Messaggio numero 4726 del 21-02-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce la gestione contributiva dei Lavoratori Socialmente Utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole. Indica l’obbligo di aggiornare le posizioni individuali, rimborsare eventuali trattenute indebite e recuperare le somme versate, precisando anche il limite massimo pro-capite della quota di 1/3 a carico del Fondo.
Gestione separata e recupero contributi non dovuti per LSU nelle scuole
Gestione separata e contributi per LSU nelle scuole
Il documento riguarda la gestione dei contributi nella Gestione separata, ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) impiegati nelle scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L’INPS interviene per chiarire il trattamento della quota contributiva a carico dei lavoratori e le attività da svolgere per il recupero dei contributi eventualmente non dovuti.
Quadro normativo e beneficio contributivo
Ai LSU che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole è stato riconosciuto il beneficio previsto dall’art. 7, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Tale beneficio consiste nel porre a carico del Fondo per l’Occupazione del Ministero del Lavoro l’onere contributivo gravante sui soggetti interessati, pari alla quota di 1/3 del contributo dovuto.
Successivamente, nelle more della proroga del beneficio, il Dipartimento per l’Istruzione, con nota n. 1392 del 21 luglio 2006, aveva suggerito ai dirigenti scolastici di versare integralmente i contributi, addebitando ai lavoratori la quota di 1/3.
Rinnovo del beneficio e indicazioni del Ministero
Poiché il beneficio è stato rinnovato anche per gli anni 2006, 2007 e 2008 dall’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 24 novembre 2006, ha disposto che i responsabili scolastici locali:
- non pongano a carico dei lavoratori LSU la quota di 1/3;
- rimborsino direttamente ai lavoratori le somme eventualmente trattenute;
- prendano contatti con gli uffici territoriali dell’Istituto per il recupero delle somme versate a tale titolo.
Recupero dei contributi non dovuti
L’INPS preannuncia una successiva comunicazione urgente con le istruzioni operative per procedere al rimborso delle somme non dovute dagli istituti scolastici che nel 2006 abbiano versato anche la quota di 1/3 a carico dei lavoratori LSU.
Nel frattempo, le sedi INPS che hanno in carico lavoratori LSU con contratti di collaborazione presso istituti scolastici devono:
- aggiornare con la massima sollecitudine gli estratti conto dei soggetti interessati;
- in caso di impossibilità per discordanze di varia natura o per mancanza del prescritto GLA, contattare le scuole;
- favorire la regolarizzazione delle posizioni individuali dei lavoratori interessati.
Limite massimo della quota contributiva
In risposta ai quesiti pervenuti, il messaggio ribadisce che, in base all’accordo siglato tra il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria sull’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000, la quota contributiva di 1/3, posta a carico del Fondo e non dei collaboratori, non deve comunque superare il limite massimo pro-capite di € 9.296,22, indipendentemente dalla durata del contratto.
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