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Messaggio

Messaggio numero 4215 del 14-02-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che l’aumento dello 0,30% della contribuzione per il 2007 incide anche sugli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà. Vengono indicati gli effetti per i singoli Fondi, i codici DM10/2 da usare, le modalità di regolarizzazione degli arretrati per gennaio-febbraio 2007 e gli adempimenti specifici per le aziende interessate.

Aumento dello 0,30% della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito nei Fondi di solidarietà e adempimenti aziendali

Aumento della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito nei Fondi di solidarietà

Il documento fornisce istruzioni operative in merito all’effetto del comma 769 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 sull’onere di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996. L’INPS precisa che l’innalzamento dell’aliquota contributiva dello 0,30%, entro il limite complessivo del 33%, produce effetti anche per i periodi successivi al 31 dicembre 2006, compresi i lavoratori già ammessi alle prestazioni prima del 1° gennaio 2007.

Ambito di applicazione e principio generale

La disposizione della legge finanziaria 2007 incide sugli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito a carico di alcuni Fondi di solidarietà. L’aumento contributivo si applica:

  • ai periodi successivi al 31 dicembre 2006;
  • anche ai lavoratori ammessi alle prestazioni dei Fondi prima del 1° gennaio 2007.

Il messaggio evidenzia che, in conseguenza dell’aumento, per alcuni Fondi risultano incrementati i corrispondenti obblighi di finanziamento a carico degli ex datori di lavoro. In più passaggi viene ribadito che il maggior onere grava esclusivamente sul Fondo o sull’ex datore di lavoro, senza aggravio per i lavoratori, salvo diversa previsione specifica.

Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa

Per il Fondo disciplinato dal D.M. 351/2000, gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata aumentano dal 32,70% al 33%.

L’INPS precisa che:

  • l’innalzamento è esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà;
  • non vi è alcun aggravio per aziende e lavoratori.

Fondi di solidarietà per il personale del Credito e del Credito cooperativo

Per i Fondi disciplinati dai decreti ministeriali 158/2000 e 157/2000, gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata aumentano:

  • dal 32,70% al 33%, in via generale;
  • dal 32,35% al 32,65%, per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all’INPDAP.

Anche in questo caso:

  • aumentano corrispondentemente gli obblighi di finanziamento degli ex datori di lavoro verso i Fondi di solidarietà;
  • il maggior onere resta integralmente a carico dell’ex datore di lavoro;
  • nulla è dovuto dal lavoratore.

Adempimenti e codici DM10/2 per il Credito e il Credito cooperativo

Per il versamento della nuova misura della contribuzione figurativa correlata, le aziende devono utilizzare i consueti codici:

  • "M103" per il Credito;
  • "M107" per il Credito cooperativo.

Tali codici vanno riportati sul mod. DM10/2.

Regolarizzazione degli arretrati per gennaio e febbraio 2007: Credito

Le aziende che, per i mesi di gennaio e febbraio 2007, non abbiano considerato l’aumento contributivo dello 0,30% possono regolarizzare il periodo entro il giorno 16 del mese successivo alla pubblicazione del messaggio.

Per il Credito, la regolarizzazione avviene come segue:

  • l’importo dell’aumento dello 0,30% va riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • la somma deve essere preceduta dalla dicitura "Arr. 0,30% contr. fig. DM 158/2000 (Credito)";
  • deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M234";
  • nella casella "numero dipendenti" va indicato il numero dei dipendenti interessati;
  • nella casella "retribuzioni" vanno indicate le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
  • nella casella "giornate" non deve essere riportato alcun dato.

Gli importi arretrati, se versati nei termini indicati, non subiscono né interessi legali né sanzioni.

Regolarizzazione degli arretrati per gennaio e febbraio 2007: Credito cooperativo

Per il Credito cooperativo, in caso di mancata applicazione dell’aumento dello 0,30% per gennaio e febbraio 2007, la regolarizzazione entro il medesimo termine avviene con le seguenti modalità:

  • l’importo dell’aumento dello 0,30% va riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
  • la somma deve essere preceduta dalla dicitura "Arr. 0,30% contr. fig. DM 157/2000 (Credito cooperativo)";
  • deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M235";
  • nella casella "numero dipendenti" va indicato il numero dei dipendenti interessati;
  • nella casella "retribuzioni" vanno indicate le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
  • nella casella "giornate" non deve essere riportato alcun dato.

Anche in questo caso, gli arretrati versati nei termini non sono soggetti a interessi legali né a sanzioni.

Fondo del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società derivante

Per il Fondo disciplinato dal D.M. 88/2002, gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata aumentano dal 32,95% al 33%.

L’aumento comporta un corrispondente incremento dell’obbligo di finanziamento del Fondo di solidarietà a carico della B.A.T. - British American Tobacco Italia S.p.A., senza oneri per i lavoratori.

Adempimenti specifici della B.A.T.

La B.A.T. deve tenere conto dell’aumento contributivo anche nella comunicazione mensile dell’elenco dei dati relativi ai singoli lavoratori, da trasmettere al consueto indirizzo e-mail della Direzione subprovinciale di Roma Eur.

Se per gennaio e febbraio 2007 la società non ha considerato l’aumento dello 0,05%, può regolarizzare il periodo entro il giorno 16 del mese successivo alla pubblicazione del messaggio.

La regolarizzazione avviene mediante:

  • un versamento con specifico bonifico bancario;
  • l’uso delle coordinate già impiegate per i versamenti correnti;
  • l’indicazione della seguente causale: "copertura contribuzione figurativa correlata art. 6 co. 1 lett. b DM 88/2002 - arretrati differenza dello 0,05 per legge finanziaria 2007 - periodo dal ... al ...".

Anche in tal caso, gli arretrati versati nei termini non sono soggetti a interessi legali né a sanzioni.

Fondo per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e di altri enti pubblici

Per il Fondo disciplinato dal D.M. 375/2003, gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata aumentano dal 32,70% al 33% per la parte destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Resta invece ferma al 5,50% la parte di contribuzione aggiuntiva destinata al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati esattoriali, a favore dei lavoratori iscritti a tale Fondo.

Tuttavia, il messaggio specifica che attualmente opera la sospensione degli obblighi contributivi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. 375/2003; pertanto, al momento, l’innalzamento dell’aliquota non comporta obblighi contributivi.

Comunicazioni trimestrali e modelli allegati

Per consentire all’Istituto la gestione del Fondo di solidarietà del settore riscossione, le aziende interessate devono redigere le comunicazioni trimestrali inerenti la contribuzione correlata tenendo conto delle modifiche intervenute.

Il messaggio segnala inoltre che sono allegati:

  • la versione aggiornata del modello per la comunicazione trimestrale analitica della contribuzione correlata;
  • una nuova versione, leggermente semplificata, del modello per la domanda di assegno straordinario.

Riferimenti richiamati nel documento

Il messaggio richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
  • D.M. 351/2000;
  • D.M. 158/2000;
  • D.M. 157/2000;
  • D.M. 88/2002;
  • D.M. 375/2003;
  • legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
  • legge n. 377/1958 e successive modificazioni;
  • deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Il documento richiama inoltre precedenti note operative e messaggi INPS/Inpdap per il coordinamento applicativo delle disposizioni.

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