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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.50/2025, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, pubblicata in data 1.07.2025 e notificata in data 02.07.2025, non impugnata, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, come documentato in giudizio, l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato; ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza n. 50/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 1° luglio 2025 e notificata il 2 luglio 2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 50/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone. Dalla pronuncia non emergono ulteriori dettagli sul contenuto delle statuizioni lavoristiche da eseguire né specifiche censure articolate nel ricorso; la controversia riguardava la mancata esecuzione del giudicato al momento della proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'ottemperanza dell'Amministrazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale, la controversia può essere dichiarata cessata, ferma la possibilità di porre le spese processuali a carico dell'Amministrazione in ragione della sua condotta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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