamento delle spese).
  • Se il giudice dispone di plurimi elementi indicativi di convivenza stabile e contributo economico comune, grava sul richiedente l'onere di fornire prove atte a dimostrare la mera apparenza della convivenza o la temporaneità della coabitazione.
  • In sede di cassazione, le censure sul vizio di motivazione sono ammissibili solo se si tratta di mancanza o apparente motivazione (violazione di legge); l'illogicità manifesta della motivazione è sindacabile con un motivo diverso (art. 606 c.p.p.).
  • La contestazione del regolamento delle spese in assenza di una decisione sfavorevole su quel profilo può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse.

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