L.R. Sardegna 5/2023
Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina misure urgenti per l’assistenza primaria in Sardegna: consente, in aree disagiate, l’innalzamento volontario fino a 1.800 assistiti per i medici del ruolo unico; destina per il 2023 risorse regionali all’AIR con riparto tra livello regionale e aziendale; autorizza le ASL a coprire temporaneamente i progetti con fondi propri e a fornire ricettari anche a medici in quiescenza. In vigore dal 5 maggio 2023; per i medici in quiescenza la misura opera fino al 31 dicembre 2026.
Disposizioni urgenti per l’assistenza primaria in Sardegna
Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria
La legge regionale disciplina misure urgenti per rafforzare l’assistenza primaria nel territorio della Sardegna, con attenzione alle aree disagiate e alla continuità dei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale. Il provvedimento incide sia sull’organizzazione dell’attività dei medici del ruolo unico, sia sul finanziamento dell’Accordo integrativo regionale e sull’impiego di professionisti in quiescenza.
Innalzamento volontario del massimale per i medici del ruolo unico
Nelle more dell’approvazione dell’accordo integrativo regionale di categoria, è autorizzato l’innalzamento volontario del massimale fino a 1.800 scelte per i medici del ruolo unico dell’assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione, quando ciò sia necessario per garantire l’assistenza.
Destinazione delle risorse regionali per il 2023
Le risorse previste dall’articolo 5, comma 9, della legge regionale di stabilità 2023, limitatamente all’anno 2023, sono destinate a integrare il finanziamento dell’Accordo integrativo regionale (AIR) richiamato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010 e successive modifiche.
La ripartizione avviene come segue:
- 70% al livello di negoziazione regionale;
- 30% al livello di negoziazione aziendale, da distribuire tra le ASL in base alla popolazione residente per realizzare progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale.
Le eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribuite in base ai fabbisogni rappresentati.
Misure di sostegno alle ASL e continuità dei progetti
Per evitare interruzioni, anche temporanee, dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, le ASL sono autorizzate a utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale nelle more della ridistribuzione delle economie secondo i fabbisogni rappresentati.
Fornitura dei ricettari e ruolo dei medici in quiescenza
Le ASL, per garantire livelli essenziali di assistenza uniformi nel territorio e per individuare misure organizzative idonee ad assicurare l’assistenza sanitaria di base nelle aree disagiate, possono fornire i ricettari di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale.
La previsione si applica anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali, anche con contratti libero-professionali, quando non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai progetti. L’utilizzo è consentito sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Infermiere di famiglia
L’infermiere di famiglia opera nel territorio e nella popolazione di norma riconducibile a quella della medicina generale e lavora prioritariamente in modo integrato con il medico del ruolo unico dell’assistenza primaria che abbia fino a 1.800 assistiti. L’infermiere condivide l’ambulatorio con tale medico.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 5 maggio 2023.
Ambito temporale e disciplina vigente
La norma sui medici in quiescenza è la parte che presenta un termine finale espresso: è applicabile fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuale anticipato espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi. Le altre disposizioni operano come disciplina ordinaria o transitoria collegata alle fasi di approvazione del nuovo accordo integrativo regionale e alla gestione del finanziamento 2023.
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