Messaggio numero 4547 del 19-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INPS conferma il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile per i casi di trasferimento di contributi dalla Svizzera, richiamando l'art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006. Le sedi devono attenersi ai criteri già seguiti dalle circolari 324/1978 e 256/1993 e definire le posizioni sospese, comunicando l'esito agli interessati; restano salvi solo i trattamenti già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Trasferimento contributi dalla Svizzera e calcolo della retribuzione pensionabile ai sensi della legge finanziaria 2007
Trasferimento dei contributi dalla Svizzera e retribuzione pensionabile
Il messaggio INPS n. 4547 del 19 febbraio 2007 interviene sulla determinazione della retribuzione pensionabile nei casi di trattamento pensionistico liquidato a seguito del trasferimento dei contributi versati in Svizzera. Il documento richiama il precedente messaggio n. 23410 del 31 agosto 2006, con il quale era stata disposta la sospensione dell'esecuzione delle delibere di accoglimento già assunte dai Comitati Centrali in attesa di ulteriori istruzioni.
Quadro normativo richiamato
L'Istituto richiama l'art. 1 dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, firmato il 4 luglio 1969 e ratificato con legge n. 283/1973. Viene inoltre richiamato l'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 5, secondo comma, del DPR 27 aprile 1968, n. 488.
Criterio di calcolo della retribuzione pensionabile
La norma interpretativa stabilisce che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in base a convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto all'estero si determina:
- moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per 100;
- dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti vigente nel periodo cui i contributi si riferiscono.
L'INPS afferma che tale disposizione conferma la correttezza del criterio già adottato nelle circolari n. 324 del 4 ottobre 1978 e n. 256 del 12 novembre 1993.
Conseguenze operative per le strutture INPS
Le strutture destinatarie del messaggio devono attenersi ai criteri di calcolo già seguiti in precedenza. Inoltre, le Sedi provinciali sono invitate a definire le posizioni oggetto delle decisioni già deliberate dai Comitati Centrali in applicazione della disposizione richiamata e a darne comunicazione agli interessati.
Limite di salvaguardia per i trattamenti già liquidati
Il messaggio ribadisce che la salvaguardia prevista dalla legge n. 296/2006 riguarda soltanto i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, restano esclusi dalla revisione i trattamenti non ancora liquidati a quella data, per i quali continua ad applicarsi il criterio confermato dal comma 777.
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